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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10979/2026

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to e difeso dagli Avv.tiPaolo Iasiello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] daPassano;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.1231/2019, pubblicata il 16 settembre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/20261.– Con ricorso depositato il 18 maggio 2011, notificato il 27giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Genova,chiedendo che fosse dichiarata la nullità o pronunciatol’annullamento della delibera dell’assemblea del Condominio di viaPeschiera n. 15 in Genova del 12 aprile 2011 – che avevaapprovato l’esecuzione degli interventi straordinari di ripristinodelle condizioni di impermeabilità relativamente al perimetrodell’edificio e alle sue intercapedini, al fine di eliminare le cause diproduzione di fenomeni infiltrativi e di notevoli danni agliappartamenti ubicati al piano terra – per violazione del diritto delricorrente ad essere informato circa gli argomenti posti all’ordinedel giorno, per eccesso di potere in relazione al mancatoaccertamento delle cause delle infiltrazioni nell’appartamento diproprietà privata e per l’approvazione di lavori di competenzaprivata.Si costituiva in giudizio il Condominio di via Peschiera n. 15 inGenova, il quale contestava le ragioni di nullità e annullamentoaddotte da controparte e concludeva per il rigetto della domandaavversaria.In corso di causa era esperito procedimento di accertamentotecnico preventivo.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3395/2014,depositata il 27 ottobre 2014, dichiarava la nullità della deliberaassembleare del Condominio di via Peschiera n. 15 in Genova, inragione dell’avvenuta approvazione dell’esecuzione di lavori nonsolo attinenti alle parti condominiali ma anche di competenzaNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026privata, condannando il Condominio al pagamento delle spese dilite.2.– Con atto di citazione notificato il 23 aprile 2015, ilCondominio di via Peschiera n. 15 in Genova proponeva appelloavverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che i lavorisulle bocche di lupo incidevano in minima parte sulle spesecomplessive inerenti ai lavori disposti, senza che la deliberaavesse approvato un riparto delle spese e, dunque, senza che vifosse stato alcun addebito a carico di chi non doveva essereonerato; 2) che, in ogni caso, i lavori di manutenzione eseguitisulle bocche di lupo poste all’interno dell’intercapedine non eranodi pertinenza privata e comunque erano strettamente collegati aquelli condominiali, ai fini della garanzia della buona riuscitadell’intervento nel suo complesso; 3) che erroneamente era statadisposta la condanna integrale alle spese di lite a carico delCondominio, nonostante il rigetto delle censure avverso ladelibera impugnata con riferimento alla contestata violazione deldiritto del condomino di essere previamente informato e benchéfosse stato accertato che le intercapedini avevano naturacondominiale.Si costituiva nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA], ilquale instava per il rigetto dell’appello principale e, in viaincidentale, chiedeva che fossero accolti gli altri motivi diimpugnazione proposti avverso la delibera emarginata, poichéanche le intercapedini erano divenute di proprietà privata, aseguito della trasformazione del locale nel piano sotto-strada dacantina ad appartamento.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diGenova, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento perquanto di ragione dell’appello principale e in parziale riforma dellapronuncia impugnata, compensava per metà le spese del giudiziodi primo grado, ivi comprese quelle relative alla svolta consulenzatecnica d’ufficio, e condannava [OSCURATO:PERSONA] allarifusione, in favore del Condominio, della rimanente metà di talispese, mentre rigettava l’appello incidentale, confermando, nelresto, le statuizioni della sentenza gravata, con l’integralecompensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che era del tuttoirrilevante che, attraverso la delibera impugnata, non fosse statadisposta la ripartizione delle spese per l’esecuzione degliinterventi approvati, dal momento che il fatto stesso di averdeliberato le opere comportava l’acquisizione di responsabilità delCondominio per le stesse e conseguentemente un onere per tutti icondomini, non essendo stata minimamente verificata ladisponibilità del condomino interessato a sopportare tutti gli oneriderivanti dalla realizzazione di detti interventi, sicché la delibera –come affermato dal giudice di primo grado – costituiva ilpresupposto logico per addebitare la relativa spesa a carico ditutti i condomini; b) che il tema della funzione delle “bocche dilupo” investiva una questione di carattere tecnico, in ordine allaquale il consulente tecnico d’ufficio aveva chiarito che detto beneera destinato a dare aria e luce all’immobile cui accedeva, ossia aquello seminterrato di proprietà esclusiva, sicché era stataverificata la proprietà esclusiva del bene, in relazione alla suaNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026funzione, senza che i lavori relativi alle parti condominiali fosserocollegati alle bocche di lupo, stante che per eseguire i lavorisull’intercapedine non era necessario risanare anche le bocche dilupo, con la conseguenza che l’assemblea, nel momento in cuiaveva deliberato anche l’esecuzione dei lavori alle bocche di lupo,aveva esorbitato dai propri poteri, imponendo alla minoranza glioneri, anche in tema di responsabilità, inerenti alla realizzazionedi interventi su parti esclusive del condomino di maggioranza; c)che, quanto allo spiegato appello incidentale, era stato accertatoche l’intercapedine, attese le dimensioni, la consistenza e i terminidella sua realizzazione, svolgeva funzioni di interessecondominiale, poiché, mediante essa, era stata sanata lamuratura del fabbricato, mentre lo scannafosso era finalizzato anon far passare l’umidità nel piano seminterrato, che sul lato sudera completamente fuori terra; d) che, con riguardo al terzomotivo dell’appello principale, pur essendo stata la deliberadichiarata nulla nel giudizio di primo grado, tuttavia gli altri motividi impugnazione non erano stati ritenuti fondati, benché avesseroreso necessario il dispiego di argomentazioni difensive a cura dellacontroparte, sicché poteva reputarsi equa la compensazione dimetà di tali spese; e) che, in ragione dell’esito del giudizio, chevedeva entrambe le parti soccombenti nei rispettivi appelli sullequestioni relative alla legittimità o meno della delibera impugnata,era giustificata l’integrale compensazione delle spese delgravame, attesa la marginalità della questione relativa alle spesedel giudizio di primo grado, su cui l’appellante principale era statoparzialmente vittorioso.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/20263.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, il Condominio di viaPeschiera n. 15 in Genova.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], che haproposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.Ha resistito al ricorso incidentale, con controricorso, ilCondominio di via Peschiera n. 15 in Genova.4.– In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– In primis, deve essere scrutinata l’eccezione preliminaresollevata dal controricorrente in ordine alla dedottainammissibilità del ricorso principale per difetto diautosufficienza, quanto all’indicazione dei passaggi motivazionalidella sentenza impugnata contro cui sono state indirizzate ledoglianze svolte.1.1.– L’eccezione è priva di fondamento.E questo perché, con i quattro motivi proposti, sono statespecificamente censurate le ragioni addotte dalla sentenzaimpugnata a sostegno della confermata nullità della delibera diapprovazione dei lavori attinenti alle parti di proprietà esclusivadei singoli condomini e con riferimento alla natura privata delle“bocche di lupo”.2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrenteprincipale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135c.c., anche in relazione all’art. 1292 c.c., per avere la Corte diNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026merito confermato la declaratoria di nullità della deliberaimpugnata, benché – anche ritenendo che la delibera avesseapprovato congiuntamente l’esecuzione dei lavori su parti comuni(le intercapedini) e su parti private (le bocche di lupo a serviziodell’appartamento del seminterrato) – detta delibera fosse stataapprovata con il voto favorevole dei proprietari dell’appartamentodel seminterrato, senza che fosse stata addebitata alcuna spesaal condomino impugnante con riguardo a siffatte parti private esenza che tale approvazione fosse fonte di responsabilità per lostesso, attesa la natura parziaria e non solidale delle obbligazionitra condomini.Osserva l’istante che la ripartizione delle spese era statarinviata ad una deliberazione successiva, di talché nessunpregiudizio sarebbe potuto derivare all’impugnante.3.– Con il secondo motivo il ricorrente principale prospetta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 1117 c.c., per avere la Corte territoriale affermato che lebocche di lupo ricadessero nella proprietà privata, mentre ilrisanamento dell’intonaco fatiscente delle pareti di tali bocche dilupo avrebbe costituito opera di pertinenza condominiale, poichétali pareti avrebbero formato parte integrante del muroperimetrale e delle intercapedini di proprietà comune di tutti icondomini.Obietta l’istante che avrebbero potuto ritenersi di naturaprivata soltanto il serramento dell’apertura e l’inferriata postasull’apertura stessa, che tuttavia non avevano formato oggettodei lavori deliberati dall’assemblea condominiale, lavori cheNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026avevano invece riguardato solo l’intonaco della parte murariadelle bocche di lupo.3.1.– Sul piano logico, è pregiudiziale l’analisi di tale ultimacensura.Il motivo è infondato.A fondamento della ritenuta proprietà esclusiva dalle bocchedi lupo, la Corte d’appello, richiamando le osservazioni dellaconsulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto che il bene fossedestinato a dare aria e luce all’immobile cui accedeva, ossia aquello seminterrato di proprietà esclusiva.E ciò in conformità alla definizione resa anche dallagiurisprudenza di legittimità delle “bocche di lupo”, quali varchi diaria e luce nel muro perimetrale ovvero feritoie munite di solidegriglie metalliche sul piano di calpestio del cortile (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1378 del 09/09/1970).Con l’effetto che le relative spese di manutenzione ordinaria estraordinaria spettavano al proprietario del seminterrato, non alCondominio.In termini analoghi si è rilevato che, in materia di condominiodegli edifici, i lucernari di pertinenza delle unità immobiliari diproprietà esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabilecondominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunquedestinate all’uso comune, salvo che, per la peculiareconformazione architettonica del fabbricato, assolvano allaprevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamentegradevole l’intero edificio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1422 del18/01/2019).Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ora, una volta fornite le coordinate per escludere che dettibeni rientrassero nella proprietà condominiale, la contestazionedegli elementi descrittivi resi in ordine alle caratteristiche di dettibeni e in merito agli interventi sugli stessi praticati si risolve in unapprezzamento di fatto, che esula dal sindacato di legittimità diquesta Corte se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.3.2.– All’esito, può essere esaminata la prima doglianza.Il motivo è infondato.Infatti, in tema di condominio, le deliberazioni assuntedall’assemblea, aventi natura di atti negoziali espressione dellamaggioranza e non della volontà assembleare, devono avere adoggetto le sole materie ad essa attribuite, le quali afferiscono allagestione dei beni e dei servizi comuni, ma non anche ai beniappartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi,come, nella specie, le bocche di lupo afferenti al seminterrato diproprietà di un singolo condomino, sicché la deliberazioneassembleare che approvi lavori inerenti a tali beni è affetta danullità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6489 del 18/03/2026; Sez. 2,Ordinanza n. 20971 del 23/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 5528del 02/03/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 16760 del 17/06/2024;Sez. 6-2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022).E questo perché debbono qualificarsi nulle le deliberedell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, ledelibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordinepubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggettoche non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere cheincidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sullaNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le deliberecomunque invalide in relazione all’oggetto (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 9839 del 14/04/2021; Sez.

U, Sentenza n. 4806 del07/03/2005).È pertanto nulla, e perciò sottratta al termine diimpugnazione di cui all’art. 1137 c.c., la delibera dell’assembleadi condominio che approvi l’esecuzione di lavori – anche conriferimento all’esborso da sostenere per la loro realizzazione –privi di inerenza alla gestione condominiale, come quella checoncerna la manutenzione di beni di proprietà esclusiva.3.2.1.– Come correttamente argomentato dalla sentenzaimpugnata, è del tutto irrilevante che, attraverso la deliberaimpugnata, non sia stata contestualmente disposta la ripartizionedelle spese per l’esecuzione degli interventi approvati (avendol’assemblea rimandato ad una futura delibera tale riparto), dalmomento che il fatto stesso di aver deliberato le opere comportal’acquisizione di responsabilità del Condominio per le stesse econseguentemente un onere per tutti i condomini, non essendominimamente verificata la disponibilità del condomino interessatoa sopportare tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di dettiinterventi.Sicché la delibera costituisce il presupposto logico peraddebitare la relativa spesa a carico di tutti i condomini,postulando detta approvazione la ripartizione di una spesa privadi inerenza alla gestione condominiale.Tanto perché l’obbligo di pagamento degli oneri condominialirelativi ai beni comuni sorge con la delibera di approvazione delleNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026spese mentre la successiva ripartizione vale unicamente arendere liquido il debito preesistente.Ed invero, in tema di riparto di spese condominiali, qualora ladelibera di approvazione di un intervento di manutenzione nonfaccia riferimento ai criteri di ripartizione della spesaconseguente, il singolo condomino non può comunque sottrarsi alpagamento della quota.3.2.2.– E d’altronde il mero fatto che vi fosse il consenso delcondomino proprietario delle bocche di lupo ricadenti nella suaunità immobiliare non escludeva affatto la dichiarata nullità, allastregua, non solo dell’estraneità alle competenze dell’assembleadella delibera su interventi afferenti ai beni privati, ma anche delpotenziale pregiudizio derivante agli altri condomini (anche intermini di astratta soggezione al riparto delle relative spese) perl’approvazione di lavori non inerenti alla gestione condominiale e,viceversa, del vantaggio conseguibile dal proprietario esclusivo(in termini di ricaduta delle spese di sua sola pertinenza anchesugli altri condomini).Solo nel caso di limitazioni ai diritti dei condomini postenell’interesse comune i poteri dell’assemblea condominialepossono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, oveuna siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20544 del 21/07/2025; Sez. 2,Sentenza n. 26468 del 14/12/2007; Sez. 2, Sentenza n. 13780del 22/07/2004); e non già nell’ipotesi in cui la deliberacondominiale arrechi un beneficio alla proprietà esclusiva deisingoli condomini.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/20264.– Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per error in procedendo in violazione dell’art. 112 c.p.c.o, in subordine, degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e111 Cost., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciare– o, in subordine, mancato di motivare – sull’eccezione delCondominio in merito all’irrilevanza della natura privata ocondominiale delle bocche di lupo, in quanto, a norma dell’art.1123 c.c., i condomini sarebbero stati tenuti a contribuire anchealle spese riguardanti parti di proprietà esclusiva, quando essefossero state necessarie per la conservazione delle cose comuni.Assume, per l’effetto, l’istante che gli interventi cheriguardavano le bocche di lupo – come chiarito dal consulentetecnico d’ufficio –, pur essendo in astratto di competenza privata,sarebbero stati tuttavia strettamente collegati a quellicondominiali, in quanto la loro esecuzione contestuale aquest’ultimi avrebbe garantito la buona riuscita dell’intervento nelsuo complesso.4.1.– Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha, infatti, espressamente affrontatol’aspetto inerente al collegamento delle bocche di lupo con leintercapedini di proprietà comune, con motivazione adeguata ecomprensibile.Segnatamente la Corte d’appello ha negato che i lavorirelativi alle parti condominiali fossero collegati alle bocche dilupo, stante che per eseguire i lavori sull’intercapedine non eranecessario risanare anche le bocche di lupo, con la conseguenzache l’assemblea, nel momento in cui aveva deliberato ancheNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026l’esecuzione dei lavori alle bocche di lupo, aveva esorbitato daipropri poteri.5.– Con il quarto motivo il ricorrente principale contesta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 1123 c.c., per avere la Corte del gravame confermato ladichiarazione di nullità della delibera impugnata, benché essafosse valida, in quanto l’assemblea avrebbe avuto il potere dideliberare anche relativamente a parti dell’edificio di proprietàindividuale, quando esse si fossero riflesse sulla conservazionedelle parti comuni.Opina l’istante che il rifacimento dell’intonaco ammaloratodelle pareti delle bocche di lupo sarebbe stato funzionale alripristino della complessiva impermeabilizzazione del perimetrodel fabbricato, ossia dei suoi muri perimetrali, delle fondazioni edelle intercapedini, e quindi avrebbe rivestito un indiscutibileinteresse per la collettività condominiale, al fine dellasalvaguardia della salubrità dell’intero fabbricato.5.1.– Il motivo è infondato.È vero che l’assemblea condominiale non può validamenteassumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell’ambitodei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettanosull’adeguato uso delle cose comuni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.5528 del 02/03/2025; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7042 del12/03/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 6652 del 15/03/2017).Nondimeno, nella fattispecie, è stato escluso alcuncollegamento funzionale tra le bocche di lupo di proprietàesclusiva e le intercapedini di proprietà comune.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/20266.– Passando alla disamina del ricorso incidentale, con ilprimo motivo il controricorrente censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello mancato dipronunciare sull’eccezione di inammissibilità del gravame e, inspecie, del primo motivo dell’appello principale per asseritanovità delle questioni poste.Eccepisce l’istante che, in primo grado, il Condominio avrebbenegato la nullità della delibera per l’asserita attinenza dei lavoriapprovati alle parti comuni dell’edificio mentre solo in sede diimpugnazione avrebbe sostenuto che non vi sarebbe stata alcunalesione dei diritti del condomino impugnante, in difetto di alcunaripartizione delle spese a carico dello stesso, quand’anche lebocche di lupo fossero state di proprietà esclusiva, novità addottasenza che sul punto la Corte genovese si fosse pronunciataquanto alla contestata sua inammissibilità.6.1.– Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso principale.E ciò perché, a fronte del rigetto nel merito del gravameprincipale in ordine a tale motivo (rigetto confermato all’esito delrigetto del ricorso principale), non vi è interesse del ricorrenteincidentale a contestare la mancata declaratoria sull’eccezionepregiudiziale di inammissibilità.Pertanto, siffatta censura è assorbita in quanto dovevaintendersi implicitamente condizionata all’accoglimento delricorso principale.7.– Con il secondo motivo il ricorrente incidentale si duole, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte n. 4), c.p.c., dellaviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la CorteNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’impugnazione disposto la compensazione parziale delle spesedel giudizio di prime cure, benché – in applicazione del principiodi soccombenza – avrebbe dovuto essere confermata la condannadel solo Condominio, alla stregua della dichiarazione di nullitàdella delibera impugnata, come confermata in appello.Evidenzia l’istante che il bene della vita oggetto di tutelasarebbe stato il diritto del condomino a rimuovere una deliberainvalida, diritto che era stato in concreto tutelato, rimuovendo ladelibera, a nulla rilevando le varie causae petendi azionatesostanzialmente accolti.Né sarebbe stato rispettato il principio sulla regolamentazioneglobale e unitaria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,spese compensate parzialmente nel giudizio di prime cure eintegralmente nel giudizio d’appello.7.1.– Il motivo è infondato.7.1.1.– Infatti, la domanda di accertamento della nullità delladelibera impugnata è stata accolta dal Tribunale soloparzialmente, ossia limitatamente all’esclusione della naturacondominiale delle “bocche di lupo”, mentre è stata disattesa conriguardo alla disposta manutenzione delle intercapedini, di cui èstata accertata la natura comune.Orbene, la nozione di soccombenza reciproca, che consente lacompensazione parziale o totale tra le parti delle speseprocessuali ex art. 92, secondo comma, c.p.c. si verifica – anchein relazione al principio di causalità – nelle sole ipotesi in cui vi èuna pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, chesiano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti,Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026nonché quando venga accolta parzialmente l’unica domandaproposta, che sia articolata in più capi, dei quali siano stati accoltiuno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827del 17/05/2024; Sez.

U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).Nella fattispecie la domanda principale articolata in più capi èstata accolta per un solo capo, ma reietta per l’altro, con l’effettoche il condomino impugnante non era integralmente vincitoredella causa, il che giustificava la compensazione parziale persoccombenza reciproca delle spese relative al giudizio di primecure, come disposta in sede di gravame.7.1.2.– Né si profila un contrasto tra la dispostacompensazione parziale delle spese nel giudizio di prime cure e lacompensazione integrale nel giudizio d’appello, posto che ilgravame è stato disatteso quanto alle statuizioni di meritoadottate dal Tribunale (mentre è stato accolto solo con riguardoalla parte relativa alla regolamentazione delle spese del giudiziodi primo grado) e la soccombenza è stata regolata in applicazionedel principio di soccombenza e di causalità riferito a ciascungrado (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).Solo allorché il giudice d’appello riformi, totalmente oparzialmente, la sentenza impugnata, questi deve procedered’ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata,ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere vala valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n.Sez. 5, Ordinanza n. 27000 del 08/10/2025; Sez. 3, Ordinanza n.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/202633412 del 19/12/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23769 del04/09/2024).8.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale devono essere respinti.In ragione della soccombenza reciproca tra le parti, le spesee compensi di lite devono essere compensati per intero, ai sensidell’art. 92, secondo comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;compensa per intero le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dagli Avv.tiPaolo Iasiello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] daPassano;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.1231/2019, pubblicata il 16 settembre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/20261.– Con ricorso depositato il 18 maggio 2011, notificato il 27giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Genova,chiedendo che fosse dichiarata la nullità o pronunciatol’annullamento della delibera dell’assemblea del Condominio di viaPeschiera n. 15 in Genova del 12 aprile 2011 – che avevaapprovato l’esecuzione degli interventi straordinari di ripristinodelle condizioni di impermeabilità relativamente al perimetrodell’edificio e alle sue intercapedini, al fine di eliminare le cause diproduzione di fenomeni infiltrativi e di notevoli danni agliappartamenti ubicati al piano terra – per violazione del diritto delricorrente ad essere informato circa gli argomenti posti all’ordinedel giorno, per eccesso di potere in relazione al mancatoaccertamento delle cause delle infiltrazioni nell’appartamento diproprietà privata e per l’approvazione di lavori di competenzaprivata.Si costituiva in giudizio il Condominio di via Peschiera n. 15 inGenova, il quale contestava le ragioni di nullità e annullamentoaddotte da controparte e concludeva per il rigetto della domandaavversaria.In corso di causa era esperito procedimento di accertamentotecnico preventivo.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3395/2014,depositata il 27 ottobre 2014, dichiarava la nullità della deliberaassembleare del Condominio di via Peschiera n. 15 in Genova, inragione dell’avvenuta approvazione dell’esecuzione di lavori nonsolo attinenti alle parti condominiali ma anche di competenzaNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026privata, condannando il Condominio al pagamento delle spese dilite.2.– Con atto di citazione notificato il 23 aprile 2015, ilCondominio di via Peschiera n. 15 in Genova proponeva appelloavverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che i lavorisulle bocche di lupo incidevano in minima parte sulle spesecomplessive inerenti ai lavori disposti, senza che la deliberaavesse approvato un riparto delle spese e, dunque, senza che vifosse stato alcun addebito a carico di chi non doveva essereonerato; 2) che, in ogni caso, i lavori di manutenzione eseguitisulle bocche di lupo poste all’interno dell’intercapedine non eranodi pertinenza privata e comunque erano strettamente collegati aquelli condominiali, ai fini della garanzia della buona riuscitadell’intervento nel suo complesso; 3) che erroneamente era statadisposta la condanna integrale alle spese di lite a carico delCondominio, nonostante il rigetto delle censure avverso ladelibera impugnata con riferimento alla contestata violazione deldiritto del condomino di essere previamente informato e benchéfosse stato accertato che le intercapedini avevano naturacondominiale.Si costituiva nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA], ilquale instava per il rigetto dell’appello principale e, in viaincidentale, chiedeva che fossero accolti gli altri motivi diimpugnazione proposti avverso la delibera emarginata, poichéanche le intercapedini erano divenute di proprietà privata, aseguito della trasformazione del locale nel piano sotto-strada dacantina ad appartamento.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diGenova, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento perquanto di ragione dell’appello principale e in parziale riforma dellapronuncia impugnata, compensava per metà le spese del giudiziodi primo grado, ivi comprese quelle relative alla svolta consulenzatecnica d’ufficio, e condannava [OSCURATO:PERSONA] allarifusione, in favore del Condominio, della rimanente metà di talispese, mentre rigettava l’appello incidentale, confermando, nelresto, le statuizioni della sentenza gravata, con l’integralecompensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che era del tuttoirrilevante che, attraverso la delibera impugnata, non fosse statadisposta la ripartizione delle spese per l’esecuzione degliinterventi approvati, dal momento che il fatto stesso di averdeliberato le opere comportava l’acquisizione di responsabilità delCondominio per le stesse e conseguentemente un onere per tutti icondomini, non essendo stata minimamente verificata ladisponibilità del condomino interessato a sopportare tutti gli oneriderivanti dalla realizzazione di detti interventi, sicché la delibera –come affermato dal giudice di primo grado – costituiva ilpresupposto logico per addebitare la relativa spesa a carico ditutti i condomini; b) che il tema della funzione delle “bocche dilupo” investiva una questione di carattere tecnico, in ordine allaquale il consulente tecnico d’ufficio aveva chiarito che detto beneera destinato a dare aria e luce all’immobile cui accedeva, ossia aquello seminterrato di proprietà esclusiva, sicché era stataverificata la proprietà esclusiva del bene, in relazione alla suaNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026funzione, senza che i lavori relativi alle parti condominiali fosserocollegati alle bocche di lupo, stante che per eseguire i lavorisull’intercapedine non era necessario risanare anche le bocche dilupo, con la conseguenza che l’assemblea, nel momento in cuiaveva deliberato anche l’esecuzione dei lavori alle bocche di lupo,aveva esorbitato dai propri poteri, imponendo alla minoranza glioneri, anche in tema di responsabilità, inerenti alla realizzazionedi interventi su parti esclusive del condomino di maggioranza; c)che, quanto allo spiegato appello incidentale, era stato accertatoche l’intercapedine, attese le dimensioni, la consistenza e i terminidella sua realizzazione, svolgeva funzioni di interessecondominiale, poiché, mediante essa, era stata sanata lamuratura del fabbricato, mentre lo scannafosso era finalizzato anon far passare l’umidità nel piano seminterrato, che sul lato sudera completamente fuori terra; d) che, con riguardo al terzomotivo dell’appello principale, pur essendo stata la deliberadichiarata nulla nel giudizio di primo grado, tuttavia gli altri motividi impugnazione non erano stati ritenuti fondati, benché avesseroreso necessario il dispiego di argomentazioni difensive a cura dellacontroparte, sicché poteva reputarsi equa la compensazione dimetà di tali spese; e) che, in ragione dell’esito del giudizio, chevedeva entrambe le parti soccombenti nei rispettivi appelli sullequestioni relative alla legittimità o meno della delibera impugnata,era giustificata l’integrale compensazione delle spese delgravame, attesa la marginalità della questione relativa alle spesedel giudizio di primo grado, su cui l’appellante principale era statoparzialmente vittorioso.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/20263.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, il Condominio di viaPeschiera n. 15 in Genova.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], che haproposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.Ha resistito al ricorso incidentale, con controricorso, ilCondominio di via Peschiera n. 15 in Genova.4.– In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– In primis, deve essere scrutinata l’eccezione preliminaresollevata dal controricorrente in ordine alla dedottainammissibilità del ricorso principale per difetto diautosufficienza, quanto all’indicazione dei passaggi motivazionalidella sentenza impugnata contro cui sono state indirizzate ledoglianze svolte.1.1.– L’eccezione è priva di fondamento.E questo perché, con i quattro motivi proposti, sono statespecificamente censurate le ragioni addotte dalla sentenzaimpugnata a sostegno della confermata nullità della delibera diapprovazione dei lavori attinenti alle parti di proprietà esclusivadei singoli condomini e con riferimento alla natura privata delle“bocche di lupo”.2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrenteprincipale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135c.c., anche in relazione all’art. 1292 c.c., per avere la Corte diNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026merito confermato la declaratoria di nullità della deliberaimpugnata, benché – anche ritenendo che la delibera avesseapprovato congiuntamente l’esecuzione dei lavori su parti comuni(le intercapedini) e su parti private (le bocche di lupo a serviziodell’appartamento del seminterrato) – detta delibera fosse stataapprovata con il voto favorevole dei proprietari dell’appartamentodel seminterrato, senza che fosse stata addebitata alcuna spesaal condomino impugnante con riguardo a siffatte parti private esenza che tale approvazione fosse fonte di responsabilità per lostesso, attesa la natura parziaria e non solidale delle obbligazionitra condomini.Osserva l’istante che la ripartizione delle spese era statarinviata ad una deliberazione successiva, di talché nessunpregiudizio sarebbe potuto derivare all’impugnante.3.– Con il secondo motivo il ricorrente principale prospetta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 1117 c.c., per avere la Corte territoriale affermato che lebocche di lupo ricadessero nella proprietà privata, mentre ilrisanamento dell’intonaco fatiscente delle pareti di tali bocche dilupo avrebbe costituito opera di pertinenza condominiale, poichétali pareti avrebbero formato parte integrante del muroperimetrale e delle intercapedini di proprietà comune di tutti icondomini.Obietta l’istante che avrebbero potuto ritenersi di naturaprivata soltanto il serramento dell’apertura e l’inferriata postasull’apertura stessa, che tuttavia non avevano formato oggettodei lavori deliberati dall’assemblea condominiale, lavori cheNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026avevano invece riguardato solo l’intonaco della parte murariadelle bocche di lupo.3.1.– Sul piano logico, è pregiudiziale l’analisi di tale ultimacensura.Il motivo è infondato.A fondamento della ritenuta proprietà esclusiva dalle bocchedi lupo, la Corte d’appello, richiamando le osservazioni dellaconsulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto che il bene fossedestinato a dare aria e luce all’immobile cui accedeva, ossia aquello seminterrato di proprietà esclusiva.E ciò in conformità alla definizione resa anche dallagiurisprudenza di legittimità delle “bocche di lupo”, quali varchi diaria e luce nel muro perimetrale ovvero feritoie munite di solidegriglie metalliche sul piano di calpestio del cortile (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1378 del 09/09/1970).Con l’effetto che le relative spese di manutenzione ordinaria estraordinaria spettavano al proprietario del seminterrato, non alCondominio.In termini analoghi si è rilevato che, in materia di condominiodegli edifici, i lucernari di pertinenza delle unità immobiliari diproprietà esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabilecondominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunquedestinate all’uso comune, salvo che, per la peculiareconformazione architettonica del fabbricato, assolvano allaprevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamentegradevole l’intero edificio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1422 del18/01/2019).Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ora, una volta fornite le coordinate per escludere che dettibeni rientrassero nella proprietà condominiale, la contestazionedegli elementi descrittivi resi in ordine alle caratteristiche di dettibeni e in merito agli interventi sugli stessi praticati si risolve in unapprezzamento di fatto, che esula dal sindacato di legittimità diquesta Corte se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.3.2.– All’esito, può essere esaminata la prima doglianza.Il motivo è infondato.Infatti, in tema di condominio, le deliberazioni assuntedall’assemblea, aventi natura di atti negoziali espressione dellamaggioranza e non della volontà assembleare, devono avere adoggetto le sole materie ad essa attribuite, le quali afferiscono allagestione dei beni e dei servizi comuni, ma non anche ai beniappartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi,come, nella specie, le bocche di lupo afferenti al seminterrato diproprietà di un singolo condomino, sicché la deliberazioneassembleare che approvi lavori inerenti a tali beni è affetta danullità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6489 del 18/03/2026; Sez. 2,Ordinanza n. 20971 del 23/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 5528del 02/03/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 16760 del 17/06/2024;Sez. 6-2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022).E questo perché debbono qualificarsi nulle le deliberedell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, ledelibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordinepubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggettoche non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere cheincidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sullaNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le deliberecomunque invalide in relazione all’oggetto (Cass. Sez. U,Sentenza n. 9839 del 14/04/2021; Sez. U, Sentenza n. 4806 del07/03/2005).È pertanto nulla, e perciò sottratta al termine diimpugnazione di cui all’art. 1137 c.c., la delibera dell’assembleadi condominio che approvi l’esecuzione di lavori – anche conriferimento all’esborso da sostenere per la loro realizzazione –privi di inerenza alla gestione condominiale, come quella checoncerna la manutenzione di beni di proprietà esclusiva.3.2.1.– Come correttamente argomentato dalla sentenzaimpugnata, è del tutto irrilevante che, attraverso la deliberaimpugnata, non sia stata contestualmente disposta la ripartizionedelle spese per l’esecuzione degli interventi approvati (avendol’assemblea rimandato ad una futura delibera tale riparto), dalmomento che il fatto stesso di aver deliberato le opere comportal’acquisizione di responsabilità del Condominio per le stesse econseguentemente un onere per tutti i condomini, non essendominimamente verificata la disponibilità del condomino interessatoa sopportare tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di dettiinterventi.Sicché la delibera costituisce il presupposto logico peraddebitare la relativa spesa a carico di tutti i condomini,postulando detta approvazione la ripartizione di una spesa privadi inerenza alla gestione condominiale.Tanto perché l’obbligo di pagamento degli oneri condominialirelativi ai beni comuni sorge con la delibera di approvazione delleNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026spese mentre la successiva ripartizione vale unicamente arendere liquido il debito preesistente.Ed invero, in tema di riparto di spese condominiali, qualora ladelibera di approvazione di un intervento di manutenzione nonfaccia riferimento ai criteri di ripartizione della spesaconseguente, il singolo condomino non può comunque sottrarsi alpagamento della quota.3.2.2.– E d’altronde il mero fatto che vi fosse il consenso delcondomino proprietario delle bocche di lupo ricadenti nella suaunità immobiliare non escludeva affatto la dichiarata nullità, allastregua, non solo dell’estraneità alle competenze dell’assembleadella delibera su interventi afferenti ai beni privati, ma anche delpotenziale pregiudizio derivante agli altri condomini (anche intermini di astratta soggezione al riparto delle relative spese) perl’approvazione di lavori non inerenti alla gestione condominiale e,viceversa, del vantaggio conseguibile dal proprietario esclusivo(in termini di ricaduta delle spese di sua sola pertinenza anchesugli altri condomini).Solo nel caso di limitazioni ai diritti dei condomini postenell’interesse comune i poteri dell’assemblea condominialepossono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, oveuna siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20544 del 21/07/2025; Sez. 2,Sentenza n. 26468 del 14/12/2007; Sez. 2, Sentenza n. 13780del 22/07/2004); e non già nell’ipotesi in cui la deliberacondominiale arrechi un beneficio alla proprietà esclusiva deisingoli condomini.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/20264.– Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per error in procedendo in violazione dell’art. 112 c.p.c.o, in subordine, degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e111 Cost., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciare– o, in subordine, mancato di motivare – sull’eccezione delCondominio in merito all’irrilevanza della natura privata ocondominiale delle bocche di lupo, in quanto, a norma dell’art.1123 c.c., i condomini sarebbero stati tenuti a contribuire anchealle spese riguardanti parti di proprietà esclusiva, quando essefossero state necessarie per la conservazione delle cose comuni.Assume, per l’effetto, l’istante che gli interventi cheriguardavano le bocche di lupo – come chiarito dal consulentetecnico d’ufficio –, pur essendo in astratto di competenza privata,sarebbero stati tuttavia strettamente collegati a quellicondominiali, in quanto la loro esecuzione contestuale aquest’ultimi avrebbe garantito la buona riuscita dell’intervento nelsuo complesso.4.1.– Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha, infatti, espressamente affrontatol’aspetto inerente al collegamento delle bocche di lupo con leintercapedini di proprietà comune, con motivazione adeguata ecomprensibile.Segnatamente la Corte d’appello ha negato che i lavorirelativi alle parti condominiali fossero collegati alle bocche dilupo, stante che per eseguire i lavori sull’intercapedine non eranecessario risanare anche le bocche di lupo, con la conseguenzache l’assemblea, nel momento in cui aveva deliberato ancheNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026l’esecuzione dei lavori alle bocche di lupo, aveva esorbitato daipropri poteri.5.– Con il quarto motivo il ricorrente principale contesta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 1123 c.c., per avere la Corte del gravame confermato ladichiarazione di nullità della delibera impugnata, benché essafosse valida, in quanto l’assemblea avrebbe avuto il potere dideliberare anche relativamente a parti dell’edificio di proprietàindividuale, quando esse si fossero riflesse sulla conservazionedelle parti comuni.Opina l’istante che il rifacimento dell’intonaco ammaloratodelle pareti delle bocche di lupo sarebbe stato funzionale alripristino della complessiva impermeabilizzazione del perimetrodel fabbricato, ossia dei suoi muri perimetrali, delle fondazioni edelle intercapedini, e quindi avrebbe rivestito un indiscutibileinteresse per la collettività condominiale, al fine dellasalvaguardia della salubrità dell’intero fabbricato.5.1.– Il motivo è infondato.È vero che l’assemblea condominiale non può validamenteassumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell’ambitodei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettanosull’adeguato uso delle cose comuni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.5528 del 02/03/2025; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7042 del12/03/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 6652 del 15/03/2017).Nondimeno, nella fattispecie, è stato escluso alcuncollegamento funzionale tra le bocche di lupo di proprietàesclusiva e le intercapedini di proprietà comune.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/20266.– Passando alla disamina del ricorso incidentale, con ilprimo motivo il controricorrente censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello mancato dipronunciare sull’eccezione di inammissibilità del gravame e, inspecie, del primo motivo dell’appello principale per asseritanovità delle questioni poste.Eccepisce l’istante che, in primo grado, il Condominio avrebbenegato la nullità della delibera per l’asserita attinenza dei lavoriapprovati alle parti comuni dell’edificio mentre solo in sede diimpugnazione avrebbe sostenuto che non vi sarebbe stata alcunalesione dei diritti del condomino impugnante, in difetto di alcunaripartizione delle spese a carico dello stesso, quand’anche lebocche di lupo fossero state di proprietà esclusiva, novità addottasenza che sul punto la Corte genovese si fosse pronunciataquanto alla contestata sua inammissibilità.6.1.– Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso principale.E ciò perché, a fronte del rigetto nel merito del gravameprincipale in ordine a tale motivo (rigetto confermato all’esito delrigetto del ricorso principale), non vi è interesse del ricorrenteincidentale a contestare la mancata declaratoria sull’eccezionepregiudiziale di inammissibilità.Pertanto, siffatta censura è assorbita in quanto dovevaintendersi implicitamente condizionata all’accoglimento delricorso principale.7.– Con il secondo motivo il ricorrente incidentale si duole, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte n. 4), c.p.c., dellaviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la CorteNumero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’impugnazione disposto la compensazione parziale delle spesedel giudizio di prime cure, benché – in applicazione del principiodi soccombenza – avrebbe dovuto essere confermata la condannadel solo Condominio, alla stregua della dichiarazione di nullitàdella delibera impugnata, come confermata in appello.Evidenzia l’istante che il bene della vita oggetto di tutelasarebbe stato il diritto del condomino a rimuovere una deliberainvalida, diritto che era stato in concreto tutelato, rimuovendo ladelibera, a nulla rilevando le varie causae petendi azionatesostanzialmente accolti.Né sarebbe stato rispettato il principio sulla regolamentazioneglobale e unitaria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,spese compensate parzialmente nel giudizio di prime cure eintegralmente nel giudizio d’appello.7.1.– Il motivo è infondato.7.1.1.– Infatti, la domanda di accertamento della nullità delladelibera impugnata è stata accolta dal Tribunale soloparzialmente, ossia limitatamente all’esclusione della naturacondominiale delle “bocche di lupo”, mentre è stata disattesa conriguardo alla disposta manutenzione delle intercapedini, di cui èstata accertata la natura comune.Orbene, la nozione di soccombenza reciproca, che consente lacompensazione parziale o totale tra le parti delle speseprocessuali ex art. 92, secondo comma, c.p.c. si verifica – anchein relazione al principio di causalità – nelle sole ipotesi in cui vi èuna pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, chesiano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti,Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/2026nonché quando venga accolta parzialmente l’unica domandaproposta, che sia articolata in più capi, dei quali siano stati accoltiuno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827del 17/05/2024; Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).Nella fattispecie la domanda principale articolata in più capi èstata accolta per un solo capo, ma reietta per l’altro, con l’effettoche il condomino impugnante non era integralmente vincitoredella causa, il che giustificava la compensazione parziale persoccombenza reciproca delle spese relative al giudizio di primecure, come disposta in sede di gravame.7.1.2.– Né si profila un contrasto tra la dispostacompensazione parziale delle spese nel giudizio di prime cure e lacompensazione integrale nel giudizio d’appello, posto che ilgravame è stato disatteso quanto alle statuizioni di meritoadottate dal Tribunale (mentre è stato accolto solo con riguardoalla parte relativa alla regolamentazione delle spese del giudiziodi primo grado) e la soccombenza è stata regolata in applicazionedel principio di soccombenza e di causalità riferito a ciascungrado (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).Solo allorché il giudice d’appello riformi, totalmente oparzialmente, la sentenza impugnata, questi deve procedered’ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata,ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere vala valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n.Sez. 5, Ordinanza n. 27000 del 08/10/2025; Sez. 3, Ordinanza n.Numero registro generale 11772/2020Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 10979/2026Data pubblicazione 24/04/202633412 del 19/12/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23769 del04/09/2024).8.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale devono essere respinti.In ragione della soccombenza reciproca tra le parti, le spesee compensi di lite devono essere compensati per intero, ai sensidell’art. 92, secondo comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;compensa per intero le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 10979/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris