CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 06639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha confermato quella del Tribunale di Trieste e condannato i ricorrenti alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, per i reati di cui agli artt. 110, 642, comma 2, e 476 cod. pen.; Letta la memoria depositata in data 8 gennaio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che ha chiesto, valutando i singoli motivi di ricorso, dichiararsi inammissibile l'impugnazione degli imputati e condannarsi i medesimi al pagamento delle spese di costituzione e giudizio, depositando la nota spese; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta nullità della sentenza e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. e all'art.192 cod. proc. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4). A ben vedere esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso in esame la Corte di appello ha offerto valida e congrua motivazione sul tema, affermando senza aporie logiche la irragionevolezza della tesi difensiva che i due imputati siano stati visitati abusivamente dal dott. [OSCURATO:PERSONA] senza farsi registrare al pronto soccorso ospedaliero. A ben vedere, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). Naturalmente il dubbio deve essere "ragionevole": tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sé "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione). E questa sostenuta dagli imputati è una ipotesi alternativa giudicata, senza manifeste illogicità, irragionevole dalla Corte territoriale. Per altro, il motivo, in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La doglianza difensiva lamenta la mancata valutazione di prove, nonché l'assunzione di una prova in particolare, ritenuta decisiva; tuttavia, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U., n.12602, del 17/12/2015 dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). La rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320, del 10/12/2009, dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859). La Corte di appello ha fornito, per altro, sul punto una motivazione valida e completa, spiegando che non sussistono i presupposti di cui all'art. 603 cod. proc. pen., in quanto il quadro probatorio delineato risulta lineare ed univoco e non lascia alcun dubbio circa la colpevolezza dei ricorrenti (si veda pagg. 3-4 dell'impugnata sentenza);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen. - non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Tanto più che, nel giudizio di cognizione come in quello cautelare, l'incompetenza territoriale non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. sul giudizio cautelare, Sez. 6, n. 28455 del 11/06/2024, P., Rv.286758 e conf.: N. 32904 del 2018 Rv. 273672 - 01, N. 3816 del 2009 Rv. 242822 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione della legge per carenza di condizione di procedibilità - è manifestamente infondata, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il motivo di ricorso eccepisce l'illegittimità della procura speciale del rappresentante legale della compagnia assicurativa, poiché rilasciata priva di qualsiasi specificazione in merito al reato e perciò considerata generica. Sul punto deve evidenziarsi come la procura speciale faccia esplicito riferimento al sinistro, cioè al fatto storico specifico oggetto del giudizio, il che corrisponde al principio di diritto per il quale la procura speciale rilasciata per la proposizione della querela deve contenere, a pena di inammissibilità, il riferimento a specifici reati oppure l'indicazione delle situazioni in cui il mandatario deve attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela. (Sez. 6, n. 28807, del 05/04/2016, Signorini, Rv. 267432). D'altro canto, in tema di costituzione di parte civile, la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale (Sez. 2, n.22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv.279288 e conforme N. 1878 del 2017 Rv. 268769 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità, in primo luogo perché inedito, in quanto l'atto di appello non lamentava alcunché in ordine alle attenuanti generiche. Inoltre, e comunque, il motivo è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, in ordine alle condotte di produzione di ulteriori documenti falsi da parte degli imputati, al fine di ottenere il profitto, circostanza con la quale non si confronta il ricorrente che si limita a invocare l'incensuratezza degli imputati. Ma per dettato normativo - cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01 - il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (conf.: N. 39566 del 2017 Rv. 270986 - 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 — 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] che dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si ritiene equo liquidare in complessivi euro 3015,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 3015,00, oltre access