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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 33233/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 11765-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.L.-[OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 772/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/12/2019 R.G.N. 474/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ visto l ’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Oggetto Pubblico impiego – Differenze retributive per mansioni superiori R.G.N.11765/2020 Cron.

Rep.

Ud.21/09/2022 PU R.G.N. 11765/2020 Pag.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice amministrativa professionale, cat.

D, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, volta ad ottenerne la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento, a decorrere dal 2011, delle superiori mansioni proprie della categoria DS del c.c.n.l. per il comparto Sanità.

2. Riteneva la Corte territoriale che le evidenze documentali e probatorie fornite non consentissero di ravvisare la sicura e piena riconducibilità dei compiti di fatto espletati dalla Coppola alla superiore categoria DS rivendicata, né che la lavoratrice, alla data del 31.8.2001, fosse già inquadrata nella categoria D ovvero che all’epoca svolgesse effettive funzioni di coordinamento in base ad un formale affidamento dell’incarico e con espresso atto di riconoscimento di tali funzioni.

3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Coppola, affidando l’impugnazione a due motivi, successivamente illustrati da memoria, cui resiste, con controricorso, la ASL.

4. La causa, chiamata all’udienza camerale della sottosezione sesta del 21/12/2021, con ordinanza interlocutoria n. 11149/2022 è stata rimessa a questa Sezione quarta perché sulla correlazione tra inquadramento nella categoria DS del c.c.n.l. per il comparto Sanità ed esercizio delle funzioni di coordinamento non vi era un consolidato specifico orientamento nella giurisprudenza di questa Corte.

5. Il PG ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 e 6, l. n. 43/2006, 28, all. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] per il comparto Sanità [OSCURATO:DATA_NASCITA], 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001, 2103 e 2126 cod. civ..

Imputa alla Corte territoriale il travisamento della causa petendi della sua domanda che, in luogo di quella erroneamente presa in considerazione dalla Corte territoriale, data dall’art. 10 del c.c.n.l. per il [OSCURATO:PERSONA] relativo al biennio economico 2000-2001, aveva ad oggetto il diritto al riconoscimento della maggiore retribuzione a lei spettante dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in conseguenza dell’avvenuto espletamento di superiori mansioni di collaboratore amministrativo professionale - esperto, cat.

DS, ai sens i dell ’ art. 28 e dell’Allegato 1 del c.c.n.l. per il personale del [OSCURATO:PERSONA] del 7.9.99 e delle altre disposizioni sopra richiamate.

2. Il motivo è infondato.

R.G.N. 11765/2020 Pag.La sentenza impugnata, proprio attenendosi alla domanda come formulata dalla ricorrente, ha posto a confronto la declaratoria della categoria D e quella DS ed ha concluso che le evidenze documentali e probatorie fornite non consentivano di ravvisare la sicura e piena riconducibilità dei compiti di fatto espletati dalla ricorrente alla categoria DS.

Il riferimento all’art. 10 del c.c.n.l. 2000-2001 è stato operato dai giudici di appello non certo a cagione d’un travisamento della domanda, ma per un complessivo inquadramento della fattispecie e per giungere alla conclusione che si verteva in una ipotesi non di disciplina transitoria (con possibilità di un automatico avanzamento di DS), bensì di applicabilità del nuovo sistema di classificazione ‘a regime’.

Si consideri, infatti, che il caso in esame, riguardando rivendicazioni relative al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi (a fronte di un inquadramento nella categoria D risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) fuoriesce dalle regole di ‘prima applicazione’di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del c.c.n.l. 20.6.2001, sicché il riconoscimento del diritto retributivo rivendicatoin ragione delle mansioni svolte dipende esclusivamente dalla coerenza delle attività rispetto alle declaratorie.

Nello specifico, quanto alle rivendicate differenze retributive per lo svolgimento delle superiori mansioni di categoria DS, la Corte territoriale, dopo aver chiarito che le funzioni organizzative e di coordinamento allegate dalla ricorrente sono proprie anche della categoria D, ha evidenziato che quello che distingue la superiore categoria DS è la responsabilità per i risultati conseguiti ed un grado di autonomia più ampio comportante piena discrezionalità operativa, funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane e iniziative di programmazione proposta.

Tale ricostruzione è assolutamente in linea con le previsioni della contrattazione collettiva e, in particolare, con le declaratorie di cui al c.c.n.l. del 7.4.1999.

Ed infatti la categoria D (che tra i profili prevede quello di Collaboratore amministrativo – professionale così connotato: « Svolge attività amministrat ive che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione.

Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi -oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato») fa riferimento a «conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici».

R.G.N. 11765/2020 Pag.Invece, il livello DS (che così individua il profilo di Collaboratore amministrativo- professionale esperto: «Assicura, oltre all’espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni; assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto.

Formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa.

Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi -oltre che nell’area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato») richiama «autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione,- funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta».

In sostanza, è proprio nella gradazione ed intensità degli aspetti caratterizzanti (autonomia, coordinamento, responsabilità di risultato, tipologia di struttura etc.) che si ravvisa l’elemento discretivo (in tal senso, v. già Cass. n. 4039/2021; Cass. n. 8181/2020; Cass. n. 20091/2022).

Con valutazione in fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto che le funzioni organizzative e di coordinamento assegnate alla Coppola corrispondessero a quelle rientrati nella categoria D di appartenenza, ma che non vi fosse la prova di quel quid pluris (responsabilità dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati) caratterizzante il superiore inquadramento; ha aggiunto che non era stato neppure dedotto dalla Coppola di aver svolto attività di coordinamento della didattica o di aver formulato iniziative di programmazione e proposta e di aver collaborato per la formulazione di piani operativi e sistemi di verifica della qualità ai fini della ottimizzazione dei servizi sanitari; né la ricorrente ha rappresentato in termini esaustivi in che cosa sarebbe consistita l’attività di verifica dell’espletamento dell’attività del personale né ha dato conto di aver agito con «ampia discrezionalità».

La ricorrente non ha censurato specificamente argomenti e conclusioni della Corte d’appello, incentrando le proprie critiche sull’estraneità e inconferenza delle considerazioni svolte in ordine al riconoscimento dell’indennità di coordinamento e sul fatto che la Corte d’appello avrebbe valutato la fattispecie alla luce del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] biennio 2000-2001 anziché del c.c.n.l. 7 aprile 1999: ma ciò, come detto, è smentito dal complessivo argomentare della Corte territoriale.

3. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente ripropone la medesima censura di cui al primo motivo R.G.N. 11765/2020 Pag.imputando alla Corte territoriale di un error in procedendo, dato dalla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per aver fatto oggetto di valutazione fatti estranei alla domanda giudiziale.

Assume, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, «scrutinando la posizione della ... ricorrente, posizionandola erroneamente nel ruolo del personale sanitario, laddove detta dipendente risultava inquadrata nel ruolo amministrativo».

4. Il motivo è infondato per le stesse considerazioni già sopra espresse.

La Corte territoriale, dopo aver ricostruito le vicende che avevano portato le parti sociali a sottoscrivere il c.c.n.l. 2000 - 2001, compendiabili nella necessità di favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie e dopo aver individuato, in termini generali, le modalità di accesso al livello DS (a seconda dell’esistenza di reali funzioni di coordinamento alla data del 31.8.2001 ovvero della successive attribuzione di tali funzioni dopo la suddetta data), si è pronunciata proprio sulla richiesta della ricorrente, collaboratore amministrativo, categoria D, di essere inquadrata nella superiore categoria DS ed ha fatto riferimento, per scrutinare tale posizione, al sistema di classificazione ordinario ed ha applicato il consueto procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato sviluppato nelle tradizionali tre fasi successive (accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte; individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; raffronto tra i risultati di tali due indagini).

Né, invero, la ricorrente deduce l ’ errore della Corte d ’ appello nell ’ applicazione dei suddetti momenti valutativi.

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

6. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, R.G.N. 11765/2020 Pag.dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 11765-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.L.-[OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 772/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/12/2019 R.G.N. 474/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ visto l ’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Pubblico impiego – Differenze retributive per mansioni superiori R.G.N.11765/2020 Cron. Rep. Ud.21/09/2022 PU R.G.N. 11765/2020 Pag.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice amministrativa professionale, cat. D, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, volta ad ottenerne la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento, a decorrere dal 2011, delle superiori mansioni proprie della categoria DS del c.c.n.l. per il comparto Sanità. 2. Riteneva la Corte territoriale che le evidenze documentali e probatorie fornite non consentissero di ravvisare la sicura e piena riconducibilità dei compiti di fatto espletati dalla Coppola alla superiore categoria DS rivendicata, né che la lavoratrice, alla data del 31.8.2001, fosse già inquadrata nella categoria D ovvero che all’epoca svolgesse effettive funzioni di coordinamento in base ad un formale affidamento dell’incarico e con espresso atto di riconoscimento di tali funzioni. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Coppola, affidando l’impugnazione a due motivi, successivamente illustrati da memoria, cui resiste, con controricorso, la ASL. 4. La causa, chiamata all’udienza camerale della sottosezione sesta del 21/12/2021, con ordinanza interlocutoria n. 11149/2022 è stata rimessa a questa Sezione quarta perché sulla correlazione tra inquadramento nella categoria DS del c.c.n.l. per il comparto Sanità ed esercizio delle funzioni di coordinamento non vi era un consolidato specifico orientamento nella giurisprudenza di questa Corte. 5. Il PG ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 e 6, l. n. 43/2006, 28, all. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] per il comparto Sanità [OSCURATO:DATA_NASCITA], 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001, 2103 e 2126 cod. civ.. Imputa alla Corte territoriale il travisamento della causa petendi della sua domanda che, in luogo di quella erroneamente presa in considerazione dalla Corte territoriale, data dall’art. 10 del c.c.n.l. per il [OSCURATO:PERSONA] relativo al biennio economico 2000-2001, aveva ad oggetto il diritto al riconoscimento della maggiore retribuzione a lei spettante dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in conseguenza dell’avvenuto espletamento di superiori mansioni di collaboratore amministrativo professionale - esperto, cat. DS, ai sens i dell ’ art. 28 e dell’Allegato 1 del c.c.n.l. per il personale del [OSCURATO:PERSONA] del 7.9.99 e delle altre disposizioni sopra richiamate. 2. Il motivo è infondato. R.G.N. 11765/2020 Pag.La sentenza impugnata, proprio attenendosi alla domanda come formulata dalla ricorrente, ha posto a confronto la declaratoria della categoria D e quella DS ed ha concluso che le evidenze documentali e probatorie fornite non consentivano di ravvisare la sicura e piena riconducibilità dei compiti di fatto espletati dalla ricorrente alla categoria DS. Il riferimento all’art. 10 del c.c.n.l. 2000-2001 è stato operato dai giudici di appello non certo a cagione d’un travisamento della domanda, ma per un complessivo inquadramento della fattispecie e per giungere alla conclusione che si verteva in una ipotesi non di disciplina transitoria (con possibilità di un automatico avanzamento di DS), bensì di applicabilità del nuovo sistema di classificazione ‘a regime’. Si consideri, infatti, che il caso in esame, riguardando rivendicazioni relative al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi (a fronte di un inquadramento nella categoria D risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) fuoriesce dalle regole di ‘prima applicazione’di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del c.c.n.l. 20.6.2001, sicché il riconoscimento del diritto retributivo rivendicatoin ragione delle mansioni svolte dipende esclusivamente dalla coerenza delle attività rispetto alle declaratorie. Nello specifico, quanto alle rivendicate differenze retributive per lo svolgimento delle superiori mansioni di categoria DS, la Corte territoriale, dopo aver chiarito che le funzioni organizzative e di coordinamento allegate dalla ricorrente sono proprie anche della categoria D, ha evidenziato che quello che distingue la superiore categoria DS è la responsabilità per i risultati conseguiti ed un grado di autonomia più ampio comportante piena discrezionalità operativa, funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane e iniziative di programmazione proposta. Tale ricostruzione è assolutamente in linea con le previsioni della contrattazione collettiva e, in particolare, con le declaratorie di cui al c.c.n.l. del 7.4.1999. Ed infatti la categoria D (che tra i profili prevede quello di Collaboratore amministrativo – professionale così connotato: « Svolge attività amministrat ive che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi -oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato») fa riferimento a «conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici». R.G.N. 11765/2020 Pag.Invece, il livello DS (che così individua il profilo di Collaboratore amministrativo- professionale esperto: «Assicura, oltre all’espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni; assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi -oltre che nell’area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato») richiama «autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione,- funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta». In sostanza, è proprio nella gradazione ed intensità degli aspetti caratterizzanti (autonomia, coordinamento, responsabilità di risultato, tipologia di struttura etc.) che si ravvisa l’elemento discretivo (in tal senso, v. già Cass. n. 4039/2021; Cass. n. 8181/2020; Cass. n. 20091/2022). Con valutazione in fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto che le funzioni organizzative e di coordinamento assegnate alla Coppola corrispondessero a quelle rientrati nella categoria D di appartenenza, ma che non vi fosse la prova di quel quid pluris (responsabilità dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati) caratterizzante il superiore inquadramento; ha aggiunto che non era stato neppure dedotto dalla Coppola di aver svolto attività di coordinamento della didattica o di aver formulato iniziative di programmazione e proposta e di aver collaborato per la formulazione di piani operativi e sistemi di verifica della qualità ai fini della ottimizzazione dei servizi sanitari; né la ricorrente ha rappresentato in termini esaustivi in che cosa sarebbe consistita l’attività di verifica dell’espletamento dell’attività del personale né ha dato conto di aver agito con «ampia discrezionalità». La ricorrente non ha censurato specificamente argomenti e conclusioni della Corte d’appello, incentrando le proprie critiche sull’estraneità e inconferenza delle considerazioni svolte in ordine al riconoscimento dell’indennità di coordinamento e sul fatto che la Corte d’appello avrebbe valutato la fattispecie alla luce del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] biennio 2000-2001 anziché del c.c.n.l. 7 aprile 1999: ma ciò, come detto, è smentito dal complessivo argomentare della Corte territoriale. 3. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente ripropone la medesima censura di cui al primo motivo R.G.N. 11765/2020 Pag.imputando alla Corte territoriale di un error in procedendo, dato dalla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per aver fatto oggetto di valutazione fatti estranei alla domanda giudiziale. Assume, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, «scrutinando la posizione della ... ricorrente, posizionandola erroneamente nel ruolo del personale sanitario, laddove detta dipendente risultava inquadrata nel ruolo amministrativo». 4. Il motivo è infondato per le stesse considerazioni già sopra espresse. La Corte territoriale, dopo aver ricostruito le vicende che avevano portato le parti sociali a sottoscrivere il c.c.n.l. 2000 - 2001, compendiabili nella necessità di favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie e dopo aver individuato, in termini generali, le modalità di accesso al livello DS (a seconda dell’esistenza di reali funzioni di coordinamento alla data del 31.8.2001 ovvero della successive attribuzione di tali funzioni dopo la suddetta data), si è pronunciata proprio sulla richiesta della ricorrente, collaboratore amministrativo, categoria D, di essere inquadrata nella superiore categoria DS ed ha fatto riferimento, per scrutinare tale posizione, al sistema di classificazione ordinario ed ha applicato il consueto procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato sviluppato nelle tradizionali tre fasi successive (accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte; individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; raffronto tra i risultati di tali due indagini). Né, invero, la ricorrente deduce l ’ errore della Corte d ’ appello nell ’ applicazione dei suddetti momenti valutativi. 5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. 6. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, R.G.N. 11765/2020 Pag.dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell
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