Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30045/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24882-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 34322/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 4859/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24882/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza n. 34322 del 2021, questa Corte di Cassazione ha accolto (cassando con rinvio al giudice del merito) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia ed ha riformato la pronuncia della Corte di appello di Brescia in ordine alle domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di errore materiale rilevando il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano anziché alla Corte di appello di Brescia che aveva emesso la sentenza cassata;

3. il Ministero è rimasto intimato;

4. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, ai sensi dell’art. 383, primo comma, c.p.c, vigente ratione temporis, non è frutto di un refuso bensì di scelta processuale del Collegio decidente, come emergente sia dalla motivazione che dal dispositivo dell’ordinanza redatta dal relatore e sottoscritta dal Presidente che hanno individuato, ai fini del rinvio, il giudice d i pari grado di quello che aveva emanato la sentenza impugnata in applicazione del principio di alterità del giudice codificato dalla norma processuale.

2. Il ricorso va, pertanto, respinto.

Nulla sulle spese P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24882-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 34322/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 4859/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24882/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza n. 34322 del 2021, questa Corte di Cassazione ha accolto (cassando con rinvio al giudice del merito) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia ed ha riformato la pronuncia della Corte di appello di Brescia in ordine alle domande di protezione internazionale e umanitaria; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di errore materiale rilevando il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano anziché alla Corte di appello di Brescia che aveva emesso la sentenza cassata; 3. il Ministero è rimasto intimato; 4. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, ai sensi dell’art. 383, primo comma, c.p.c, vigente ratione temporis, non è frutto di un refuso bensì di scelta processuale del Collegio decidente, come emergente sia dalla motivazione che dal dispositivo dell’ordinanza redatta dal relatore e sottoscritta dal Presidente che hanno individuato, ai fini del rinvio, il giudice d i pari grado di quello che aveva emanato la sentenza impugnata in applicazione del principio di alterità del giudice codificato dalla norma processuale. 2. Il ricorso va, pertanto, respinto. Nulla sulle spese P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così de
Sentenza Cassazione n. 30045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris