CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 16159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cessazione deducendo violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione ~I per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, maturata antecedentemente alla decisione della Corte di Cassazione con la quale era stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza appellata; con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che la prima doglianza è manifestamente inondata in diritto, in quanto la sentenza rescindente n. 1616 del 26/09/2013 della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia originariamente impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; da ciò deriva la definitività della declaratoria di responsabilità, onde, dal momento della pronuncia della sentenza rescindente, si è formato il giudicato in ordine alla affermazione della responsabilità. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle particolari modalità di realizzazione dei fatti (plurimi rifornimenti di droga dal fornitore abituale con ordinazione di quantitativi non esigui). Rilevato skié pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]