CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1974
Cassazione n. 17616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1974 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria da parte della Corte territoriale della estinzione per intervenuta prescrizione dei reati contestati (artt. 4 L.110/1975 e 186 comma 2 lett.c), 187 comma 1 e 8 CDS commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 3.04.2017) . La censura è manifestamente infondata, in quanto le contravvenzioni per le quali è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto si prescrivono nel termine complessivo di anni 5 secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen, conseguentemente il termine ultimo di prescrizione è il 3.04.2022, sicuramente non maturato al momento della pronuncia della sentenza della Corte di Appello in data 8.11.2021. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20.04.202