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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24674/2026

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/11/2019, difesa dall’AvvocatoGIUSEPPE MERCANTI per procura in calce al ricorso, a sua voltain persona, come da atto di costituzione del 15/4/2026, diPRELIOS [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA],difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e NICOLA G.CASSINELLI per procura in atti;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA], depositato il[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del13/7/2026;Numero registro generale 11465/2021Nu2m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIUSEPPE1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto di essereammessa al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la sommadi: - €. 432.463,15, a titolo di saldo passivo del conto correntedi corrispondenza n. 1604 (già n. 0754144), di cui €. 149.932,02in via privilegiata pignoratizia, a valere sul saldo del contocorrente di corrispondenza n. 1606 (già n. 119 754706), in virtùdi contratto del 10/10/2016, ed €. 282.531,13 in viachirografaria, quale differenza tra il saldo passivo del contocorrente di corrispondenza n. 1604 (già n. 0754144), pari a €.432.463,15, e l’importo garantito che precede; - €. 524.162,68,in via chirografaria, a titolo di saldo passivo del conto correntedi corrispondenza n. 05222 (già n. 4343).1.2.

Il giudice delegato ha ammesso la società istanteallo stato passivo, in via privilegiata pignoratizia, per la sommadi €. 10.000,00, pari allo scoperto dell’unico conto correnteintrattenuto da Romex, oggetto di garanzia, ed in viachirografaria per tutto il restante importo di €. 946.625,83, atitolo di saldo passivo dei conti correnti di corrispondenza n.1604 (già n. 0754144) e n. 05222 (già n. 4343).1.3.

Il giudice delegato ha ritenuto che: - l’indicazionecontenuta nel contratto di pegno non pare sufficiente a renderedeterminato il credito garantito; - i contratti di anticipo in contocorrente e di finanziamento all’importazione non paiono, a lorovolta, “definire con sufficiente precisione” i crediti garantiti, nonavendo neppure menzionano l’esistenza di un affidamento infavore della fallita; - i crediti sono, quindi, sorti in esito “adoperazioni puntuali che non possono in alcun modo considerarsigarantite dal precedente pegno”.Ric. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 11465/2021Nu3m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/20261.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizioneallo stato passivo, deducendo che “la lettera di pegno avrebbecontenuto una sufficiente indicazione del credito garantito aisensi dell’art. 2787 co.

III c.c. anche alla luce del collegamentoesterno esistente con altri documenti contabili”.1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituito in giudizioed ha eccepito: - il difetto della legittimazione (rectius titolarità)della opponente, non risultando dimostrato che la stessa siadivenuta cessionaria del credito insinuato; - che l’atto costitutivodel pegno non ha data certa e non è, quindi, opponibile alfallimento; - che non risulta integrato il requisito richiestodall’art. 2787 c.c., sul rilievo che né l’atto costitutivo né ladocumentazione contabile allegata, peraltro privi di data certa,contengono una sufficiente indicazione del credito garantito.2.1.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.2.2.

Il tribunale, in particolare, per quanto ancoraimporta, dopo aver affermato il principio per cui, agli effettidell’art. 2787 c.c., “la sufficiente indicazione del creditogarantito, può essere desunta in via indiretta, in base adelementi che comunque portino alla identificazione del credito inquestione, che siano presenti all’interno della scrittura o anchead essa esterni, purché il documento contenga indici dicollegamento utili alla individuazione del credito e della cosa”,ha rilevato che: - il “contratto costitutivo del pegno” del10/10/2016 prevede, quale “oggetto del pegno”, il “saldo diconto corrente sino alla concorrenza di eur 150.000,00 presentesul conto corrente n. 119-754706 …”; - tale contratto riporta leseguenti “specificazioni”: (a) “Importo del fido EUR100.000,00”, “utilizzabile” sotto forma di “ant.sbf. effettidisp.immed. eur. 100.000,00”, “ant.sbf. effetti conto unico eur100.000,00” e “ant.sbf. fatture con notif.deb. eur 100.000,00”;Ric. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 11465/2021Nu4m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026(b) “eur 300.000,00 apercredito e finimport”; (c) “eur 10.000,00scop. di c/corrente”.2.3.

Il tribunale ha, tuttavia, ritenuto che: - per i crediti(in relazione ai quali la prelazione è stata esclusa) riguardanti“le linee di credito autoliquidanti e il finanziamentoall’importazione”, “la indicazione contenuta nel contratto del 10-10-2016 è del tutto generica” in quanto “priva di specificiriferimenti a rapporti negoziali (individuati solo nella tipologia)”;- “questi ultimi risultano”, invece, “regolati da contratti distintistipulati in tempi diversi (il 10-10-2016 il contratto di pegno e il30-9-2016 quelli relativi agli altri rapporti)”; - “non vi è prova”,del resto, “che le singole operazioni relative alle linee di creditoautoliquidanti e al finanziamento all’importazione oggetto dicontroversia siano state regolate nell’ambito del conto correntegarantito da pegno”; - il contratto costitutivo del pegno difetta,pertanto, di “idonei indici di collegamento utili alla individuazionedei crediti garantiti (… oggetto della presente controversia)posto che per la loro individuazione occorre riferirsi solo edesclusivamente ad elementi esterni”.3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’indicata qualità, conricorso notificato il 21/4/2021, ha chiesto, per due motivi, lacassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificatoil 25/5/2021 nel quale, ha proposto, per un motivo, ricorsoincidentale condizionato, cui la ricorrente ha, a sua volta,resistito con controricorso.3.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità dirappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si è costituitain giudizio con atto del 15/4/2026.3.4.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 15/6/2026,ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale el’assorbimento di quello incidentale condizionato.Ric. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 11465/2021Nu5m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/20263.5.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo, la ricorrente principale,lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2787,comma 3°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censuratoil decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto cheil contratto costitutivo del pegno fosse privo dei necessari indicidi collegamento utili ai fini della individuazione dei creditigarantiti, omettendo, per contro, di considerare che: -l’indicazione del credito garantito da pegno può anche esseredesunta, in via indiretta, in base ad elementi che portino allaidentificazione del medesimo, che siano presenti all’interno dellascrittura costitutiva o anche ad essa esterni, tanto più sepreesistenti o coevi alla formazione del documento, purché lascrittura contenga indici di collegamento utili alla individuazionedel credito; - nel caso in esame, sussistevano tutti gli elementidocumentali che, se valutati, avrebbero consentito di riteneredimostrato il riferimento della lettera di pegno del 10/10/2016(anche) alle linee di credito concesse alla Romex sul contocorrente n. 1604; - il contesto negoziale nel quale il contratto dipegno è stato formalizzato, infatti, consente collegareimmediatamente e univocamente la scrittura del 10/10/2016 agliaffidamenti a garanzia dei quali il pegno è stato concesso; -l’insieme dei documenti prodotti in giudizio, invero, dimostra nonsolo la contestualità temporale della garanzia pignoratiziarispetto ai contratti stipulati dalla Romex con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ed il collegamento tra gli stessi, ma anche l’anteriorità delleobbligazioni assunte dalla Romex con la banca rispetto allacostituzione del pegno del 10/10/2016.4.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente principale,lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decretoRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 11465/2021Nu6m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026impugnato nella parte in cui il tribunale non ha considerato lacircostanza, evidenziata nel ricorso in opposizione, che il giudicedelegato aveva ritenuto efficace e opponibile la garanziapignoratizia, con riferimento al fido di €. 10.000,00 “scop. dic/corrente”, indicato nella lettera di pegno del 10/10/2016 senzaaltre indicazioni, come il numero o la data di apertura del conto,non risultando, pertanto, comprensibile la ragione per cui iltribunale non abbia, a sua volta, ammesso, in via privilegiatapignoratizia, il residuo credito di €. 139.932,02, afferente la lineadi credito per “anticipo s.b.f. e l’apercredito Finimport”, che, alpari, sono pacificamente descritti per tipologia del rapporto,senza indicazione del numero e della data di stipula del contratto.4.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.4.4.

La società ricorrente, in effetti, pur lamentando laviolazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, insostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea deifatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici dimerito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle emergenzeasseritamente contrarie delle stesse, hanno ritenuto,relativamente alle pretese rivenienti dalle “linee di creditoautoliquidanti e il finanziamento all’importazione”, che ilcontratto costitutivo del pegno era privo di “idonei indici dicollegamento utili alla individuazione dei crediti garantiti (…oggetto della presente controversia) posto che per la loroindividuazione occorre riferirsi solo ed esclusivamente adelementi esterni”.4.5.

Sennonché, com’è noto, la valutazione delle proveraccolte costituisce un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, la cuiricostruzione della vicenda fattuale non è, dunque, sindacabile incassazione, salvo che per il vizio consistito, come stabilitoRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero re7gis tro generale 11465/2021Numero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere lo stesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, del tutto omesso l’esame(e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici controversi tra leparti ed aventi carattere decisivo (cfr. Cass.

SU n. 8053 del2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero imposto al giudicedi merito di ritenere sussistente il fondamento fattuale delladomanda o dell’eccezione proposta nel giudizio di merito dallaparte poi ricorrente.4.6.

L’omesso esame degli elementi istruttori forniti oinvocati dalla stessa non dà luogo, per contro, al pari del cattivoesercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazionedelle prove non aventi natura legale, al vizio di omesso esame diun fatto decisivo se, com’è accaduto nel caso in esame, gliaccadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda(o l’eccezione) proposta (come fatti costitutivi del diritto azionatoovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dellostesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudicedi merito, ancorché la pronuncia resa dallo stesso non abbia datoconto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle proveacquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014;Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 17005 del 2024; Cass. n.30837 del 2025).4.7.

Il decreto impugnato, in effetti, dopo aver valutato leprove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle(asseritamente contrarie) invocate dall’opponente, ha ritenuto,prendendo così in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisionesulla domanda di riconoscimento dell’invocato privilegiopignoratizio, che il contratto costitutivo del pegno era privo di“idonei indici di collegamento utili alla individuazione dei creditigarantiti … posto che per la loro individuazione occorre riferirsisolo ed esclusivamente ad elementi esterni”.4.8.

La società ricorrente, dal suo canto, non ha censuratoRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero re8gis tro generale 11465/2021Numero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026tale apprezzamento con la puntuale indicazione, nel rigorosorispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., dei fatti storicicontroversi dei quali il tribunale, nonostante la loro emergenzadagli atti del giudizio e il loro carattere decisivo, avrebbe del tuttoomesso l’esame.4.9.

Ed una volta che tale apprezzamento non è statoutilmente censurato dalla ricorrente, non si presta,evidentemente, a censure, per violazione (o falsa applicazione)di norme di legge, la decisione che il tribunale haconseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domandaproposta dall’opponente, in quanto volta, appunto, alriconoscimento della prelazione pignoratizia.4.10.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermatoche: - agli effetti dell’art. 2787, comma 3°, c.c., in tema diprelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantitopossa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che essovenga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti isuoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesimacontenga elementi che comunque portino alla identificazione delcredito garantito, i quali siano presenti all’interno della scritturao anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici dicollegamento utili alla individuazione del credito e della sua fonte(Cass. n. 17639 del 2020, in motiv.; Cass. n. 24790 del 2016;Cass. n. 20699 del 2007; Cass. n. 1532 del 2006; Cass. n. 21084del 2005; conf., più di recente, Cass. n. 13160 del 2023, inmotiv.; Cass. n. 12889 del 2023, la quale ha confermato ladecisione impugnata sul rilievo che la stessa, “quanto alleindicazioni del credito e della cosa, … ha affermato, conaccertamento in fatto oramai non più suscettibile del sindacato dilegittimità, che l’annotazione sul libro garanzie era limitata asimboli numerici insufficienti a corrispondere alla scrittura dipegno dedotta in causa e comunque inidonei ad indicare conRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero re9gis tro generale 11465/2021Numero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026sufficiente determinazione sia i crediti che la cosa data in pegno,ai sensi dell’art.2787, terzo comma, cod. civ.”); - a tal fine, però,l’eventuale ricorso a dati esterni all’atto di costituzione del pegnorichiede che l’atto contenga un indice di collegamento da cuipossa desumersi l’individuazione dei menzionati dati, sicché nonvi è luogo alla prelazione se, per effetto della estrema genericitàdelle espressioni usate, il credito garantito possa essereindividuato soltanto mediante l’ausilio di ulteriori elementiesteriori (Cass. n. 5561 del 2004; Cass. n. 20699 del 2007),specie se non preesistenti o almeno coevi alla formazione dellascrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più selontana da essa, comporti che il pegno sia stato costituito inprevisione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie(Cass. n. 1532 del 2006; Cass. n. 23839 del 2007); - deve,pertanto, escludersi l’opponibilità della prelazione in favore delcreditore pignoratizio tutte le volte in cui (come, nel caso inesame, il tribunale ha, in punto di fatto, accertato) il creditogarantito, per la genericità delle espressioni usate, possa essereindividuato solo con l’ausilio di elementi esterni alla scrittura checontiene l’atto costitutivo della garanzia (Cass. n. 1532 del2006).5.1.

Il ricorso principale è, dunque, inammissibile.5.2.

Il ricorso incidentale condizionato è, di conseguenza,assorbito.6.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.7.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero 1reg0is tro generale 11465/2021Numero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorsoprincipale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna laricorrente principale a rimborsare al Fallimento le spese di liteche liquida nella somma di €. 10.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 13 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/2019, difesa dall’AvvocatoGIUSEPPE MERCANTI per procura in calce al ricorso, a sua voltain persona, come da atto di costituzione del 15/4/2026, diPRELIOS [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA],difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e NICOLA G.CASSINELLI per procura in atti;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA], depositato il[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del13/7/2026;Numero registro generale 11465/2021Nu2m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIUSEPPE1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto di essereammessa al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la sommadi: - €. 432.463,15, a titolo di saldo passivo del conto correntedi corrispondenza n. 1604 (già n. 0754144), di cui €. 149.932,02in via privilegiata pignoratizia, a valere sul saldo del contocorrente di corrispondenza n. 1606 (già n. 119 754706), in virtùdi contratto del 10/10/2016, ed €. 282.531,13 in viachirografaria, quale differenza tra il saldo passivo del contocorrente di corrispondenza n. 1604 (già n. 0754144), pari a €.432.463,15, e l’importo garantito che precede; - €. 524.162,68,in via chirografaria, a titolo di saldo passivo del conto correntedi corrispondenza n. 05222 (già n. 4343).1.2. Il giudice delegato ha ammesso la società istanteallo stato passivo, in via privilegiata pignoratizia, per la sommadi €. 10.000,00, pari allo scoperto dell’unico conto correnteintrattenuto da Romex, oggetto di garanzia, ed in viachirografaria per tutto il restante importo di €. 946.625,83, atitolo di saldo passivo dei conti correnti di corrispondenza n.1604 (già n. 0754144) e n. 05222 (già n. 4343).1.3. Il giudice delegato ha ritenuto che: - l’indicazionecontenuta nel contratto di pegno non pare sufficiente a renderedeterminato il credito garantito; - i contratti di anticipo in contocorrente e di finanziamento all’importazione non paiono, a lorovolta, “definire con sufficiente precisione” i crediti garantiti, nonavendo neppure menzionano l’esistenza di un affidamento infavore della fallita; - i crediti sono, quindi, sorti in esito “adoperazioni puntuali che non possono in alcun modo considerarsigarantite dal precedente pegno”.Ric. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 11465/2021Nu3m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/20261.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizioneallo stato passivo, deducendo che “la lettera di pegno avrebbecontenuto una sufficiente indicazione del credito garantito aisensi dell’art. 2787 co. III c.c. anche alla luce del collegamentoesterno esistente con altri documenti contabili”.1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituito in giudizioed ha eccepito: - il difetto della legittimazione (rectius titolarità)della opponente, non risultando dimostrato che la stessa siadivenuta cessionaria del credito insinuato; - che l’atto costitutivodel pegno non ha data certa e non è, quindi, opponibile alfallimento; - che non risulta integrato il requisito richiestodall’art. 2787 c.c., sul rilievo che né l’atto costitutivo né ladocumentazione contabile allegata, peraltro privi di data certa,contengono una sufficiente indicazione del credito garantito.2.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.2.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancoraimporta, dopo aver affermato il principio per cui, agli effettidell’art. 2787 c.c., “la sufficiente indicazione del creditogarantito, può essere desunta in via indiretta, in base adelementi che comunque portino alla identificazione del credito inquestione, che siano presenti all’interno della scrittura o anchead essa esterni, purché il documento contenga indici dicollegamento utili alla individuazione del credito e della cosa”,ha rilevato che: - il “contratto costitutivo del pegno” del10/10/2016 prevede, quale “oggetto del pegno”, il “saldo diconto corrente sino alla concorrenza di eur 150.000,00 presentesul conto corrente n. 119-754706 …”; - tale contratto riporta leseguenti “specificazioni”: (a) “Importo del fido EUR100.000,00”, “utilizzabile” sotto forma di “ant.sbf. effettidisp.immed. eur. 100.000,00”, “ant.sbf. effetti conto unico eur100.000,00” e “ant.sbf. fatture con notif.deb. eur 100.000,00”;Ric. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 11465/2021Nu4m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026(b) “eur 300.000,00 apercredito e finimport”; (c) “eur 10.000,00scop. di c/corrente”.2.3. Il tribunale ha, tuttavia, ritenuto che: - per i crediti(in relazione ai quali la prelazione è stata esclusa) riguardanti“le linee di credito autoliquidanti e il finanziamentoall’importazione”, “la indicazione contenuta nel contratto del 10-10-2016 è del tutto generica” in quanto “priva di specificiriferimenti a rapporti negoziali (individuati solo nella tipologia)”;- “questi ultimi risultano”, invece, “regolati da contratti distintistipulati in tempi diversi (il 10-10-2016 il contratto di pegno e il30-9-2016 quelli relativi agli altri rapporti)”; - “non vi è prova”,del resto, “che le singole operazioni relative alle linee di creditoautoliquidanti e al finanziamento all’importazione oggetto dicontroversia siano state regolate nell’ambito del conto correntegarantito da pegno”; - il contratto costitutivo del pegno difetta,pertanto, di “idonei indici di collegamento utili alla individuazionedei crediti garantiti (… oggetto della presente controversia)posto che per la loro individuazione occorre riferirsi solo edesclusivamente ad elementi esterni”.3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’indicata qualità, conricorso notificato il 21/4/2021, ha chiesto, per due motivi, lacassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificatoil 25/5/2021 nel quale, ha proposto, per un motivo, ricorsoincidentale condizionato, cui la ricorrente ha, a sua volta,resistito con controricorso.3.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità dirappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si è costituitain giudizio con atto del 15/4/2026.3.4. Il Pubblico Ministero, con memoria del 15/6/2026,ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale el’assorbimento di quello incidentale condizionato.Ric. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 11465/2021Nu5m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/20263.5. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale,lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2787,comma 3°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censuratoil decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto cheil contratto costitutivo del pegno fosse privo dei necessari indicidi collegamento utili ai fini della individuazione dei creditigarantiti, omettendo, per contro, di considerare che: -l’indicazione del credito garantito da pegno può anche esseredesunta, in via indiretta, in base ad elementi che portino allaidentificazione del medesimo, che siano presenti all’interno dellascrittura costitutiva o anche ad essa esterni, tanto più sepreesistenti o coevi alla formazione del documento, purché lascrittura contenga indici di collegamento utili alla individuazionedel credito; - nel caso in esame, sussistevano tutti gli elementidocumentali che, se valutati, avrebbero consentito di riteneredimostrato il riferimento della lettera di pegno del 10/10/2016(anche) alle linee di credito concesse alla Romex sul contocorrente n. 1604; - il contesto negoziale nel quale il contratto dipegno è stato formalizzato, infatti, consente collegareimmediatamente e univocamente la scrittura del 10/10/2016 agliaffidamenti a garanzia dei quali il pegno è stato concesso; -l’insieme dei documenti prodotti in giudizio, invero, dimostra nonsolo la contestualità temporale della garanzia pignoratiziarispetto ai contratti stipulati dalla Romex con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ed il collegamento tra gli stessi, ma anche l’anteriorità delleobbligazioni assunte dalla Romex con la banca rispetto allacostituzione del pegno del 10/10/2016.4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale,lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decretoRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 11465/2021Nu6m ero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026impugnato nella parte in cui il tribunale non ha considerato lacircostanza, evidenziata nel ricorso in opposizione, che il giudicedelegato aveva ritenuto efficace e opponibile la garanziapignoratizia, con riferimento al fido di €. 10.000,00 “scop. dic/corrente”, indicato nella lettera di pegno del 10/10/2016 senzaaltre indicazioni, come il numero o la data di apertura del conto,non risultando, pertanto, comprensibile la ragione per cui iltribunale non abbia, a sua volta, ammesso, in via privilegiatapignoratizia, il residuo credito di €. 139.932,02, afferente la lineadi credito per “anticipo s.b.f. e l’apercredito Finimport”, che, alpari, sono pacificamente descritti per tipologia del rapporto,senza indicazione del numero e della data di stipula del contratto.4.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.4.4. La società ricorrente, in effetti, pur lamentando laviolazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, insostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea deifatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici dimerito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle emergenzeasseritamente contrarie delle stesse, hanno ritenuto,relativamente alle pretese rivenienti dalle “linee di creditoautoliquidanti e il finanziamento all’importazione”, che ilcontratto costitutivo del pegno era privo di “idonei indici dicollegamento utili alla individuazione dei crediti garantiti (…oggetto della presente controversia) posto che per la loroindividuazione occorre riferirsi solo ed esclusivamente adelementi esterni”.4.5. Sennonché, com’è noto, la valutazione delle proveraccolte costituisce un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, la cuiricostruzione della vicenda fattuale non è, dunque, sindacabile incassazione, salvo che per il vizio consistito, come stabilitoRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero re7gis tro generale 11465/2021Numero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere lo stesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, del tutto omesso l’esame(e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici controversi tra leparti ed aventi carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero imposto al giudicedi merito di ritenere sussistente il fondamento fattuale delladomanda o dell’eccezione proposta nel giudizio di merito dallaparte poi ricorrente.4.6. L’omesso esame degli elementi istruttori forniti oinvocati dalla stessa non dà luogo, per contro, al pari del cattivoesercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazionedelle prove non aventi natura legale, al vizio di omesso esame diun fatto decisivo se, com’è accaduto nel caso in esame, gliaccadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda(o l’eccezione) proposta (come fatti costitutivi del diritto azionatoovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dellostesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudicedi merito, ancorché la pronuncia resa dallo stesso non abbia datoconto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle proveacquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014;Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 17005 del 2024; Cass. n.30837 del 2025).4.7. Il decreto impugnato, in effetti, dopo aver valutato leprove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle(asseritamente contrarie) invocate dall’opponente, ha ritenuto,prendendo così in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisionesulla domanda di riconoscimento dell’invocato privilegiopignoratizio, che il contratto costitutivo del pegno era privo di“idonei indici di collegamento utili alla individuazione dei creditigarantiti … posto che per la loro individuazione occorre riferirsisolo ed esclusivamente ad elementi esterni”.4.8. La società ricorrente, dal suo canto, non ha censuratoRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero re8gis tro generale 11465/2021Numero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026tale apprezzamento con la puntuale indicazione, nel rigorosorispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., dei fatti storicicontroversi dei quali il tribunale, nonostante la loro emergenzadagli atti del giudizio e il loro carattere decisivo, avrebbe del tuttoomesso l’esame.4.9. Ed una volta che tale apprezzamento non è statoutilmente censurato dalla ricorrente, non si presta,evidentemente, a censure, per violazione (o falsa applicazione)di norme di legge, la decisione che il tribunale haconseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domandaproposta dall’opponente, in quanto volta, appunto, alriconoscimento della prelazione pignoratizia.4.10. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermatoche: - agli effetti dell’art. 2787, comma 3°, c.c., in tema diprelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantitopossa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che essovenga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti isuoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesimacontenga elementi che comunque portino alla identificazione delcredito garantito, i quali siano presenti all’interno della scritturao anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici dicollegamento utili alla individuazione del credito e della sua fonte(Cass. n. 17639 del 2020, in motiv.; Cass. n. 24790 del 2016;Cass. n. 20699 del 2007; Cass. n. 1532 del 2006; Cass. n. 21084del 2005; conf., più di recente, Cass. n. 13160 del 2023, inmotiv.; Cass. n. 12889 del 2023, la quale ha confermato ladecisione impugnata sul rilievo che la stessa, “quanto alleindicazioni del credito e della cosa, … ha affermato, conaccertamento in fatto oramai non più suscettibile del sindacato dilegittimità, che l’annotazione sul libro garanzie era limitata asimboli numerici insufficienti a corrispondere alla scrittura dipegno dedotta in causa e comunque inidonei ad indicare conRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero re9gis tro generale 11465/2021Numero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026sufficiente determinazione sia i crediti che la cosa data in pegno,ai sensi dell’art.2787, terzo comma, cod. civ.”); - a tal fine, però,l’eventuale ricorso a dati esterni all’atto di costituzione del pegnorichiede che l’atto contenga un indice di collegamento da cuipossa desumersi l’individuazione dei menzionati dati, sicché nonvi è luogo alla prelazione se, per effetto della estrema genericitàdelle espressioni usate, il credito garantito possa essereindividuato soltanto mediante l’ausilio di ulteriori elementiesteriori (Cass. n. 5561 del 2004; Cass. n. 20699 del 2007),specie se non preesistenti o almeno coevi alla formazione dellascrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più selontana da essa, comporti che il pegno sia stato costituito inprevisione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie(Cass. n. 1532 del 2006; Cass. n. 23839 del 2007); - deve,pertanto, escludersi l’opponibilità della prelazione in favore delcreditore pignoratizio tutte le volte in cui (come, nel caso inesame, il tribunale ha, in punto di fatto, accertato) il creditogarantito, per la genericità delle espressioni usate, possa essereindividuato solo con l’ausilio di elementi esterni alla scrittura checontiene l’atto costitutivo della garanzia (Cass. n. 1532 del2006).5.1. Il ricorso principale è, dunque, inammissibile.5.2. Il ricorso incidentale condizionato è, di conseguenza,assorbito.6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero 1reg0is tro generale 11465/2021Numero sezionale 3100/2026Numero di raccolta generale 24674/2026Data pubblicazione 17/08/2026dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorsoprincipale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna laricorrente principale a rimborsare al Fallimento le spese di liteche liquida nella somma di €. 10.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 13 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2021, n. 11465 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026
Decreto Cassazione n. 24674/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris