CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 21/06/2019 del Tribunale di Milano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 - perché, quale legale rappresentante legale della società VERVERIS s.r.I., con sede legale in Milano, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione Iva ed imposta sui redditi relativa al periodo di imposta 2011 - e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 5 d.lgs 74/2000 e 109, comma 1, d.P.R. n. 917/86, lamentando che i Giudici di merito avevano fondato l'affermazione di responsabilità solo sugli elementi di natura induttiva evidenziati dall'Agenzia delle Entrate senza tener conto di quelli ulteriori emersi nel corso del processo e, in particolare, delle risultanze della relazione tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA], alla cui acquisizione era stata condizionata la richiesta di procedere con il rito abbreviato. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 5 d.lgs 74/2000 e 192 cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva posto a fondamento della propria valutazione in ordine alla sussistenza del reato il contenuto dell'avviso di accertamento e, cioè, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie che non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod.pen., lamentando che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche era stata basata sui precedenti penali dell'imputato e sulla mancata consegna di documentazione senza considerare che lo stesso era stato nominato in sede di liquidazione e non aveva mai ricevuto in consegna documentazione dal legale rappresentante della società; inoltre, la pena era stata quantificata in misura superiore al minimo legale senza alcuna argomentazione sul punto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono. 2. Il primo ed il secondo motivo, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. Questa Corte ha affermato, in tema di reati tributari, che ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del D.Igs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rv. 250647; Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Rv. 257619) E' stato affermato, da un lato, che in tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute (Sez. 3, n. 5786 del 18/12/2007 - dep. 06/02/2008, D'Amico, Rv. 238825) e, dall'altro, che il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della G.d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde (Sez. 3, n. 1904 del 21/12/1999 - dep. 21/02/2000, Zarbo E, Rv. 215694). Nella specie, la Corte territoriale ha offerto sul punto articolata motivazione (cfr pag 5 e 6 della sentenza impugnata), basata su autonoma valutazione delle risultanze dell'accertamento induttivo, in quanto i dati desumibili dall'accertamento dell'Agenzia delle entrate sono stati compiutamente valutati e ritenuti condivisibili perché fondati anche su elementi oggettivi desunti dalla banca data fiscali (elenco dei fornitori) e giustificati per la mancata presentazione di documentazione da parte del contribuente; ha, inoltre, anche valutato le risultanze della relazione tecnica di parte prodotta chiarendo che non poteva apportare alcun apporto significativo al quadro probatorio perché l'analisi tecnica era stata fondata su meri elementi presuntivi e senza alcun supporto documentale; conseguentemente, ha ritenuto accertato il superamento della soglia di punibilità. La motivazione è congrua, logica ed in linea con i principi suesposti e si sottrae al sindacato di legittimità.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali specifici dell'imputato. Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). 3.2. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato l'entità dell'evasione ed il comportamento successivo al reato (mancata collaborazione con gli organi accertatori e difetto di comprtamenti riparatori), così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata al fatto. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen. quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese