CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 10954/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'assise d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la la Corte di Assise di Appello diCatanzaro, ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] riconoscendo ledei motivi abietti) e fissando l’aumento di pena per la continuazione in complessivi mesi tredi reclusione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine al trattamento sanzionatorioRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il ricorrente non siconfronta con il coerente e compiuto ragionamento svolto dalla Corte territoriale e, purlamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente(ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella razionalmentesvolta dal giudice a quo per rideterminare il trattamento sanzionatorio;Considerato, infatti, che in relazione alle attenuanti generiche, la sentenza impugnataha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e taliargomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffattoriconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involgel’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017,Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficientecomplessiva illustrazione;Rilevato, inoltre, che la pena base per il delitto di omicidio è stata fissata nel minimoedittale e ridotta nella misura massima a seguito del riconoscimento dell’attenuante adeffetto speciale di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e che gli aumenti per lacontinuazione sono stati determinati in misura talmente contenuta da non richiedere unaparticolare motivazione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10954/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4209/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38549/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'assise d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la la Corte di Assise di Appello diCatanzaro, ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] riconoscendo ledei motivi abietti) e fissando l’aumento di pena per la continuazione in complessivi mesi tredi reclusione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine al trattamento sanzionatorioRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il ricorrente non siconfronta con il coerente e compiuto ragionamento svolto dalla Corte territoriale e, purlamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente(ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella razionalmentesvolta dal giudice a quo per rideterminare il trattamento sanzionatorio;Considerato, infatti, che in relazione alle attenuanti generiche, la sentenza impugnataha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e taliargomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffattoriconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involgel’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017,Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficientecomplessiva illustrazione;Rilevato, inoltre, che la pena base per il delitto di omicidio è stata fissata nel minimoedittale e ridotta nella misura massima a seguito del riconoscimento dell’attenuante adeffetto speciale di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e che gli aumenti per lacontinuazione sono stati determinati in misura talmente contenuta da non richiedere unaparticolare motivazione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]