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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48314/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale il locale Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di detenzione a fini di spaccio, di cessione di cocaina e di violazione reiterata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, unificati dal vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui a due sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con due separati ricorsi, uno sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA], e uno dall'[OSCURATO:PERSONA]. 3.11 ricorso sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA] contiene due motivi.

3.1. Con il primo rileva erronea applicazione della legge processuale penale e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, peraltro invertendo l'onere probatorio con riguardo alla riferibilità della voce captata nelle intercettazioni al ricorrente sostenendo che non avesse chiesto una perizia fonica.

3.2. Con il secondo motivo rileva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che potevano essere applicate visto che non era quantificato lo stupefacente detenuto e stante il percorso di crescita, morale e sociale, del giovane che aveva avuto anche un figlio. 4.11 ricorso sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA] contiene tre motivi.

4.1. Con il primo rileva motivazione apparente e illogica per non avere tenuto conto la sentenza impugnata delle specifiche doglianze difensive con riferimento alla responsabilità dell'imputato.

In particolare, aveva valorizzato l'accesso al giudizio abbreviato utilizzando un materiale probatorio fumoso, a partire dalle intercettazioni fondate su un mero riconoscimento vocale.

4.2. Con il secondo motivo rileva motivazione apparente e illogica per il diniego delle circostanze attenuanti generiche avvenuto in assenza di accertamento dei criteri contenuti nell'art. 133 cod. pen. e del percorso di vita del ricorrente, valorizzando la violazione della misura di sicurezza a cui era sottoposto senza adeguare la pena al caso concreto.

4.3. Con il terzo motivo rileva motivazione apparente e illogica per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento ai fatti accertati con la sentenza n. 703/2016, emessa in data 3 ottobre 2018 dal Tribunale ordinario di Roma, ritenuta indecifrabile, sebbene fosse stata integralmente depositata, tanto da violare l'obbligo di accertare l'esistenza di un originario unico disegno criminoso.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. .

I primi due motivi proposti ripropongono, in modo generico e confuso, le censure già articolate con l'atto di appello, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata.

In particolare, il ricorrente con il primo motivo, contenuto in entrambi gli atti difensivi, ha riformulato la contestazione circa l'identificazione di Sergio avvenuta con il riconoscimento vocale degli operanti in sede di intercettazione ambientale.

La Corte di merito, proprio in risposta al motivo di appello e condividendo il contenuto della sentenza di primo grado emessa con il rito abbreviato, ha evidenziato come il riconoscimento della voce di Sergio risultasse: a) dai brogliacci in cui la voce captata era indicata come riferibile all'imputato; b) alla non contestazione di questi che la voce captata fosse la sua; c) alla mancata richiesta del ricorrente di una perizia fonica che accertasse le conversazioni a lui riferite; d) all'attribuzione delle utenze al Sergio.

Non è ravvisabile nel caso di specie alcuna violazione delle norme processuali in quanto gli ufficiali di polizia giudiziaria, ritenuti attendibili dall'autorità giudiziaria, hanno riversato nelle annotazioni a loro firma l'avvenuto riconoscimento di Sergio, con la cui voce da mesi avevano familiarizzato, traendo riscontro anche dalle intercettazioni ambientali, senza che detto accertamento fattuale fosse stato disconosciuto dall'imputato che, peraltro, aveva definito la sua posizione con il rito abbreviato.

A fonte della genericità della censura difensiva, fondata, peraltro, su una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la motivazione del provvedimento impugnato non solo è congrua e logica, ma non è stata in alcun modo scalfita da elementi tali da contrastarla.

3. Anche il secondo motivo, contenuto in entrambi gli atti difensivi, è manifestamente infondato.

Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una nuova valutazione dell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito ai fini del riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena irrogata.I Nella specie, del tutto legittimamente, la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento di una mitigazione sanzionatoria la reiterata violazione, da parte di Sergio, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale che dimostra, in termini oggettivi, quello che efficacemente è stato definito "totale spregio delle istituzioni", a nulla rilevando, in una valutazione complessiva che ha dato atto anche della gravità dei fatti, il dato meramente soggettivo che il ricorrente fosse sposato e avesse un figlio. 3.11 terzo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto non accoglibile la richiesta difensiva di riconoscere la continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con la sentenza n. 703 emessa il 3 ottobre 2018 dal Tribunale di Roma, ritenendola indecifrabile anche rispetto alle diverse sentenze allegate (pag. 6).

Stante la necessità di comprendere i termini dell'indecifrabilità, il Collegio ha esaminato sia l'istanza difensiva presentata all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che la pronuncia a questa allegata, accertando l'assenza di detta condizione tale da configurare un'omissione sulla richiesta avanzata dal ricorrente da cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale il locale Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di detenzione a fini di spaccio, di cessione di cocaina e di violazione reiterata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, unificati dal vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui a due sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con due separati ricorsi, uno sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA], e uno dall'[OSCURATO:PERSONA]. 3.11 ricorso sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA] contiene due motivi. 3.1. Con il primo rileva erronea applicazione della legge processuale penale e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, peraltro invertendo l'onere probatorio con riguardo alla riferibilità della voce captata nelle intercettazioni al ricorrente sostenendo che non avesse chiesto una perizia fonica. 3.2. Con il secondo motivo rileva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che potevano essere applicate visto che non era quantificato lo stupefacente detenuto e stante il percorso di crescita, morale e sociale, del giovane che aveva avuto anche un figlio. 4.11 ricorso sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA] contiene tre motivi. 4.1. Con il primo rileva motivazione apparente e illogica per non avere tenuto conto la sentenza impugnata delle specifiche doglianze difensive con riferimento alla responsabilità dell'imputato. In particolare, aveva valorizzato l'accesso al giudizio abbreviato utilizzando un materiale probatorio fumoso, a partire dalle intercettazioni fondate su un mero riconoscimento vocale. 4.2. Con il secondo motivo rileva motivazione apparente e illogica per il diniego delle circostanze attenuanti generiche avvenuto in assenza di accertamento dei criteri contenuti nell'art. 133 cod. pen. e del percorso di vita del ricorrente, valorizzando la violazione della misura di sicurezza a cui era sottoposto senza adeguare la pena al caso concreto. 4.3. Con il terzo motivo rileva motivazione apparente e illogica per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento ai fatti accertati con la sentenza n. 703/2016, emessa in data 3 ottobre 2018 dal Tribunale ordinario di Roma, ritenuta indecifrabile, sebbene fosse stata integralmente depositata, tanto da violare l'obbligo di accertare l'esistenza di un originario unico disegno criminoso.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. . I primi due motivi proposti ripropongono, in modo generico e confuso, le censure già articolate con l'atto di appello, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente con il primo motivo, contenuto in entrambi gli atti difensivi, ha riformulato la contestazione circa l'identificazione di Sergio avvenuta con il riconoscimento vocale degli operanti in sede di intercettazione ambientale. La Corte di merito, proprio in risposta al motivo di appello e condividendo il contenuto della sentenza di primo grado emessa con il rito abbreviato, ha evidenziato come il riconoscimento della voce di Sergio risultasse: a) dai brogliacci in cui la voce captata era indicata come riferibile all'imputato; b) alla non contestazione di questi che la voce captata fosse la sua; c) alla mancata richiesta del ricorrente di una perizia fonica che accertasse le conversazioni a lui riferite; d) all'attribuzione delle utenze al Sergio. Non è ravvisabile nel caso di specie alcuna violazione delle norme processuali in quanto gli ufficiali di polizia giudiziaria, ritenuti attendibili dall'autorità giudiziaria, hanno riversato nelle annotazioni a loro firma l'avvenuto riconoscimento di Sergio, con la cui voce da mesi avevano familiarizzato, traendo riscontro anche dalle intercettazioni ambientali, senza che detto accertamento fattuale fosse stato disconosciuto dall'imputato che, peraltro, aveva definito la sua posizione con il rito abbreviato. A fonte della genericità della censura difensiva, fondata, peraltro, su una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la motivazione del provvedimento impugnato non solo è congrua e logica, ma non è stata in alcun modo scalfita da elementi tali da contrastarla. 3. Anche il secondo motivo, contenuto in entrambi gli atti difensivi, è manifestamente infondato. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una nuova valutazione dell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito ai fini del riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena irrogata.I Nella specie, del tutto legittimamente, la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento di una mitigazione sanzionatoria la reiterata violazione, da parte di Sergio, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale che dimostra, in termini oggettivi, quello che efficacemente è stato definito "totale spregio delle istituzioni", a nulla rilevando, in una valutazione complessiva che ha dato atto anche della gravità dei fatti, il dato meramente soggettivo che il ricorrente fosse sposato e avesse un figlio. 3.11 terzo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto non accoglibile la richiesta difensiva di riconoscere la continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con la sentenza n. 703 emessa il 3 ottobre 2018 dal Tribunale di Roma, ritenendola indecifrabile anche rispetto alle diverse sentenze allegate (pag. 6). Stante la necessità di comprendere i termini dell'indecifrabilità, il Collegio ha esaminato sia l'istanza difensiva presentata all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che la pronuncia a questa allegata, accertando l'assenza di detta condizione tale da configurare un'omissione sulla richiesta avanzata dal ricorrente da cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
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