CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAdato a o alle parti «ta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c\j n. 42990/24 Santoro (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 6490/23 Proc. Monza per i reati di cui agli artt. 368 e 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.; che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, là dove esso è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., come accaduto nel caso di specie, al di là di quanto sostenuto dalla Difesa (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723); che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec