CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge per omessa valutazione della presenza di riscontri negativi alla dichiarazione della persona offesa, è da ritenersi inammissibile in quanto il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). che nel caso in esame le dichiarazioni della persona offesa sono state pure ritenute riscontrate dalle intercettazioni telefoniche, da riscontri bancari e dalle dichiarazioni del fratello del Massaro, così che la motivazione della Corte di appello fondandosi su precisi elementi di fatto logicamente interpretati non pare censurabile nella presente sede di legittimità; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 644 comma quinto, numero 4, cod. pen. è manifestamente infondato in quanto afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, 6/12/23 n. 6326 dep. 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026