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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27005/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, dopo avere dato atto che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti il merito, con la sola eccezione di quelli attinenti il profilo sanzionatorio, ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena inflitta in anni 2 di reclusione ed C 1.600 di multa; considerato che il ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della declaratoria di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto, una volta espressa rinuncia ai motivi pertinenti alla responsabilità, il dibattito processuale sul tema era da ritenersi definitivamente precluso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, dopo avere dato atto che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti il merito, con la sola eccezione di quelli attinenti il profilo sanzionatorio, ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena inflitta in anni 2 di reclusione ed C 1.600 di multa; considerato che il ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della declaratoria di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto, una volta espressa rinuncia ai motivi pertinenti alla responsabilità, il dibattito processuale sul tema era da ritenersi definitivamente precluso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 27005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris