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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 luglio 2023

Cassazione n. 20935/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9588/2021 R.G. proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via L. Mantegazza n.24; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bari del 2/3/2021; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente e stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 15 luglio 2023.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9588/2021 R.G. proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via L. Mantegazza n.24; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bari del 2/3/2021; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente e stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15 luglio 2023. La
Decreto Cassazione n. 20935/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris