CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/1/2018 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di evasione commesso nel settembre 2010 2. Nell'interesse di Grimaldi è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce che, al momento dell'adozione della sentenza di appello, il reato era prescritto. Afferma il ricorrente che la sentenza di primo grado è stata emessa il 29/11/2010 e nei successivi sei anni non è intervenuto alcun atto di interruzione del termine di prescrizione. Ciò ha comportato che non sarebbe neppure applicabile l'aumento del termine di prescrizione per la contestata recidiva, posto che la previsione contenuta all'art. 161, comma secondo, cod. pen., riguarda solo l'aumento del termine massimo di prescrizione e non anche di quello ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che alla data di commissione del fatto (settembre 2010) la pena massima prevista per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. era pari ad un anno di reclusione, posto che solo con la I. 26 novembre 2010, n.199 il limite edittale è stato elevato ad anni tre. Quanto detto comporta che, pur considerando ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., l'aumento per la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, la pena massima in concreto irrogabile nei confronti del ricorrente era comunque contenuta al di sotto del limite di cinque anni. Ciò comporta che il termine di prescrizione per il reato de quo è pari a sei anni, mentre il termine massimo è pari a sette anni e sei mesi. Per consolidata giurisprudenza, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art.160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez.5, n. 51475 del 4/10/2019, Ry.277853; Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583). Posto che la sentenza di primo grado è stata emessa il 29 novembre 2010 e quella di secondo grado il 19 gennaio 2018, per verificare se sia o meno maturato il termine ordinario di prescrizione pari a sei anni è necessario tener conto della data di notifica del decreto di citazione in appello. Deve precisarsi, infatti, che anche il decreto di citazione in appello deve ritenersi ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. ed avente, quindi, effetto interruttivo della prescrizione (Sez.6, n.27324 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525; si veda anche Sez.4, n. 50297 11/07/2018, Rv.274048). Si tratta di una conclusione che non collide con il principio secondo cui l'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, cod. pen., costituisce un numerus clausus, insuscettibile di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia in malam partem in materia penale (Sez.U, n. 21833 del 22/02/2007, Iordache, Rv. 236372). Invero, che il decreto di citazione in appello rientri tra gli atti aventi efficacia interruttiva lo si desume dal tenore letterale dell'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. che, nel far riferimento generico al "decreto di citazione a giudizio" ricomprende tanto la vocatio in iudicium per il primo grado che l'analogo atto concernente il giudizio di impugnazione. Né è sostenibile che la previsione normativa dovrebbe intendersi riferita al solo decreto di citazione a giudizio per il primo grado per ragioni di simmetrica con il complessivo contenuto della norma che contempla esclusivamente ^atti propulsivi, anche in relazione ai riti speciali, riferiti al giudizio di primo grado. A ben vedere, infatti, si tratta di una scelta normativa necessita, posto che solo per il giudizio di primo grado vi è una pluralità di atti mediante i quali dare ingresso alla fase del processo, viceversa, per il giudizio di appello, l'introduzione avviene esclusivamente con il decreto di citazione - per l'udienza pubblica o per quella camerale - sicchè non occorreva alcuna ulteriore specificazione, essendo tale atto espressamente riconducibile nella dizione utilizzata dalla norma. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che il decreto di citazione in appello è stato emesso il 12 dicembre 2018 e, quindi, ampiamente dopo la scadenza del termine di sei anni dalla sentenza di primo grado (29 novembre 2010). Deve, pertanto, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per presc