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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 1963

Cassazione n. 45895/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1963, avverso la sentenza in data 14/12/2021 del Tribunale di Cuneo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 dicembre 2021 il Tribunale di Cuneo ha condannato l'imputato alle pene di legge per due violazioni del TU ambientale: stoccaggio di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale di cantiere e attività di auto-smaltimento di rifiuti a mezzo abbruciamento.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di proscioglimento dell'art. 131- bis cod. pen.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione quanto alla pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Cuneo ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto del numero di violazioni commesse e del quantitativo non modesto di rifiuti depositati e smaltiti in assenza della prescritta autorizzazione.

La motivazione è stereotipata.

Le violazioni dell'art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006 sono due, una relativa allo stoccaggio di materiali da cantiere e l'altra relativa all'abbruciamento di rifiuti derivanti dalla pulizia di un magazzino. [OSCURATO:PERSONA], sent. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01 hanno chiarito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.

Tale principio ha avuto un successivo sviluppo con le Sezioni Unite Ubaldi, sent. n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064-01, che hanno spiegato che è ammissibile la causa di non punibilità anche in presenza di reato continuato, avuto tuttavia riguardo a una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle c:ondotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

Nel caso in esame, trattandosi di due violazioni ed essendo escluso il reato abituale - la continuazione era stata già esclusa dal Giudice -, non è valida la prima causa ostativa enunciata in sentenza.

Per vero, non è valida neanche la seconda, poiché il Giudice non ha portato in conto il principio di diritto affermato da questa Sezione con sentenza n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Crocetti, Rv. 278574 - 01 e che va qui ribadito: in tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta.

In motivazione, la Corte ha precisato che non è possibile indicare dei criteri quantitativi, generali e astratti, ma è necessario valutare l'effettiva esposizione a pericolo o compromissione ambientale conseguente alla singola condotta.

A tal fine, evidentemente rileva non solo la quantità, ma anche la composizione del rifiuto e le modalità e circostanze della condotta.

La sentenza impugnata dev'essere quindi annullata per consentire al Tribunale di Cuneo, in diversa composizione fisica, di valutare l'applicabilità della causa di non punibilità, avuto riguardo all'esposizione a pericolo o compromissione ambientale della singola attività illecita compiuta.

Il terzo motivo sulla pena è da ritenersi assorbito, come pure il secondo, sia pure con la precisazione che la motivazione a sostegno del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è fallace, siccome anche per la pena pecuniaria può applicarsi il beneficio e al giudice non spettano valutazioni di convenienza nell'interesse dell'imputato in luogo di questi (Cass., Sez. 3, 28/05/2021, Vanini, Rv. 282137-02).

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. l'accertamento di responsabilità deve considerarsi irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso, il 14 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1963, avverso la sentenza in data 14/12/2021 del Tribunale di Cuneo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 dicembre 2021 il Tribunale di Cuneo ha condannato l'imputato alle pene di legge per due violazioni del TU ambientale: stoccaggio di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale di cantiere e attività di auto-smaltimento di rifiuti a mezzo abbruciamento. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di proscioglimento dell'art. 131- bis cod. pen. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione quanto alla pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Cuneo ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto del numero di violazioni commesse e del quantitativo non modesto di rifiuti depositati e smaltiti in assenza della prescritta autorizzazione. La motivazione è stereotipata. Le violazioni dell'art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006 sono due, una relativa allo stoccaggio di materiali da cantiere e l'altra relativa all'abbruciamento di rifiuti derivanti dalla pulizia di un magazzino. [OSCURATO:PERSONA], sent. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01 hanno chiarito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Tale principio ha avuto un successivo sviluppo con le Sezioni Unite Ubaldi, sent. n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064-01, che hanno spiegato che è ammissibile la causa di non punibilità anche in presenza di reato continuato, avuto tuttavia riguardo a una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle c:ondotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. Nel caso in esame, trattandosi di due violazioni ed essendo escluso il reato abituale - la continuazione era stata già esclusa dal Giudice -, non è valida la prima causa ostativa enunciata in sentenza. Per vero, non è valida neanche la seconda, poiché il Giudice non ha portato in conto il principio di diritto affermato da questa Sezione con sentenza n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Crocetti, Rv. 278574 - 01 e che va qui ribadito: in tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta. In motivazione, la Corte ha precisato che non è possibile indicare dei criteri quantitativi, generali e astratti, ma è necessario valutare l'effettiva esposizione a pericolo o compromissione ambientale conseguente alla singola condotta. A tal fine, evidentemente rileva non solo la quantità, ma anche la composizione del rifiuto e le modalità e circostanze della condotta. La sentenza impugnata dev'essere quindi annullata per consentire al Tribunale di Cuneo, in diversa composizione fisica, di valutare l'applicabilità della causa di non punibilità, avuto riguardo all'esposizione a pericolo o compromissione ambientale della singola attività illecita compiuta. Il terzo motivo sulla pena è da ritenersi assorbito, come pure il secondo, sia pure con la precisazione che la motivazione a sostegno del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è fallace, siccome anche per la pena pecuniaria può applicarsi il beneficio e al giudice non spettano valutazioni di convenienza nell'interesse dell'imputato in luogo di questi (Cass., Sez. 3, 28/05/2021, Vanini, Rv. 282137-02). Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. l'accertamento di responsabilità deve considerarsi irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso, il 14 l
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