Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22685/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, disapplicata la recidiva, qualificato il fatto sub C) alla stregua dell'art. 4, comma 2, L. 110/75, rideterminava la pena inflitta al prevenuto per il delitto di rapina pluriaggravata; -rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen. - introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Rv. 279817 - 01); la richiamata decisione ha, infatti, evidenziato che l'intervento riformatore del 2017 (seguito dalla novella del 2019), ha espressamente chiarito che la disposizione normativa ( "Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni..."), ha mutato la morfologia del quarto comma dell'art. 628, cod. pen., mostrando indifferenza verso la topografica collocazione delle disposizioni aggravanti ad effetto speciale, imponendo solo un più elevato minimo edittale per tutte le ipotesi di concorrenza tra circostanze interne ed esterne (quelle comuni descritte all'art. 61 cod. pen.) al terzo comma dell'art. 628 cod. pen.; che non hanno pertanto pregio i rilievi difensivi che agitano un inesistente contrasto facendo leva su pronunzie antecedenti alla novella legislativa; - considerato che il secondo motivo è modulato in fatto e del tutto generico alla luce della concorde e motivata valutazione d'attendibilità della p.o. formulata dai giudici di merito con la quale la difesa non si rapporta in termini puntuali, limitandosi ad accreditare come sostenibile la versione difensiva; rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensor,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, disapplicata la recidiva, qualificato il fatto sub C) alla stregua dell'art. 4, comma 2, L. 110/75, rideterminava la pena inflitta al prevenuto per il delitto di rapina pluriaggravata; -rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen. - introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Rv. 279817 - 01); la richiamata decisione ha, infatti, evidenziato che l'intervento riformatore del 2017 (seguito dalla novella del 2019), ha espressamente chiarito che la disposizione normativa ( "Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni..."), ha mutato la morfologia del quarto comma dell'art. 628, cod. pen., mostrando indifferenza verso la topografica collocazione delle disposizioni aggravanti ad effetto speciale, imponendo solo un più elevato minimo edittale per tutte le ipotesi di concorrenza tra circostanze interne ed esterne (quelle comuni descritte all'art. 61 cod. pen.) al terzo comma dell'art. 628 cod. pen.; che non hanno pertanto pregio i rilievi difensivi che agitano un inesistente contrasto facendo leva su pronunzie antecedenti alla novella legislativa; - considerato che il secondo motivo è modulato in fatto e del tutto generico alla luce della concorde e motivata valutazione d'attendibilità della p.o. formulata dai giudici di merito con la quale la difesa non si rapporta in termini puntuali, limitandosi ad accreditare come sostenibile la versione difensiva; rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensor,
Sentenza Cassazione n. 22685/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris