CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avv . PATRIZIAPANNUNZI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall'avv . GIORGIOGIARE' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -Controricorrente- nonchénei confro nti di [OSCURATO:PERSONA] 2008 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -Intimata- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4671/2018 pubblicata il5 luglio 2 018 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto pubblico di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 2011, trascritto il 7 aprile 2011, l’[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. acquistava dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -precedentemente denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].-alcuni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] (Roma). In seguito l’acquirente scopriva che in data 6 aprile 2011 l’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trascritto sugli stessi immobili domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. contro l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. Preso atto di ciò, citava in giudizio la predetta [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale di Roma, chiedendo di dichiarare inopponibile nei suoi confronti la trascrizione eseguita dalla convenuta, sull’assunto dell’invalidità della relativa nota, indicante in modo inesatto la denominazione della società in danno della quale era stata compiuta la formalità, a quel tempo già mutata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. Quest’ultima società interveniva volontariamente nel processo, prestando adesione alle richieste formulate dall’attrice. All’esito del giudizio, con sentenza del 20 giugno 2013, l’adìto Tribunale accoglieva la domanda attorea. La decisione veniva, però, totalmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 4671/2018 del 5 luglio 2018, accoglieva il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. e condannandola in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta contumace, a rifondere all’appellante le spese del doppio di grado di giudizio. Contro tale sentenza, notificata il 13 luglio 2018, l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2659 e 2665 c.c.. A sostegno della sollevata censura, si deduce quanto segue: -a torto la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto insufficiente a determinare l’invalidità della trascrizione la circostanza che nella relativa nota fosse stata indicata in modo inesatto la denominazione della società contro la quale la formalità era stata eseguita - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., anziché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-, in base al duplice rilievo che trattavasi comunque dello stesso soggetto giuridico e che nella nota erano state riportate in modo corretto tanto la partita IVA quanto la sede della società; -inconferente si appalesa, in proposito, il richiamo operato dal collegio capitolino alla disposizione recata dall’art. 2498 c.c., in quanto, ai fini della soluzione della presente controversia, non interessa stabilire se l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sia succeduta nei rapporti giuridici facenti capo all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., il che è fuori discussione, dovendo invece verificarsi se dal contenuto della nota predisposta dall’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. fosse possibile individuare senza incertezze nell’odierna ricorrente il soggetto contro il quale era stata chiesta la trascrizione. L’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito all’avversa impugnazione notificando controricorso., mentre l’[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Come si ricava dalla ricostruzione della vicenda processuale innanzi riassunta, l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., era volontariamente intervenuta in primo grado al solo scopo di sostenere le ragioni dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente si era, infatti, limitata ad aderire alla domanda attorea, senza far valere in confronto di tutte o di alcune delle parti un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’intervento da essa proposto deve essere qualificato non già come principale o litisconsortile (altrimenti detto adesivo autonomo), a termini dell’art. 105, comma 1, c.p.c., bensì come adesivo dipendente («ad adiuvandum»), ai sensi del comma immediatamente successivo (si vedano, sull’argomento, Cass. n. 27528/2016, Cass. n. 13063/2004, Cass. n. 14901/2002). D’altro canto, a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado -con la quale era stata dichiarata inopponibile nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. la contestata trascrizione eseguita il 6 aprile 2011 dall’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].-, l’allora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non si era doluta di alcunché nel successivo giudizio di appello (in cui aveva scelto di rimanere contumace), a conferma del fatto che l’unico interesse che aveva animato la sua iniziativa processuale era stato quello di sostenere le ragioni della parte adiuvata, riconosciute fondate dal Tribunale. Chiarito ciò, va osservato che, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’interventore adesivo dipendente non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare -se non limitatamente alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione giuridica del suo intervento o all’eventuale condanna alle spese di lite pronunciata nei suoi confronti-, con la conseguenza che il gravame da lui proposto deve essere ritenuto inammissibile ove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione o si sia indotta a prestare acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (cfr. Cass. n. 22972/2022, Cass. Sez. Un. n. 31266/2019, Cass. n. 2818/2018, Cass. n. 9298/2012). Nel caso di specie, le doglianze mosse dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non vertono sulla qualificazione del suo intervento -questione che, per quanto emerge dagli atti interni al presente giudizio di legittimità, non risulta essere stata affrontata ex professo dai giudici di merito-, né si appuntano sulla statuizione di condanna alle spese processuali emessa nei suoi confronti dalla Corte capitolina. In un simile contesto, non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l., parte adiuvata, impugnato la sentenza resa dal giudice d’appello, per sé sfavorevole, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei riguardi della parte rimasta intimata. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 6.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli