CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 29974/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetti, contraddittorietà e palesi ragioni di illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali nel conclamare la responsabilità del ricorrente per la resistenza ex art 337 cp allo stesso ascritta sulla base di una ricostruzione della vicenda in fatto inadeguatamente contrastata dal ricorso anche con riguardo all'elemento soggettivo, aspetto anche questo vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti e estranei a vizi del motivare prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.