CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2021 il Tribunale del Riesame di Roma, in sede di giudizio di rinvio e per quanto ancora qui rileva, ha applicato in danno di [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, perché indagato, in concorso con altri soggetti, del delitto di furto aggravato di sette moto da pista in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, dopo due sentenze di annullamento con rinvio di questa Corte, ha accolto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2019, con la quale il Giudice per le Indagini 2 Preliminari del Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato la richiesta di applicazione delle misure cautelari della custodia in carcere anche nei confronti dell'Ippolito. 2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso l'Ippolito, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in violazione anche dell'art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. per mancato adeguamento al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla scelta della misura cautelare adottata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei termini qui di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, sicché rimangono assorbile le altre questioni relative alle esigenze cautelari. 2.1. La prima sentenza di annullamento di questa Corte aveva rilevato in ordine alla posizione dell'Ippolito che il suo «riconoscimento viene indicato come operato in termini di "quasi certezza" dal denunciante, nel momento in cui il Romagnuolo, attratto dal sistema di allarme, si stava recando la sera del furto, presso la pista, notando delle auto che si allontanavano dal luogo teatro dei fatti. Si osserva, tuttavia, che oltre al dato evidenziato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] che, in sostanza, finisce per riverberarsi sulla tenuta del complessivo giudizio di gravità indiziaria anche a carico dei coindagati, l'affidabilità dell'operato riconoscimento deriva dall'attendibilità del denunciante (....). Ciò in quanto la valutazione costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto, liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del dichiarante che ne ha riferito anche in termini prognostici, rispetto alla successiva testimonianza che potrà essere resa in sede di verifica dibattimentale. Siffatta analisi non risulta approfonditamente svolta dal provvedimento di merito, a fronte, peraltro di una mera "quasi certezza" dell'indicazione dell'Ippolito. Il Tribunale, sul punto, si è limitato ad escludere la volontà calunniosa della parte lesa, peraltro con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]». 2.2. Con ordinanza del 17 settembre 2020, il Tribunale, all'esito del giudizio di rinvio, sempre in relazione alla posizione dell'Ippolito, ha ribadito il provvedimento di accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ritenendo che, in presenza del corredo indiziario esposto, «non deve attribuirsi, in una visione non atomistica e non formalistica, eccessivo peso al dubbio prudenzialmente manifestato dalla persona offesa nel riconoscimento dell'Ippolito». Ha, quindi, aggiunto che, pur non potendosi assimilare «un'identificazione effettuata in termini di quasi certezza ad una effettuata con assoluta certezza, dato che solo la seconda potrebbe fondare autonomamente un indizio grave e sufficiente, nondimeno anche la prima forma di riconoscimento ha valore indiziario, quando supportata da altri elementi convergenti, quali quelli evidenziati» (pag. 7 della ordinanza del 17 settembre 2020). 2.3. L'appena indicata ordinanza è stata annullata dalla Prima Sezione di questa Corte, che ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'Ippolito, perché ha ritenuto che il Tribunale, pur riportando analiticamente in premessa i rilievi della sentenza rescindente, non aveva proceduto alla verifica dell'attendibilità della persona offesa, come richiesto dalla sentenza di annullamento, limitandosi a porre in correlazione il riconoscimento dalla medesima operato con gli altri elementi indiziari e a precisare che «in presenza di un simile corredo indiziario non deve attribuirsi, in una visione non atomistica e non formalistica, eccessivo peso al dubbio prudenzialmente manifestato dalla persona offesa nel riconoscimento dell'Ippolito» e che «pur non potendosi assimilare un'identificazione effettuata in termini di quasi certezza ad una effettuata con assoluta certezza, dato che solo la seconda potrebbe fondare autonomamente un indizio grave e sufficiente, per come ben evidenziato dalla Corte rimettente, nondimeno anche la prima forma di riconoscimento ha valore indiziario, quando supportata da altri elementi convergenti, quali quelli evidenziati». 2.3. Con l'ordinanza qui in esame, il Tribunale, dopo aver censurato la sentenza rescindente che, pur avendo ritenuto attendibile la persona offesa "nella parte in cui aveva riconosciuto gli altri coindagati", ha richiesto una rivalutazione di tale attendibilità con riferimento al riconoscimento dell'Ippolito, non ha ancora una volta assolto all'obbligo motivazionale richiesto da entrambi i provvedimenti di annullamento delle precedenti ordinanze emessi da questa Corte. In primo luogo va rilevato che non risponde al vero che la persona offesa sia stata ritenuta attendibile perché "aveva riconosciuto gli altri coíndagatí", emergendo, sia dalla lettura della sentenza rescindente (pag. 8) sia dagli atti, che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai affermato di aver individuato i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come le persone che aveva visto allontanarsi dalla pista, a bordo delle autovetture, il giorno della commissione del furto. Tale "riconoscimento" risulta essere stato effettuato dalla persona offesa solamente in relazione all'Ippolito e, peraltro, come sottolineato da entrambe le sentenze rescindenti, solo in termini di "quasi certezza". E' evidente, allora, che il Tribunale è incorso in errore facendo derivare il giudizio di attendibilità della individuazione dell'Ippolito da parte della persona offesa da un dato inesistente, quale quello del giudizio di attendibilità della persona offesa per aver "riconosciuto gli altri due coindagati". Peraltro sul punto il Tribunale trascura che la ritenuta attendibilità per una parte delle dichiarazioni della persona offesa non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di attendibilità estesa anche ad altre parti non adeguatamente riscontrate.2.4. Il Tribunale ha, inoltre, omesso di valutare anche tutti gli altri elementi posti in discussione dalle censure della difesa con il precedente ricorso in Cassazione e che la sentenza rescindente aveva dichiarato assorbite in ragione dell'accoglimento del primo motivo. In particolare, nella ordinanza in esame si trascura del tutto l'esame degli elementi indicati dalla difesa a confutazione del quadro indiziario valutato nel provvedimento annullato (la presenza di Ippolito con gli altri imputati la mattina antecedente al furto presso l'officina ove erano custodite le moto poi rubate; il fatto che abbia mentito sul motivo di tale sua presenza in zona; la corrispondenza per colore e per foggia dei pantaloni da lui utilizzati in quella occasione con quelli poi indossati dall'autore del furto, nonché per forma e colore del marsupio indossato in quella occasione con quello utilizzato dall'autore del furto, nonché la corrispondenza di occhiali e corporatura; l'utilizzo della stessa strada secondaria percorsa dagli autori del furto; la disponibilità di una 500 e quindi di un'auto simile a quella piccola e scura descritta dalla persona offesa come una delle auto a bordo delle quali i ladri lasciavano il luogo del furto), al quale il Tribunale si è limitato a fare rinvio "per relationem", affermando conclusivamente che, «pur tenendo conto del minor grado di certezza, e pur considerando la maggiore ponderazione avuta dal Romagnuolo prima di fare il nome dell'Ippolito, deve ritenersi che tale individuazione, unitamente agli altri elementi logici già evidenziati nella ordinanza annullata e nell'appello del P.M., conducano ad un robusto quadro di gravità indiziaria...>>. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Roma, in diversa composizione collegiale. PQM annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] \, O CORT