CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 novembre 2024
Cassazione n. 06263/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad AGROPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno il 7.5.2024, che, nel rideterminare la pena irrogata in primo grado, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto a lei ascritto Deduce nullità derivata della sentenza impugnata per omessa traduzione dell'imputata, detenuta per altro, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dinanzi al Tribunale. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. La ricostruzione difensiva riguardante la presunta impossibilità della Marotta di partecipare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale per omessa traduzione è totalmente smentita dall'esame degli atti del procedimento. Infatti, dagli atti risulta che il Giudice aveva regolarmente disposto la traduzione dell'imputata per l'udienza in questione; successivamente, era pervenuta all'autorità giudiziaria dichiarazione di rinunzia dell'imputata a partecipare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P