CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 17460/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7320/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST. SALERNO n. 6284/2021 , depositata i l 29/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2025dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La soc. Cosmopol giàattiva nel settore della vigilanza privata ed acquistava un ramo d’azienda da Sveviapol in data 30 marzo 2015; il valore del marchio, unitamente all’avviamento (peraltro riconosciuto negativo, in ragione della inaffidabilità maturata dalla stessa Sveviapol nel Salento), veniva quantificato in €. 1.500.000,00. Solo qualche mese dopo, in data 28 dicembre 2015, Cosmopol rivendeva il marchio del ramo Sveviapol alla soc. Serimat, con cui condividevail management, al prezzo di €. 100.000, 00 ritenuto vile dall’Ufficio che procedeva dunque con ripresa a tassazione per minusvalenza, denunciando operazione meramente antieconomica e abuso del diritto di cui all’art. 10 bisl. n. 212/2000. Adito il giudice di prossimità, il primo grado di giudizio risultava sostanzialmente favorevole al contribuente, mentre la CTR – in accoglimento dell’appello –confermava, con la sentenza richiamata in epigrafe, l’impostazione dell’Ufficio che reintegrava nell’originaria ripresa a tassazione. Lacontribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi, a cui hareplicato con tempestivo controricorso l’Ufficio. In prossimità dell’adunanza, il PG ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. Anche la parte privata ha depositato memoria con istanza di rinvio per valutare la definizione agevolata della controversia. CONSIDERATO Deve essere esaminata preliminarmente l’istanza di parte contribuente diretta all’ottenimento del rinvio della trattazione del ricorso, per consentire la valutazione della definizione agevolata della controversia. L’istanzanon può essere accolta. Infatti, non si tratta di adesione ad una procedura già in essere e con codificato rinvio di trattazione nelle more del procedimento di definizione, ma di una valutazione di eventuale convenienza alla definizione agevolata, che non si inserisce in un percorso normativamente prestabilito, donde si riduce ad una richiesta di rinvio mero, non prospettabile nel giudizio di legittimità. Può,quindi, procedersi allo scrutinio del ricorso. 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si denuncia -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. -la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 10 bis l. n. 212/2000, deducendosi la violazione della disciplina del riparto dell’onere della prova , nonché di quella dell’abuso del diritto. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - la violazione dell’art. 36, primo comma, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132 c.p.c., ovverosia il vizio di motivazione meramente apparente. 2. Va esaminato prima il secondo motivo, logicamente precedente, in quanto attiene alla struttura della motivazione della sentenza impugnata che, se priva di motivazione, non può nemmeno essere scrutinata. Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI -5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Nella presente fattispecie la motivazione resa dalla sentenza impugnata è del tutto adeguata e rispondente ai principi appena esposti in relazione all’esame delle specifiche doglianze formulate con l’atto di appello. 3. Rigettato il secondomotivo, si ritiene che il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile perché richiede rivalutazione dell’apporto probatorio, al fine di raggiungere un risultato diversoda quello a cui è pervenuto la CTR. 3.1. Èappena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019) 3.2. In ogni caso, il motivo risulta anche infondato, perché sull’abuso di diritto l’onere probatorio a carico dell’Agenzia può essere dimostrato anche con presunzioni (cfr. Cass. V, n. 27709/2022; n. 32303/2024; n. 580/2025) e, quindi, nella presente fattispecie può essere ritenuto assolto. 4. In definitiva il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.7.800,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri