CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 29428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7201/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624-625 cod.pen. n.2 e 7, 61 n.7 cod.pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — con cui i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è aspecifico per quanto riguarda le ragioni per le quali i due imputati sono stati ritenuti responsabili, ampiamente affrontate dalla Corte di appello, che ha ragionato sia in termini di cui prodest, sia in termini di visibilità del magnete apposto sul contatore e di riferibilità dello sfruttamento dell'energia illecitamente prelevata in capo ad entrambi gli imputati, sia perché la [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore della società proprietaria dell'appartamento servito dall'utenza, sia perché il [OSCURATO:PERSONA] era l'intestatario della fornitura e colui che aveva le chiavi del gazebo — chiuso ove era collocato il contatore; i ricorsi, di contro, tendono ad una riedizione del ragionamento probatorio percorrendo una propria direttrice critica, senza tuttavia individuare vizi motivazionali rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023