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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 18655/2022

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorrente; - controricorrente - avverso la sentenza n. 133/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 5/5/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dagli stessi avverso il verbale che aveva loro contestato la violazione in data 17/4/2018 dell'art. 154, commi 1, lett. a, e 8, delcodice della strada per avere il Bustreo, alla guida di una autoveicolo di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si era immesso nella carreggiata da uno stallo di sosta quando sopraggiungeva il conducente di un motociclo che in conseguenza perdeva il controllo del mezzo.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto, che, in base alle fotografie e al disegno planimetrico del sinistro, emergeva che l'automobile condotta dall'opponente si trovava in posizione di quiete ad una distanza inferiore rispetto a quella dichiarata dagli appellanti e dalla testimone [OSCURATO:PERSONA] poiché la parte anteriore dell'autoveicolo si trovava ad una distanza di 9,25 metri dallo stallo di sosta da cui aveva iniziato l'immissione mentre la parte posteriore si trovava all'incirca ad una distanza di 5 metri dalla linea anteriore dello stallo di partenza, ha, in diritto, escluso che, a fronte della brevissima distanza intercorsa dalla posizione di partenza a quella di quiete, il conducente dell'autoveicolo avesse correttamente rispettato l'onere di diligenza posto a carico dello stesso il quale, in effetti, in una giornata soleggiata con perfetta visibilità e in ore diurne, avrebbe dovuto accorgersi di eventuali veicoli che sopraggiungevano.

1.3. D'altra parte, ha aggiunto il tribunale, "in quella breve distanza percorsa il conducente dell'autoveicolo, anche avendo completato la manovra di immissione, non avrebbe comunque potuto raggiungere la velocità di crociera, causando pertanto un intralcio alla circolazione", non potendosi, per contro, dare rilievo che alla testimonianza raccolta in giudizio in quanto contrastante con quanto rilevato dalle fotografie e dalla relazione sul sinistro redatta dalla polizia locale, da cui emerge che, al contrario, sul manto stradale, asfaltato e in buono stato di conservazione, non venivano rilevate tracce di frenata riconducibili al sinistro.

1.4. Né, ha proseguito il tribunale, può ritenersi che la condotta 2del conducente del motociclo poteva essere considerata come l'unica causa del sinistro, non potendosi ritenere che la velocità sostenuta con il quale quest'ultimo circolava sia stata talmente elevata da costituire l'unico elemento determinante il sinistro.

2.1. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 4/10/2021, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

2.2. Il Comune di Fano ha resistito con controricorso notificato il 12/11/2021.

2.3. I ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c, 116 c.p.c. e 132 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha fondato la propria decisione sulle valutazioni espressa nel verbale redatto dai vigili senza, tuttavia, considerare che tali valutazioni, appartenendo al Comune costituito in giudizio, sono prive dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c.

Il tribunale, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti, non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla scelta di avvalorare alcune risultanze probatorie, disattendendone altre, non avendo, in particolare, spiegato il motivo per cui, a fronte di una testimonianza perfettamente ammissibile ed attendibile, abbia, anziché propendere per la testimonianza resa da chi aveva personalmente assistito all'incidente, preferito privilegiare una relazione redatta dalla stessa controparte nell'interesse dello stesso Comune in quanto percettore della sanzione comminata.

3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 154 del codice della strada, hanno 3censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, operando un apodittico richiamo alla disciplina dell'art. 154 cit., non ha affrontato nel merito la censura proposta con il gravame in ordine al fatto che il giudice di pace aveva completamente omesso di valutare che, in forza della norma in questione, il conducente si assicura di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli stessi.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

I ricorrenti, in effetti, pur avendo lamentato violazioni di legge, hanno, in realtà, contestato l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata: lì dove, in particolare, il tribunale, alla luce delle fotografie e del disegno planimetrico del sinistro, ha ritenuto che l'automobile condotta dall'opponente si trovava in posizione di quiete ad una distanza inferiore rispetto a quella dichiarata sia dalle parti appellanti che dalla testimone escussa in giudizio e che, a fronte della brevissima distanza intercorsa tra la posizione di partenza a quella di quiete, il conducente della predetta automobile (che "in quella breve distanza percorsa il conducente dell'autoveicolo, anche avendo completato la manovra di immissione, non avrebbe comunque potuto raggiungere la velocità di crociera, causando pertanto un intralcio alla circolazione") non aveva, pertanto, correttamente rispettato l'onere di diligenza posto a carico dello stesso il quale, in effetti, in una giornata soleggiata con perfetta visibilità e in ore diurne, avrebbe dovuto accorgersi di eventuali veicoli che sopraggiungevano.

Ed è, invece, noto che un accertamento in fatto (come quello in precedenza descritto) può essere, come tale, denunciato, in sede di legittimità, solo nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c., vale a dire per avere il giudice di merito del tutto omesso l'esame di una o più circostanze,emergenti dalla sentenza stessa o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe, invece, consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione della vicenda storica differente rispetto a quella esposta nella sentenza impugnata ed ai ricorrenti più favorevole.

Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale (e cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) oppure un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017), e non, invece, gli elementi istruttori in quanto tali, come l'invocata testimonianza, quando il fatto storico da essi (in ipotesi) rappresentato, vale a dire la manovra eseguita dall'automobile condotta dall'opponente, sia stato comunque preso in considerazione, come in effetti è accaduto nel caso di specie, dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014).

La valutazione degli elementi istruttori (comprese le prove presuntive) costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché 5risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017).

In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008).

Del resto, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 98 del 2019, in motiv.; Cass. n. 11176 del 2017).

5. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a 6norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P P.Q.Mcorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/fa i [OSCURATO:PERSONA] cogi, O 9 GIU 2022 [OSCURATO:PERSONA] Margherita • einti irk 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorrente; - controricorrente - avverso la sentenza n. 133/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 5/5/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dagli stessi avverso il verbale che aveva loro contestato la violazione in data 17/4/2018 dell'art. 154, commi 1, lett. a, e 8, delcodice della strada per avere il Bustreo, alla guida di una autoveicolo di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si era immesso nella carreggiata da uno stallo di sosta quando sopraggiungeva il conducente di un motociclo che in conseguenza perdeva il controllo del mezzo. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto, che, in base alle fotografie e al disegno planimetrico del sinistro, emergeva che l'automobile condotta dall'opponente si trovava in posizione di quiete ad una distanza inferiore rispetto a quella dichiarata dagli appellanti e dalla testimone [OSCURATO:PERSONA] poiché la parte anteriore dell'autoveicolo si trovava ad una distanza di 9,25 metri dallo stallo di sosta da cui aveva iniziato l'immissione mentre la parte posteriore si trovava all'incirca ad una distanza di 5 metri dalla linea anteriore dello stallo di partenza, ha, in diritto, escluso che, a fronte della brevissima distanza intercorsa dalla posizione di partenza a quella di quiete, il conducente dell'autoveicolo avesse correttamente rispettato l'onere di diligenza posto a carico dello stesso il quale, in effetti, in una giornata soleggiata con perfetta visibilità e in ore diurne, avrebbe dovuto accorgersi di eventuali veicoli che sopraggiungevano. 1.3. D'altra parte, ha aggiunto il tribunale, "in quella breve distanza percorsa il conducente dell'autoveicolo, anche avendo completato la manovra di immissione, non avrebbe comunque potuto raggiungere la velocità di crociera, causando pertanto un intralcio alla circolazione", non potendosi, per contro, dare rilievo che alla testimonianza raccolta in giudizio in quanto contrastante con quanto rilevato dalle fotografie e dalla relazione sul sinistro redatta dalla polizia locale, da cui emerge che, al contrario, sul manto stradale, asfaltato e in buono stato di conservazione, non venivano rilevate tracce di frenata riconducibili al sinistro. 1.4. Né, ha proseguito il tribunale, può ritenersi che la condotta 2del conducente del motociclo poteva essere considerata come l'unica causa del sinistro, non potendosi ritenere che la velocità sostenuta con il quale quest'ultimo circolava sia stata talmente elevata da costituire l'unico elemento determinante il sinistro. 2.1. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 4/10/2021, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. Il Comune di Fano ha resistito con controricorso notificato il 12/11/2021. 2.3. I ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c, 116 c.p.c. e 132 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha fondato la propria decisione sulle valutazioni espressa nel verbale redatto dai vigili senza, tuttavia, considerare che tali valutazioni, appartenendo al Comune costituito in giudizio, sono prive dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. Il tribunale, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti, non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla scelta di avvalorare alcune risultanze probatorie, disattendendone altre, non avendo, in particolare, spiegato il motivo per cui, a fronte di una testimonianza perfettamente ammissibile ed attendibile, abbia, anziché propendere per la testimonianza resa da chi aveva personalmente assistito all'incidente, preferito privilegiare una relazione redatta dalla stessa controparte nell'interesse dello stesso Comune in quanto percettore della sanzione comminata. 3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 154 del codice della strada, hanno 3censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, operando un apodittico richiamo alla disciplina dell'art. 154 cit., non ha affrontato nel merito la censura proposta con il gravame in ordine al fatto che il giudice di pace aveva completamente omesso di valutare che, in forza della norma in questione, il conducente si assicura di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli stessi. 4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. I ricorrenti, in effetti, pur avendo lamentato violazioni di legge, hanno, in realtà, contestato l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata: lì dove, in particolare, il tribunale, alla luce delle fotografie e del disegno planimetrico del sinistro, ha ritenuto che l'automobile condotta dall'opponente si trovava in posizione di quiete ad una distanza inferiore rispetto a quella dichiarata sia dalle parti appellanti che dalla testimone escussa in giudizio e che, a fronte della brevissima distanza intercorsa tra la posizione di partenza a quella di quiete, il conducente della predetta automobile (che "in quella breve distanza percorsa il conducente dell'autoveicolo, anche avendo completato la manovra di immissione, non avrebbe comunque potuto raggiungere la velocità di crociera, causando pertanto un intralcio alla circolazione") non aveva, pertanto, correttamente rispettato l'onere di diligenza posto a carico dello stesso il quale, in effetti, in una giornata soleggiata con perfetta visibilità e in ore diurne, avrebbe dovuto accorgersi di eventuali veicoli che sopraggiungevano. Ed è, invece, noto che un accertamento in fatto (come quello in precedenza descritto) può essere, come tale, denunciato, in sede di legittimità, solo nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c., vale a dire per avere il giudice di merito del tutto omesso l'esame di una o più circostanze,emergenti dalla sentenza stessa o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe, invece, consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione della vicenda storica differente rispetto a quella esposta nella sentenza impugnata ed ai ricorrenti più favorevole. Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale (e cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) oppure un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017), e non, invece, gli elementi istruttori in quanto tali, come l'invocata testimonianza, quando il fatto storico da essi (in ipotesi) rappresentato, vale a dire la manovra eseguita dall'automobile condotta dall'opponente, sia stato comunque preso in considerazione, come in effetti è accaduto nel caso di specie, dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). La valutazione degli elementi istruttori (comprese le prove presuntive) costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché 5risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008). Del resto, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 98 del 2019, in motiv.; Cass. n. 11176 del 2017). 5. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a 6norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P P.Q.Mcorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/fa i [OSCURATO:PERSONA] cogi, O 9 GIU 2022 [OSCURATO:PERSONA] Margherita • einti irk 7
Sentenza Cassazione n. 18655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris