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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28779/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia genericamente un vizio della motivazione circa il diniego della sostituzione della pena detentiva con la sennidetenzione o con la libertà controllata, si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (pag. 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto della esistenza di fondati motivi ostativi a una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato (che involge necessariamente il rispetto delle prescrizioni), alla quinta condanna per reati della stessa specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia genericamente un vizio della motivazione circa il diniego della sostituzione della pena detentiva con la sennidetenzione o con la libertà controllata, si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (pag. 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto della esistenza di fondati motivi ostativi a una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato (che involge necessariamente il rispetto delle prescrizioni), alla quinta condanna per reati della stessa specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/
Sentenza Cassazione n. 28779/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris