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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 35010/2021

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.u.Leio9r.tnir za sul ricorso iscritto al n.119_488/2016; R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, G.B.

Martini, 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;RG N 22460/15 - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1100/1/15, depositata il 23.2.2015.

Udita la relazione svolta all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].

Motivi in fatto e in diritto [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava due avvisi di accertamento, emessi per gli anni di imposta 2004 e 2006 con cui venivano recuperati a tassazione costi relativi ad operazioni ineastenti in quanto intrattenute con le società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., risultati essere delle "cartiere".

La CTP di Roma rigettava i ricorsi.

La contribuente proponeva appello e la CTR del Lazio, previa riunione, lo rigettava relativamente ai recuperi ai fini Iva e dichiarava cessata la materia del contendere per i recuperi ai fini delle imposte dirette. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata la lite definita ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha allegato, all'uopo, copia della domanda di definizione agevolata del 30/5/2019 e la quietanza di versamento degli importi dovuti a tale titolo.

La richiesta deve essere accolta.

In conformità ai principi indicati da Cass. n. 24083 del 3 ottobre 2018 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge RGN 22460/15 che regola l'adesione agevolata ed avendo i contribuenti provveduto al pagamento integrale del debito.

Le spese del processo estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C134yLLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.u.Leio9r.tnir za sul ricorso iscritto al n.119_488/2016; R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, G.B. Martini, 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;RG N 22460/15 - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1100/1/15, depositata il 23.2.2015. Udita la relazione svolta all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. Motivi in fatto e in diritto [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava due avvisi di accertamento, emessi per gli anni di imposta 2004 e 2006 con cui venivano recuperati a tassazione costi relativi ad operazioni ineastenti in quanto intrattenute con le società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., risultati essere delle "cartiere". La CTP di Roma rigettava i ricorsi. La contribuente proponeva appello e la CTR del Lazio, previa riunione, lo rigettava relativamente ai recuperi ai fini Iva e dichiarava cessata la materia del contendere per i recuperi ai fini delle imposte dirette. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata la lite definita ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha allegato, all'uopo, copia della domanda di definizione agevolata del 30/5/2019 e la quietanza di versamento degli importi dovuti a tale titolo. La richiesta deve essere accolta. In conformità ai principi indicati da Cass. n. 24083 del 3 ottobre 2018 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge RGN 22460/15 che regola l'adesione agevolata ed avendo i contribuenti provveduto al pagamento integrale del debito. Le spese del processo estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C134yLLERIA
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