CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 35126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA' di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; lette altresì le conclusioni scritte a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catanzaro, per MIGALE Antonio, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di MIGALE Antonio avverso l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata al predetto la misura degli arresti domiciliari in relazione ai capi 1) e 12) della incolpazione provvisoria, poiché ritenuto gravemente indiziato di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1) e di concorso in reato satellite (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti). 2. Il procedimento cautelare inerisce a un'indagine nella quale è confluito un copioso materiale intercettativo, unitamente agli esiti dell'attività di PG e da tale compendio il giudice cautelare, prima, il Tribunale in sede di riesame, dopo, hanno ritenuto di poter ricavare, in termini di gravità indiziaria, l'esistenza di un sodalizio con struttura organizzata, operante nei territori dei comuni di Isca sullo Ionio, Montepaone, Soverato, Guardavalle, Catanzaro e zone limitrofe, composto da più di tre soggetti, con basi logistiche, ripartizione, pur rudimentale, di ruoli, di tipo non strettamente gerarchico, ma comunque tale da garantire, anche attraverso la fungibilità dei soggetti, un flusso costante di droga (marijuana e hashish), attraverso condotte ripetitive, attuate con lo stesso schema operativo, servendosi i sodali di un linguaggio criptico. Quanto all'inserimento del MIGALE in tale compagine, dal compendio esaminato sarebbe emerso, secondo il Tribunale, con il grado di certezza richiesto dalla fase, il suo ruolo di attivo collaboratore del co-indagato [OSCURATO:PERSONA] nello spaccio al dettaglio, così come il suo impegno nella individuazione di nuovi canali nel territorio di Catanzaro, a suo avviso più remunerativo rispetto a Soverato, ma anche di nuova, possibile clientela. I giudici territoriali hanno valorizzato anche il rinvenimento presso la sua abitazione di un bilancino funzionante e intriso di marijuana e della somma di euro 1.050,00, della quale l'uomo non aveva saputo giustificare la provenienza, ritenendo smentito l'argomento speso a difesa circa l'assenza di contatti con altri sodali o presunti tali. Sul punto, il Tribunale ha infatti osservato che il MIGALE aveva mantenuto rapporti diretti con un soggetto in posizione apicale come il [OSCURATO:PERSONA], che i contatti tra i due erano funzionali alla realizzazione del pactum sceleris (come emerso dal tenore delle conversazioni e dal manifestato interessamento del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla perquisizione subita dal MIGALE); inoltre, il MIGALE aveva avuto rapporti anche con altri sodali, come il CELIA, dal quale aveva ricevuto lo stupefacente poi consegnato allo SPADEA per il suo occultamento. A tal proposito, il Tribunale, alla pag. 6 dell'ordinanza impugnata, ha esposto gli elementi dai quali ha tratto la conferma che lo stupefacente oggetto della cessione di cui al capo 12) era effettivamente passato dalle mani dell'indagato, la circostanza essendo chiarita proprio dal tenore delle intercettazioni, dal quale trasparivano anche le preoccupazioni dei sodali per la perquisizione subita dal MIGALE. Pertanto, il Tribunale non ha assegnato alcun rilievo alla argomentazione difensiva basata sull'esito negativo del controllo, atteso che l'indagato, all'atto dell'intervento della PG, si era già disfatto della droga, consegnata proprio allo SPADEA, residuando solo tracce della precedente detenzione. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha dato conto della esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, desumendolo dalle modalità e circostanze delle condotte, indicative di una dedizione non sporadica a tali traffici e dell'inserimento dell'indagato in contesti criminali di più ampio respiro, ritenendo necessaria, al fine di recidere i rapporti con detti ambienti, una misura contenitiva come gli arresti domiciliari, le cui modalità applicative sono compatibili con le esigenze di vita dell'indagato e con quelle di salute, prospettate peraltro in termini del tutto generici. 3. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al reato fine, contestando la lettura del compendio indiziario operata dal Tribunale e affermando che la ricostruzione operata, pur potendo apparire logica, in realtà non lo sarebbe, posto che lo SPADEA non aveva bisogno di essere informato sulla perquisizione subita dal MIGALI, dal momento che sarebbe stato proprio lui, secondo l'assunto accusatorio, a prendere in consegna lo stupefacente prima del controllo. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio anche con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria in ordine al ruolo associativo dell'indagato, contestando la idoneità degli elementi valorizzati dai giudici territoriali, difettando nella specie ogni riferimento all'apporto individuale integrante un contributo partecipativo. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo inidoneo il mero richiamo alla gravità della condotta. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto R. GARGIULO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. L'avv. V. Cimino del foro di Catanzaro ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), Va, dunque, affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, va pure considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2005, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Il Tribunale, inoltre, si è specificamente confrontato con le tesi difensive (tra cui l'assenza di contatti con altri sodali e l'esito negativo della perquisizione del 6/4/2022), superandole alla stregua di un ragionamento logico che non evidenzia alcuna contraddittorietà, ricordandosi, ad ogni buon conto, che solo la illogicità manifesta costituisce vizio deducibile a norma dell'art. 606 lett e), cod. proc. pen., comunque non rilevabile nella motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si dà atto della esistenza di rapporti funzionali con uno dei soggetti apicali del sodalizio e con altro soggetto al quale era stata ceduta la droga non rinvenuta all'atto del controllo della PG. 4. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente un pericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa, rinviando del tutto legittimamente alle concrete modalità del fatto, all'inserimento dell'indagato in contesti criminali allarmanti e al suo ruolo attivo all'interno del gruppo. Trattasi di motivazione coerente con i parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggedni, Rv. 273674).Il principio è stato successivamente calibrato, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realízzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avo/io Mario, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Lo stesso dicasi quanto alla spiegazione con cui il Tribunale ha ritenuto la necessità di una misura contenitiva, considerata l'inidoneità di altra meno afflittiva a recidere in maniera netta i legami dell'indagato con quel contesto criminale nel quale egli ha dimostrato di essere inserito con un ruolo attivo e non marginale. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell