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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 2026

Cassazione n. 04602/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4602/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1372/2026* * CC 27/01/2026* * * 30187/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte di appello di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente in data 02/01/2026lette le conclusioni depositate dalla parte civile in data 20/01/2026ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l erronea applicazione dell art. 507cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimonialirilasciate dalle persone offese in quanto assunte in violazione del diritto di difesa èmanifestamente infondato poiché prospetta violazione di norme palesemente smentita dagligiudizio abbreviato sicché la libera scelta dell imputata di rinunciare al contraddittorio sullaformazione della prova esclude che le dichiarazioni delle persone offese possano ritenersiaffette da inutilizzabilità patologicaconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine all affermazione di responsabilità dell imputata per il delitto di cui all art.643 cod. pen. non è consentito dalla legge in questa sede poiché tende a prefigurare unarivalutazione delle fonti probatorie e/o un alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale ha ampiamente esplicitatocon argomentazioni esenti da criticità giustificative le ragioni del suo convincimento sivedano in particolare pagg. 19 26 della sentenza impugnata ed in relazione alle quali ladifesa si limita a reiterare le proprie doglianze sulla base di una parcellizzazione dellapluralità di elementi univoci emersi in giudizio ed ampiamente e logicamente consideratidalla Corte di appello che ha specificamente evidenziato come le dichiarazioni dellepersone offese pur parte legittima del compendio probatorio non appaiono indispensabili edirimenti pag. 23 e seg. attese le molteplici e sostanziose disposizioni patrimoniali effettuatein favore e su suggestione dell unico soggetto in contatto con gli stessi appunto laricorrente che incamerava senza alcuna reale giustificazione le somme in questionecircostanze queste ampiamente riscontrate anche dalle molteplici captazioni acquisiteanche considerato il principio secondo cui in tema di controllo sulla motivazione alla Cortedi cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall esterno dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sée per sé considerata alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa ègeneticamente informata ancorché ipoteticamente sostituibili da altri cfr. * U n. 12 del31/05/2000 * * 216260 01 * U n. 6402 del 30/04/1997 * *207944 01ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata riqualificazione dellacontestata fattispecie di circonvenzione di incapace in quelle di furto e truffa econseguentemente l omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza diquerela non è consentito perché fondato su profili di censura già vagliati e disattesi dallacorte di merito e meramente reiterati in questa sede dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unaconcreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso si vedano inparticolare pagg. 26 27 ove i giudici di seconde cure con argomentazioni congrue edimmuni da illogicità hanno rilevato come l ingiusto profitto conseguito mediante l abuso dellecondizioni di fragilità delle persone offese nonché attraverso gli atti di disposizionepatrimoniale compiuti in pregiudizio delle stesse precluda la derubricazione della condottadell imputata nelle fattispecie di furto e truffa imponendo al contrario di ritenere pienamenteintegrata l ipotesi delittuosa prevista dall art. 643 cod. pen.rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammenderilevato che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civileperché essa non ha fornito alcun contributo essendosi limitata a richiedere la dichiarazioned inammissibilità del ricorso con vittoria di spese senza contrastare specificamente i motividi impugnazione proposti * 2 n. 33523 del 16/06/2021 D. * 281960 03 * 5 n.34816 del 15/06/2021 * non mass. * 1 n. 17544 del 30/03/2021 * nonmass. * 5 n. 26484 del 09/03/2021 * non mass. * 1 n. 34847 del25/02/2021 * non mass. da ultimo in motivazione * U n. 887del 14/07/2022* * 283886 01osservato altresì che trattandosi di procedimento nel quale sono coinvolte personevulnerabili va disposto ai sensi dell art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramentodelle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4602/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1372/2026* * CC 27/01/2026* * * 30187/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte di appello di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente in data 02/01/2026lette le conclusioni depositate dalla parte civile in data 20/01/2026ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l erronea applicazione dell art. 507cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimonialirilasciate dalle persone offese in quanto assunte in violazione del diritto di difesa èmanifestamente infondato poiché prospetta violazione di norme palesemente smentita dagligiudizio abbreviato sicché la libera scelta dell imputata di rinunciare al contraddittorio sullaformazione della prova esclude che le dichiarazioni delle persone offese possano ritenersiaffette da inutilizzabilità patologicaconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine all affermazione di responsabilità dell imputata per il delitto di cui all art.643 cod. pen. non è consentito dalla legge in questa sede poiché tende a prefigurare unarivalutazione delle fonti probatorie e/o un alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale ha ampiamente esplicitatocon argomentazioni esenti da criticità giustificative le ragioni del suo convincimento sivedano in particolare pagg. 19 26 della sentenza impugnata ed in relazione alle quali ladifesa si limita a reiterare le proprie doglianze sulla base di una parcellizzazione dellapluralità di elementi univoci emersi in giudizio ed ampiamente e logicamente consideratidalla Corte di appello che ha specificamente evidenziato come le dichiarazioni dellepersone offese pur parte legittima del compendio probatorio non appaiono indispensabili edirimenti pag. 23 e seg. attese le molteplici e sostanziose disposizioni patrimoniali effettuatein favore e su suggestione dell unico soggetto in contatto con gli stessi appunto laricorrente che incamerava senza alcuna reale giustificazione le somme in questionecircostanze queste ampiamente riscontrate anche dalle molteplici captazioni acquisiteanche considerato il principio secondo cui in tema di controllo sulla motivazione alla Cortedi cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall esterno dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sée per sé considerata alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa ègeneticamente informata ancorché ipoteticamente sostituibili da altri cfr. * U n. 12 del31/05/2000 * * 216260 01 * U n. 6402 del 30/04/1997 * *207944 01ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata riqualificazione dellacontestata fattispecie di circonvenzione di incapace in quelle di furto e truffa econseguentemente l omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza diquerela non è consentito perché fondato su profili di censura già vagliati e disattesi dallacorte di merito e meramente reiterati in questa sede dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unaconcreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso si vedano inparticolare pagg. 26 27 ove i giudici di seconde cure con argomentazioni congrue edimmuni da illogicità hanno rilevato come l ingiusto profitto conseguito mediante l abuso dellecondizioni di fragilità delle persone offese nonché attraverso gli atti di disposizionepatrimoniale compiuti in pregiudizio delle stesse precluda la derubricazione della condottadell imputata nelle fattispecie di furto e truffa imponendo al contrario di ritenere pienamenteintegrata l ipotesi delittuosa prevista dall art. 643 cod. pen.rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammenderilevato che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civileperché essa non ha fornito alcun contributo essendosi limitata a richiedere la dichiarazioned inammissibilità del ricorso con vittoria di spese senza contrastare specificamente i motividi impugnazione proposti * 2 n. 33523 del 16/06/2021 D. * 281960 03 * 5 n.34816 del 15/06/2021 * non mass. * 1 n. 17544 del 30/03/2021 * nonmass. * 5 n. 26484 del 09/03/2021 * non mass. * 1 n. 34847 del25/02/2021 * non mass. da ultimo in motivazione * U n. 887del 14/07/2022* * 283886 01osservato altresì che trattandosi di procedimento nel quale sono coinvolte personevulnerabili va disposto ai sensi dell art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramentodelle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4602/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1372/2026* * CC 27/01/2026* * * 30187/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte di appello di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente in data 02/01/2026lette le conclusioni depositate dalla parte civile in data 20/01/2026ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l erronea applicazione dell art. 507cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimonialirilasciate dalle persone offese in quanto assunte in violazione del diritto di difesa èmanifestamente infondato poiché prospetta violazione di norme palesemente smentita dagligiudizio abbreviato sicché la libera scelta dell imputata di rinunciare al contraddittorio sullaformazione della prova esclude che le dichiarazioni delle persone offese possano ritenersiaffette da inutilizzabilità patologicaconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine all affermazione di responsabilità dell imputata per il delitto di cui all art.643 cod. pen. non è consentito dalla legge in questa sede poiché tende a prefigurare unarivalutazione delle fonti probatorie e/o un alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale ha ampiamente esplicitatocon argomentazioni esenti da criticità giustificative le ragioni del suo convincimento sivedano in particolare pagg. 19 26 della sentenza impugnata ed in relazione alle quali ladifesa si limita a reiterare le proprie doglianze sulla base di una parcellizzazione dellapluralità di elementi univoci emersi in giudizio ed ampiamente e logicamente consideratidalla Corte di appello che ha specificamente evidenziato come le dichiarazioni dellepersone offese pur parte legittima del compendio probatorio non appaiono indispensabili edirimenti pag. 23 e seg. attese le molteplici e sostanziose disposizioni patrimoniali effettuatein favore e su suggestione dell unico soggetto in contatto con gli stessi appunto laricorrente che incamerava senza alcuna reale giustificazione le somme in questionecircostanze queste ampiamente riscontrate anche dalle molteplici captazioni acquisiteanche considerato il principio secondo cui in tema di controllo sulla motivazione alla Cortedi cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall esterno dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sée per sé considerata alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa ègeneticamente informata ancorché ipoteticamente sostituibili da altri cfr. * U n. 12 del31/05/2000 * * 216260 01 * U n. 6402 del 30/04/1997 * *207944 01ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata riqualificazione dellacontestata fattispecie di circonvenzione di incapace in quelle di furto e truffa econseguentemente l omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza diquerela non è consentito perché fondato su profili di censura già vagliati e disattesi dallacorte di merito e meramente reiterati in questa sede dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unaconcreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso si vedano inparticolare pagg. 26 27 ove i giudici di seconde cure con argomentazioni congrue edimmuni da illogicità hanno rilevato come l ingiusto profitto conseguito mediante l abuso dellecondizioni di fragilità delle persone offese nonché attraverso gli atti di disposizionepatrimoniale compiuti in pregiudizio delle stesse precluda la derubricazione della condottadell imputata nelle fattispecie di furto e truffa imponendo al contrario di ritenere pienamenteintegrata l ipotesi delittuosa prevista dall art. 643 cod. pen.rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammenderilevato che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civileperché essa non ha fornito alcun contributo essendosi limitata a richiedere la dichiarazioned inammissibilità del ricorso con vittoria di spese senza contrastare specificamente i motividi impugnazione proposti * 2 n. 33523 del 16/06/2021 D. * 281960 03 * 5 n.34816 del 15/06/2021 * non mass. * 1 n. 17544 del 30/03/2021 * nonmass. * 5 n. 26484 del 09/03/2021 * non mass. * 1 n. 34847 del25/02/2021 * non mass. da ultimo in motivazione * U n. 887del 14/07/2022* * 283886 01osservato altresì che trattandosi di procedimento nel quale sono coinvolte personevulnerabili va disposto ai sensi dell art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramentodelle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4602/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1372/2026* * CC 27/01/2026* * * 30187/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte di appello di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente in data 02/01/2026lette le conclusioni depositate dalla parte civile in data 20/01/2026ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l erronea applicazione dell art. 507cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimonialirilasciate dalle persone offese in quanto assunte in violazione del diritto di difesa èmanifestamente infondato poiché prospetta violazione di norme palesemente smentita dagligiudizio abbreviato sicché la libera scelta dell imputata di rinunciare al contraddittorio sullaformazione della prova esclude che le dichiarazioni delle persone offese possano ritenersiaffette da inutilizzabilità patologicaconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine all affermazione di responsabilità dell imputata per il delitto di cui all art.643 cod. pen. non è consentito dalla legge in questa sede poiché tende a prefigurare unarivalutazione delle fonti probatorie e/o un alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale ha ampiamente esplicitatocon argomentazioni esenti da criticità giustificative le ragioni del suo convincimento sivedano in particolare pagg. 19 26 della sentenza impugnata ed in relazione alle quali ladifesa si limita a reiterare le proprie doglianze sulla base di una parcellizzazione dellapluralità di elementi univoci emersi in giudizio ed ampiamente e logicamente consideratidalla Corte di appello che ha specificamente evidenziato come le dichiarazioni dellepersone offese pur parte legittima del compendio probatorio non appaiono indispensabili edirimenti pag. 23 e seg. attese le molteplici e sostanziose disposizioni patrimoniali effettuatein favore e su suggestione dell unico soggetto in contatto con gli stessi appunto laricorrente che incamerava senza alcuna reale giustificazione le somme in questionecircostanze queste ampiamente riscontrate anche dalle molteplici captazioni acquisiteanche considerato il principio secondo cui in tema di controllo sulla motivazione alla Cortedi cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall esterno dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sée per sé considerata alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa ègeneticamente informata ancorché ipoteticamente sostituibili da altri cfr. * U n. 12 del31/05/2000 * * 216260 01 * U n. 6402 del 30/04/1997 * *207944 01ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata riqualificazione dellacontestata fattispecie di circonvenzione di incapace in quelle di furto e truffa econseguentemente l omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza diquerela non è consentito perché fondato su profili di censura già vagliati e disattesi dallacorte di merito e meramente reiterati in questa sede dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unaconcreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso si vedano inparticolare pagg. 26 27 ove i giudici di seconde cure con argomentazioni congrue edimmuni da illogicità hanno rilevato come l ingiusto profitto conseguito mediante l abuso dellecondizioni di fragilità delle persone offese nonché attraverso gli atti di disposizionepatrimoniale compiuti in pregiudizio delle stesse precluda la derubricazione della condottadell imputata nelle fattispecie di furto e truffa imponendo al contrario di ritenere pienamenteintegrata l ipotesi delittuosa prevista dall art. 643 cod. pen.rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammenderilevato che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civileperché essa non ha fornito alcun contributo essendosi limitata a richiedere la dichiarazioned inammissibilità del ricorso con vittoria di spese senza contrastare specificamente i motividi impugnazione proposti * 2 n. 33523 del 16/06/2021 D. * 281960 03 * 5 n.34816 del 15/06/2021 * non mass. * 1 n. 17544 del 30/03/2021 * nonmass. * 5 n. 26484 del 09/03/2021 * non mass. * 1 n. 34847 del25/02/2021 * non mass. da ultimo in motivazione * U n. 887del 14/07/2022* * 283886 01osservato altresì che trattandosi di procedimento nel quale sono coinvolte personevulnerabili va disposto ai sensi dell art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramentodelle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 04602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris