CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 1990
Cassazione n. 10601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/11/1990 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 giugno 2022, la Corte d'appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal G.u.p. del Tribunale di Ancona il 21 settembre 2010, irrevocabile il 22 ottobre 2010. L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti t dall'articolo 163 (sentenza della Corte d'appello di Ancona, emessa il 24 febbraio 2020, irrevocabile il 18 febbraio 2021, per reato commesso dal 2009 fino al 2010). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, deducendo violazione degli artt. 167, 168 cod. pen. e 676 cod. proc. pen. in quanto si è proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena nonostante la sentenza che ha determinato la revoca del beneficio fosse intervenuta successivamente al decorso del termine dei cinque anni dal passaggio in giudicato della prima pronuncia. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio dei provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato preliminarmente il caso specifico oggetto del giudizio. Gorreja era stato condannato alla pena di 1 anno ed 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, pena sospesa, con sentenza emessa nei suoi confronti dal G.u.p. del Tribunale di Ancona il 21 settembre 2010, irrevocabile il 22 ottobre 2010, ed è stato poi condannato una seconda volta alla pena di 7 anni e 10 mesi di reclusione, ivi compresa la pena di cui alla pronuncia precedente unita in continuazione, con sentenza della Corte d'appello di Ancona, emessa il 24 febbraio 2020, irrevocabile il 18 febbraio 2021. La pena complessiva delle due sentenze poste in continuazione supera, pertanto, abbondantemente i limiti massimi di concessione della sospensione condizionale della pena posti dall'art. 163 cod. pen. Ne consegue che in tale caso deve essere applicato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che la sospensione condizionale debba comunque venire meno, perché il limite massimo di pena di cui all'art. 163 cod. pen. deve essere riferito al reato continuato nella sua interezza, e non al singolo reato concorrente (Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, Sforza, Rv. 260502: In tema di sospensione condizionale della pena, la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti. Fattispecie in cui la Corte ha affermato che nell'ipotesi di più episodi di reato continuato giudicati con sentenze successive, il beneficio non può essere limitato a uno o ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato). Pertanto, anche a prescindere dall'intervento della condanna successiva entro il termine del quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della sentenza precedente, la sospensione condizionale di cui alla prima sentenza avrebbe dovuto comunque essere revocata perché concessa in presenza di cause ostatíve. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d