CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dalla sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformando la prima pronuncia con la rideterminazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale. 2. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in gran parte sovrapponibili tra loro, sono affidati a quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 125, 192 e 546 cod. proc. pen., ed illogicità della motivazione in ordine al diniego di assumere una prova decisiva con la rinnovazione della ricognizione personale eseguita in data 8/3/2021 in violazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. in quanto erano state sottoposte alla ricognizione solo persone in età molto avanzata rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA], unico giovane da riconoscere o, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], solo appartenenti alle forze dell'ordine dalle fattezze fisiche non somiglianti al ricorrente. 2.2. Violazione di legge, ancora in relazione agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 125, 192 e 546 cod. proc. pen., ed illogicità della motivazione con riferimento alla mancata assunzione dei una prova decisiva, avendo la parte fatto richiesta, anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di disporre una perizia fonica su alcune telefonate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa acquisizione dei file audio riconducibili alle utenze telefoniche che, solo sulla base di tabulati, sono stati attribuiti ai ricorrenti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 61 n. 7 cod. pen. 2.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti ed al trattamento sanzionatorio, non essendo stato applicato il minimo della pena. 3. Con due motivi di impugnazione posti a sostegno ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti: 4.1. Vizio di motivazione della sentenza impugnata per essere stato fondato il giudizio di responsabilità del Parisi su mere congetture, essendosi fondata la sentenza sulla mera probabilità che il Parisi avesse in uso l'utenza telefonica intestata alla moglie di un cugino di sua moglie, mentre l'unico indizio certo dovrebbe essere riconosciuto nell'esistenza di un gruppo di catanesi dediti ad effettuare furti nelle abitazioni del messinese, senza alcuna prova che il Parisi ne facesse parte. 4.2. Vizio di motivazione per non essere stata disposta la rinnovazione dibattimentale di cui alla pag. 4 della sentenza di impugnata benché non fossero state effettuate indagini nei confronti del marito dell'intestataria dell'utenza attribuita al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], di I cui, pure, si riconosce la partecipazione al gruppo di soggetti dediti ai furti in abitazioni. 5. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tardivamente proposto solo in data 01/07/2022, oltre il termine di 45 giorni posto a pena di inammissibilità dell'art. 585 lett.c) cod. proc. pen. e decorrente dalla scadenza dei trenta giorni indicati dalla sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il deposito della motivazione, termine che, pertanto, era scaduto sin dal 22/6/2022. 7. Anche i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto i motivi addotti, in gran parte tra loro sovrapponibili, si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 7.1. I motivi volti a prospettare la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'omessa rinnovazione istruttoria in appello al fine di procedere ad una rinnovata ricognizione personale e ad una perizia fonica su alcune telefonate tra i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682001): nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto della completezza dell'istruttoria espletata, anche alla luce di un apprezzamento unitario degli indizi, coerenti tra loro, peraltro fondati sul riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] fatto con certezza anche in dibattimento dalla persona offesa, che aveva colluttato con il ricorrente ed ha perfino ricordato un neo sul volto dell'aggressore, e sulla disponibilità, per [OSCURATO:PERSONA], della vettura usata per dai malviventi, sulla quale lo stesso viaggiava perfino in occasione di un controllo di P.G., sulla presenza dei ricorrenti sul posto, l'aggancio delle celle telefoniche ed altro. Peraltro, secondo l'insegnamento di questa Corte di Cassazione, a sezioni unite, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 27093601). Per completezza di esposizione, infine, con riferimento alle doglianze relative al mancato espletamento di una perizia fonica su alcune telefonate tra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non può tacersi il carattere assolutamente generico della richiesta, atteso che nemmeno vengono specificate quali sarebbero le conversazioni di cui si tratta. 7.2. Quanto alla mancata esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 61 n. 7 cod. pen., deve rilevarsi che la sentenza di primo grado aveva giustificato il riconoscimento dell'aggravante con esplicito riferimento al valore dei beni sottratti, tra i quali si annoveravano numerosi monili in oro, anche richiamando l'elenco di cui alla pag. 136 del fascicolo del pubblico ministero, acquisito agli atti: a fronte di tali esaustive argomentazioni il ricorso in appello invocava l'esclusione dell'aggravante limitandosi ad ipotizzare non meglio specificate "condizioni socioeconomiche della vittima". La genericità e manifesta infondatezza del motivo di ricorso in appello non può che riflettersi nel giudizio di legittimità, dovendosi ritenere inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 26315701) 7.3. Immune da censure deve ritenersi, infine, la sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ai predetti ricorrenti ed al trattamento sanzionatorio, trattandosi di valutazioni giustificate dalla personalità dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] anche gravato da una pluralità di precedenti per reati contro il patrimonio, e dall'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza, che in modo non illogico la Corte territoriale ha ritenuto non potersi riconoscere nella sola scelta processuale di depositare una richiesta di concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro