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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1985

Cassazione n. 21772/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta materiale che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito escludendo, in assenza di documentazione idonea, la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato a giustificazione della riscontrata evasione; Ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso (mancata applicazione del fatto di lieve entità), non è stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere r tore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta materiale che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito escludendo, in assenza di documentazione idonea, la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato a giustificazione della riscontrata evasione; Ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso (mancata applicazione del fatto di lieve entità), non è stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere r tore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21772/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris