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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25222/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena di anni tre mesi quattro di reclusione per il reato di detenzione illecita di stupefacenti.

Ritenuto che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter, comma 6, Ord. pan.) rappresentano doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto si deduce contraddittorietà e vizio di motivazione, quest'ultimo, peraltro, indicato cumulativamente, non ravvisabile dalla lettura del provvedimento impugnato, immune da censure di ogni tipo, comunque trascurando una delle rationes decidendi del provvedimento censurato.

Rilevato, infatti, che il Tribunale non si è limitato, come dedotto, a considerare il rinvenimento di sostanza stupefacente, asseritannente destinata a uso personale, presso l'abitazione ove il ricorrente era in detenzione domiciliare, ma ha valorizzato anche la recente pendenza, per fatto commesso in data 21 dicembre 2020 (resistenza a pubblico ufficiale), oltre ad altri procedimenti pendenti, nonché si è diffuso a rimarcare il contenuto della nota della Polizia di Bitonto, con la quale erano stati segnalati elementi dai quali trarre la vicinanza del ricorrente al gruppo Cipriano operante in tale territorio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena di anni tre mesi quattro di reclusione per il reato di detenzione illecita di stupefacenti. Ritenuto che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter, comma 6, Ord. pan.) rappresentano doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto si deduce contraddittorietà e vizio di motivazione, quest'ultimo, peraltro, indicato cumulativamente, non ravvisabile dalla lettura del provvedimento impugnato, immune da censure di ogni tipo, comunque trascurando una delle rationes decidendi del provvedimento censurato. Rilevato, infatti, che il Tribunale non si è limitato, come dedotto, a considerare il rinvenimento di sostanza stupefacente, asseritannente destinata a uso personale, presso l'abitazione ove il ricorrente era in detenzione domiciliare, ma ha valorizzato anche la recente pendenza, per fatto commesso in data 21 dicembre 2020 (resistenza a pubblico ufficiale), oltre ad altri procedimenti pendenti, nonché si è diffuso a rimarcare il contenuto della nota della Polizia di Bitonto, con la quale erano stati segnalati elementi dai quali trarre la vicinanza del ricorrente al gruppo Cipriano operante in tale territorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris