CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41739/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del preliminare del Tribunale di Venezia che lo aveva condannato, alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 perché, quale amministratore di diritto e legale rappresentate di [OSCURATO:PERSONA] intervento [OSCURATO:SOCIETA], ometteva di versare l'Iva dovuta sulla base della dichiarazione per l'anno di imposta 2012, entro i termini di legge e per un importo di € 337.867,00. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al dolo del reato in conseguenza dell'assunzione della carica formale quando già era manifesta la cirsi economica dell'impresa. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove i giudici del merito, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza e incontestata la circostanza che l'imputato aveva assunto la carica formale di amministratore il 15/04/2013 quando si era già manifestata la crisi economica, hanno argomentato che l'imputato era il soggetto tenuto al versamento al momento della scadenza dell'obbligo, al dicembre dell'anno successivo rispetto alla maturazione del debito, anche in presenza di una dichiarazione sottoscritta da precedente amministratore, purchè vi sia consapevolezza del debito fiscale (cfr. pag. 3). I giudici del merito hanno richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, con riguardo alla violazione delle norme tributarie, soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo tributario alla scadenza si identifica nel legale rappresentante al momento della scadenza dell'obbligo di versamento ancorché la dichiarazione Iva sia stata precedentemente redatta da altro soggetto. E ciò in quanto il reato di omesso versamento Iva è un reato omissivo proprio che si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva. L'imputato, al momento della scadenza del termine per compiere il versamento (27/12/2013) era il legale rappresentante della società in questione, egli era il soggetto tenuto in ragione della carica ricoperta la cui omissione integra il reato contestato a nulla rilevando che la dichiarazione fosse stata redatta da altri. Sul punto, per il rilievo concreto che assume nella decisione in scrutinio, questa Corte di legittimità ha già affermato che, nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione ILA7 della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa (Sez. 3. N. 18834 del 20/01/2017, Gili, non mass.; Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 39687 del 4.6.2014, Decataldo, Rv. 260390), e ciò sul rilievo dell'assenza di compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale. In tale ambito, l'assunzione della carica di amministratore, per comune esperienza, comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, risponde dei reati tributari in materia di mancato versamento di imposte, colui che subentra nella carica sociale/legale rappresentanza in un momento successivo alla formazione del debito, in quanto con l'assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Sulla scorta di tali principi, la corte territoriale ha argomentato la prova dell'elemento soggettivo del reato. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così decis