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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 104/2006

ECLI:EU:T:2006:290
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 – Freixenet / UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata nero opaco) (Causa T‑188/04) «Marchio comunitario – Forma di una bottiglia smerigliata nero opaco – Impedimenti assoluti alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Assenza di carattere distintivo – Violazione dei diritti della difesa – Art. 73 del regolamento n. 40/94»

1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, nn. 3 e 6) (v. punti 15‑18, 44‑47)

2. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punti 28‑30, 41‑42) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 11 febbraio 2004 (procedimento R 104/2201‑4) concernente la registrazione quale marchio comunitario di un marchio che si presenta sotto forma di bottiglia smerigliata nero opaco.

Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario Freixenet, SA Marchio comunitario richiesto Marchio tridimensionale sotto forma di una bottiglia smerigliata nero opaco, per prodotti della classe 33 – domanda n. 32540 Decisione dell’esaminatore Rifiuto della registrazione Decisione della commissione di ricorso Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 febbraio 2004 (procedimento R 104/2001‑4) è annullata. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 – Freixenet / UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata nero opaco) (Causa T‑188/04) «Marchio comunitario – Forma di una bottiglia smerigliata nero opaco – Impedimenti assoluti alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Assenza di carattere distintivo – Violazione dei diritti della difesa – Art. 73 del regolamento n. 40/94» 1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, nn. 3 e 6) (v. punti 15‑18, 44‑47) 2. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punti 28‑30, 41‑42) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 11 febbraio 2004 (procedimento R 104/2201‑4) concernente la registrazione quale marchio comunitario di un marchio che si presenta sotto forma di bottiglia smerigliata nero opaco. Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario Freixenet, SA Marchio comunitario richiesto Marchio tridimensionale sotto forma di una bottiglia smerigliata nero opaco, per prodotti della classe 33 – domanda n. 32540 Decisione dell’esaminatore Rifiuto della registrazione Decisione della commissione di ricorso Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 febbraio 2004 (procedimento R 104/2001‑4) è annullata. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
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