CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 41513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 8/4/2024 sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso cheidendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che lo aveva condannato per il delitto di rapina impropria.Il primo motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge avendo i giudici di merito ritenuto sussistente il delitto di rapina, mancando l'elemento oggettivo del reato ovvero la vis esercitata nei confronti della persona offesa è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ravvisato il delitto di rapina impropria individuando nell'atto di strattonamento della vittima la vis tipica della rapina dovendosi rimarcare che la violenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell'art. 628 cod. pen., consiste nella esplicazione di una energia fisica, anche minima, posta in essere dall'agente contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa, ma anche (idonea) a vincere l'azione del soggetto passivo tendente o a recuperare la refurtiva o ad impedire che il ladro si dia alla fuga, assicurandosi l'impunità. (Sez. 2, n. 9029 del 18/04/1984, Rv. 166284; Sez.2, n. 10599 del 27/09/1985, Rv. 171042 ; Sez. 2, n. 10537 del 09/07/1984, Rv. 166830). Egualmente anche il secondo motivo con il quale il ricorrente invoca l'applicazione della circostanza della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024 è manifestamente infondato. Questa Corte, in tema di estorsione, ha già affermato che la particolare tenuità del fatto che postula una valutazione del fatto nel suo complesso, non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez.2, n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092). Tale principio che va ribadito anche in questa sede in relazione al delitto di rapina per identità di ratio , consente di escludere che tale circostanza sia applicabile al caso di specie rinvenendosi nella valutazione del giudice di appello elementi di fatto incompatibili con tale eventualità avendo il giudice di merito sottolineato come la condotta non fosse episodica o occasionale, la personalità dell'imputato fosse negativa e il dolo intenso ( cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle