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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08363/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, sull'accordo delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di tentato omicidio aggravato loro ascritto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta.

3. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta per motivi diversi da quelli previsti dall'art.448, comma 2 bis cod. proc. pen.

L'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. 2.

All'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, sull'accordo delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di tentato omicidio aggravato loro ascritto. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta. 3. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta per motivi diversi da quelli previsti dall'art.448, comma 2 bis cod. proc. pen. L'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. 2. All'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 08363/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris