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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 42028/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ionathan per i reati di rissa e lesioni personali (in concorso con altri non ricorrenti);

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. nonché del diritto di difesa ex art.24 Cost., per omessa comunicazione al difensore dell'imputato della trattazione in presenza del giudizio di appello; violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen., per mancata dichiarazione dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, già maturata alla data di emissione del decreto di citazione in appello; vizio di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa.

3. Il secondo motivo è fondato e assorbente.

3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).

3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - il termine ordinario di prescrizione dei delitti di rissa e lesioni personali, in assenza di ulteriori atti interruttivi, risulta infatti interamente decorso nel lasso di tempo intercorrente tra la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Velletri in data 11 aprile 2016, e la data di emissione del decreto di citazione in appello, il 26 maggio 2022. - ne consegue che, in assenza di giorni di sospensione, il termine di prescrizione di sei anni risulta decorso 1'11 aprile 2022, dunque prima della pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 7 dicembre 2022.

3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. 04/4 3/2,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ionathan per i reati di rissa e lesioni personali (in concorso con altri non ricorrenti); 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. nonché del diritto di difesa ex art.24 Cost., per omessa comunicazione al difensore dell'imputato della trattazione in presenza del giudizio di appello; violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen., per mancata dichiarazione dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, già maturata alla data di emissione del decreto di citazione in appello; vizio di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa. 3. Il secondo motivo è fondato e assorbente. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - il termine ordinario di prescrizione dei delitti di rissa e lesioni personali, in assenza di ulteriori atti interruttivi, risulta infatti interamente decorso nel lasso di tempo intercorrente tra la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Velletri in data 11 aprile 2016, e la data di emissione del decreto di citazione in appello, il 26 maggio 2022. - ne consegue che, in assenza di giorni di sospensione, il termine di prescrizione di sei anni risulta decorso 1'11 aprile 2022, dunque prima della pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 7 dicembre 2022. 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. 04/4 3/2,0
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