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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 33623/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22880- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 145 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23/A,presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020n.22880 sez.

S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 2 - avverso la sentenza n. 778/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicatail 2 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 25/7/2011, [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 289/2011, con il quale il Tribunale di Belluno le aveva ingiunto di pagare alla Agritecnica di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro11.926,70, a titolo di corrispettivo della fornitura di due partite di mattonelle di carbone vegetale.

L’opponente rappresentò di non dovere alcuna somma perché si era verificata l’autocombustione delle mattonelle immagazzinate nel suo deposito, con conseguente notevole danno e chiese, perciò, la risoluzione del contratto per inadempimento, ex art 1453 cod. civ., per esserle stato vendutoaliud pro alio e, cioè, bricchetti autoinfiammabili ; in via subordinata, propose eccezione di inadempimento ex art 1460 cod. civ.e domanda di risoluzione ex art.1490 e 1492 cod. civ. per vizi e difetti della merce; chiese pure la condanna dell’impresa opposta al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, a titolo contrattuale, ex art . 1453 e 1494 cod. civ. ovvero a titolo extracontrattuale, ex art 2043 cod. civ. , per i danni conseguenti all’incendio del fabbricato di sua proprietà; in estremo subordine, chiese che il credito fosse compensato con quanto a suo dire spettante.

La convenuta chiamò in causa, in manleva, la società produttrice [OSCURATO:PERSONA] GMBHche non si costituì.

2. Con sentenza n. 422/2016, il Tribunale di Belluno rigettò l a domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento e , escluso l’inadempimento, confermò ildecreto ingiuntivo opposto.

Ric. 2020n.22880 sez.

S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 3 - In particolare, escluse ogni responsabilità della convenuta opposta per l’autocombustione del carbone vegetale oggetto del contratto di compravendita, poiché, sebbene sulla merce fosse stata apposta un’informativa indicante le modalità di stoccaggio e conservazione necessarie a scongiurare l’elevato rischio di autocombustione, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva seguito queste prescrizioni : le mattonelle erano state, infatti, sovrapposte l’une alle altre e immagazzinate ad elevate temperature, sicché si era innestato il processo di autocombustione; rimarcò che il sinistro si era verificato dopo alcuni giorni dalla consegna e che perciò era da escludersi che l’autocombustione fosse derivata dal mancato raffreddamento e stabilizzazione della merce all’origine.

3. Con sentenza n. 778/2020, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello di [OSCURATO:SOCIETA].: in particolare, per quel che qui rileva, sottolineò che la prova del corretto adempimento incombesse su Agritecnica convenuta; confermò, quindi, che non si configurava un’ipotesi di aliud pro alio ed escluse la responsabilità del venditore perché era stata resa un’accurata informativa sulle caratteristiche del prodotto e sulla infiammabilità per autocombustione e, dall’istruttoria espletata, era risultato che l’incendio era stato innescato proprio dalle non corrette condizioni di conservazione e stoccaggio; ciò stabilito, assorbì l’esame degli altri motivi di impugnazione.

4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati da successiva memoria.

Agritecnica di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per essersila Ric. 2020n.22880 sez.

S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 4 - Corte d’appello limitata a riportare le medesime argomentazioni della sentenza appellata, senza esaminare le ragioni dei motivi di impugnazione e pur a vendo adottato un criterio di ripartizione dell’onere della prova opposto a quello applicatodal primo giudice; non avrebbe, inoltre, statuito sulle ulteriori censure concernenti, in particolare, l’inadempimento e i vizi della cosa venduta.

2. Con il secondomotivo, pure articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la ricorrente ha lamentato la mera apparenza della motivazione, perché la Corte , pur individuando correttamente il venditore quale onerato della prova dell’esatto adempimento, ha affermato che l’infiammabilità per autocombustione fosse caratteristica intrinseca delle mattonelle fornite, senza tuttavia indicare sul punto alcun riscontro probatorioo un presuppost o fattual e o logico giuridico, nonostante la relativa questione risultasse controversa tra le parti.

2.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha sostenuto che sussisterebbe un’ipotesi di aliud pro alio, perché le mattonelle consegnate, destinate ad uso domestico quale combustibile per stufe, non erano state «adeguatamente stabilizzate e raffreddate all’origine»; ciò avrebbe comportato la loro pericolosità e questa caratteristica non sarebbe affatto connaturata al prodotto che, infatti, non sarebbe qualificato come pericoloso dalla direttiva 67/548/CE.

La Corte d’appello ha, anche richiamando la motivazione del Tribunale, ritenuto di dover escludere ogni responsabilità del fornitore perché i bricchetti consegnati non erano stati conservati in magazzino secondo le indicazioni apposte sulle confezioni, in cui si segnalava la necessità di prestare attenzione a che le mattonelle e il loro imballo dovessero essere asciutti e freddi, che il depositodovesse avvenire in Ric. 2020n.22880 sez.

S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 5 - locali ben areati e che dovesse essere assicurata la circolazione dell'aria, per prevenire la «possibilità di infiammazione spontanea a causa di stoccaggio inadeguato»; ha ricavato la violazione di queste prescrizioni dalle prove orali da cui era emerso che i Vigili del Fuoco intervenuti in occasione dell’incendio avevano accertato l’assenza del certificato di prevenzione incendi, le porte di sicurezza chiuse e le finestre chiuse nel capannone in cemento ove erano conservati i bricchetti.

2.1.1. Ciò posto, questa Corte ha precisato che sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Sez. 2, n. 13214 del 14/05/2024, con numerosi richiami).

Ciò accadequando le caratteristiche riscontrate del bene abbiano inciso sull’andella sua natura, determinando la funzionale e assoluta inidoneità ad assolvere la destinazione economico-sociale promessa e, quindi, a fornire l’utilità richiesta.

Il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) o la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 cod. civ.) presuppongono, invece,proprio l’appartenenza della cosa al genere pattuito, implicando il primo l’inidoneitàall’uso suo proprio o un ’ apprezzabile diminuzione di valore e, la seconda,l’appartenza della cosa a un tipo o a una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell’ambito dello stesso genere.

La vendita di aliud pro alio, allora,come chiarito da questa Corte, dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ. perché Ric. 2020n.22880 sez.

S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 6 - presuppone che la causa concreta che aveva giustificato l’atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale) e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa(Cass. 13214/24 cit.).

In tal senso, nella specie, la Corte d’appello e, prima ancora, il Tribunale, hanno rimarcato che i mattoncini di carbone vegetaleproprio in quanto destinati ad essere utilizzati quali combustibile, dovevano necessariamente avere la «caratteristica intrinseca» (così in sentenza), di essere infiammabili,sicché è stata esclusa la consegna di aliud pro alio.

La diversa questione della sussistenza di vizi della merce quali la mancata stabilizzazione e il non adeguato raffreddamento all’origine, come dedotti dall’acquirente, è stata, poi, superata dal Giudice del merito, in primo e in secondo grado, con la ricostruzione della causa della perdita del bene, individuata quale fattore sopravvenuto escludente nella inosservanza delle istruzioni di stoccaggio.

2.2. Così ricostruita, la motivazione non risulta né apparente, né intrinsecamente contraddittoria, cosicché non sussiste la lamentata nullità ex art. 132 cod. proc. civ.: questa Corte ha, infatti, costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza Ric. 2020n.22880 sez.

S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 7 - assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione.

Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).

Nella specie, come detto, il ragionamento che sorregge la pronuncia di merito risulta comprensibile e coerente.

2.3. Neppure può ravvisarsi la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su uno dei motivi di appello: dopo aver escluso, come detto, la configurabilità di un’ipotesi di aliud pro alio, la Corte territoriale ha individuato quale causa sopravvenuta determinante dell’incendio la violazione, da parte dell’attore acquirente, delle regole prescritte per lo stoccaggio dell’oggetto compravendutoe ha in conseguenza negato una corresponsabilità del venditoree la rilevanza degli asseriti vizi.

In tal senso, ha esplicitamente dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di appello dal secondo al quinto.

Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l’ipotesi della decisione implicita di una questione, seppure in difetto di una specifica trattazione, conseguente alla sua incompatibil ità con la soluzione adottata: in tale ipotesi la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è sindacabile da questa Corte non in quanto omessa Ric. 2020n.22880 sez.

S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 8 - pronuncia bensì per difetto di motivazione o per violazione di legge , sempreché risulti utilmente censurata anche quale decisione inespressa(cfr. Sez. 3 , n. 12131 del 08/05/2023 ).

2.4. Ebbene, nella specie la individuazione della causa escludente costituisce un giudizio di fattonon più sindacabile da questa Corte per essere inammissibile lacensura ex n. 5 perché preclusa ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ.: la norma è applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2016 ed è stato rigettato sulla base dello stesso iter logico del primo Giudice, sicché ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; l’inammissibilità, peraltro, ricorre non soltanto quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 -2, n. 7724 del 09/03/2022).

In tal senso, èinammissibile per mancanza di specificità il profilo relativo alla conformità del bene alla direttiva 67/548/CE: di là del richiamo normativo come formulato in appello, dalla sentenza impugnata, invero, la questionenon risulta trattata nelle fasi di merito ed è, perciò, preclusa in questa sede di legittimità.

2.5. Inammissibile è, poi, la censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: per dedurla, infatti, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di Ric. 2020n.22880 sez.

S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 9 - convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Sez.

U. n. 20867 del 30/09/2020).

3. Con il terzomotivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., lasocietà ha nuovamente prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appelloritenuto assolto l’onere probatorio in capo al venditore soltanto con l’apposizione dell ’avvertenza del rischio di infiammazione spontanea.

3.1. Il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio decidendi.

La Corte d’appello ha, come detto, individuato la causa della perdita del bene nello stesso comportamento incauto dell’acquirente,escludendo a priori la sussistenza dei presupposti della risoluzione per aliud pro alioper le ragioni già evidenziate al punto

2.1. e, quindi, anche la rilevanza degli asseriti vizi di qualità, per la prevalenza causale del difetto di stoccaggio: in tal senso, allora, non ricorre alcuna delle violazioni di legge denunciatee la censura si risolve in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, preclusa inqueta sede di legittimità.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., invero, si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichéin questo caso è invece prospettato un erroneo apprezzamento sull'esito della prova ; quest’ultimovizio, tuttavia, è sindacabile in sede di legittimità sol tanto ex n. 5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , purché non ricorra, come nella specie, la preclusione da «doppia conforme» (v. precedente punto 2.4).

Ric. 2020n.22880 sez.

S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 10 -

4. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di Agritecnica di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di Agritecnica di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22880- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 145 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23/A,presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020n.22880 sez. S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 2 - avverso la sentenza n. 778/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicatail 2 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 25/7/2011, [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 289/2011, con il quale il Tribunale di Belluno le aveva ingiunto di pagare alla Agritecnica di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro11.926,70, a titolo di corrispettivo della fornitura di due partite di mattonelle di carbone vegetale. L’opponente rappresentò di non dovere alcuna somma perché si era verificata l’autocombustione delle mattonelle immagazzinate nel suo deposito, con conseguente notevole danno e chiese, perciò, la risoluzione del contratto per inadempimento, ex art 1453 cod. civ., per esserle stato vendutoaliud pro alio e, cioè, bricchetti autoinfiammabili ; in via subordinata, propose eccezione di inadempimento ex art 1460 cod. civ.e domanda di risoluzione ex art.1490 e 1492 cod. civ. per vizi e difetti della merce; chiese pure la condanna dell’impresa opposta al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, a titolo contrattuale, ex art . 1453 e 1494 cod. civ. ovvero a titolo extracontrattuale, ex art 2043 cod. civ. , per i danni conseguenti all’incendio del fabbricato di sua proprietà; in estremo subordine, chiese che il credito fosse compensato con quanto a suo dire spettante. La convenuta chiamò in causa, in manleva, la società produttrice [OSCURATO:PERSONA] GMBHche non si costituì. 2. Con sentenza n. 422/2016, il Tribunale di Belluno rigettò l a domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento e , escluso l’inadempimento, confermò ildecreto ingiuntivo opposto. Ric. 2020n.22880 sez. S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 3 - In particolare, escluse ogni responsabilità della convenuta opposta per l’autocombustione del carbone vegetale oggetto del contratto di compravendita, poiché, sebbene sulla merce fosse stata apposta un’informativa indicante le modalità di stoccaggio e conservazione necessarie a scongiurare l’elevato rischio di autocombustione, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva seguito queste prescrizioni : le mattonelle erano state, infatti, sovrapposte l’une alle altre e immagazzinate ad elevate temperature, sicché si era innestato il processo di autocombustione; rimarcò che il sinistro si era verificato dopo alcuni giorni dalla consegna e che perciò era da escludersi che l’autocombustione fosse derivata dal mancato raffreddamento e stabilizzazione della merce all’origine. 3. Con sentenza n. 778/2020, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello di [OSCURATO:SOCIETA].: in particolare, per quel che qui rileva, sottolineò che la prova del corretto adempimento incombesse su Agritecnica convenuta; confermò, quindi, che non si configurava un’ipotesi di aliud pro alio ed escluse la responsabilità del venditore perché era stata resa un’accurata informativa sulle caratteristiche del prodotto e sulla infiammabilità per autocombustione e, dall’istruttoria espletata, era risultato che l’incendio era stato innescato proprio dalle non corrette condizioni di conservazione e stoccaggio; ciò stabilito, assorbì l’esame degli altri motivi di impugnazione. 4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Agritecnica di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per essersila Ric. 2020n.22880 sez. S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 4 - Corte d’appello limitata a riportare le medesime argomentazioni della sentenza appellata, senza esaminare le ragioni dei motivi di impugnazione e pur a vendo adottato un criterio di ripartizione dell’onere della prova opposto a quello applicatodal primo giudice; non avrebbe, inoltre, statuito sulle ulteriori censure concernenti, in particolare, l’inadempimento e i vizi della cosa venduta. 2. Con il secondomotivo, pure articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la ricorrente ha lamentato la mera apparenza della motivazione, perché la Corte , pur individuando correttamente il venditore quale onerato della prova dell’esatto adempimento, ha affermato che l’infiammabilità per autocombustione fosse caratteristica intrinseca delle mattonelle fornite, senza tuttavia indicare sul punto alcun riscontro probatorioo un presuppost o fattual e o logico giuridico, nonostante la relativa questione risultasse controversa tra le parti. 2.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha sostenuto che sussisterebbe un’ipotesi di aliud pro alio, perché le mattonelle consegnate, destinate ad uso domestico quale combustibile per stufe, non erano state «adeguatamente stabilizzate e raffreddate all’origine»; ciò avrebbe comportato la loro pericolosità e questa caratteristica non sarebbe affatto connaturata al prodotto che, infatti, non sarebbe qualificato come pericoloso dalla direttiva 67/548/CE. La Corte d’appello ha, anche richiamando la motivazione del Tribunale, ritenuto di dover escludere ogni responsabilità del fornitore perché i bricchetti consegnati non erano stati conservati in magazzino secondo le indicazioni apposte sulle confezioni, in cui si segnalava la necessità di prestare attenzione a che le mattonelle e il loro imballo dovessero essere asciutti e freddi, che il depositodovesse avvenire in Ric. 2020n.22880 sez. S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 5 - locali ben areati e che dovesse essere assicurata la circolazione dell'aria, per prevenire la «possibilità di infiammazione spontanea a causa di stoccaggio inadeguato»; ha ricavato la violazione di queste prescrizioni dalle prove orali da cui era emerso che i Vigili del Fuoco intervenuti in occasione dell’incendio avevano accertato l’assenza del certificato di prevenzione incendi, le porte di sicurezza chiuse e le finestre chiuse nel capannone in cemento ove erano conservati i bricchetti. 2.1.1. Ciò posto, questa Corte ha precisato che sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Sez. 2, n. 13214 del 14/05/2024, con numerosi richiami). Ciò accadequando le caratteristiche riscontrate del bene abbiano inciso sull’andella sua natura, determinando la funzionale e assoluta inidoneità ad assolvere la destinazione economico-sociale promessa e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. Il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) o la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 cod. civ.) presuppongono, invece,proprio l’appartenenza della cosa al genere pattuito, implicando il primo l’inidoneitàall’uso suo proprio o un ’ apprezzabile diminuzione di valore e, la seconda,l’appartenza della cosa a un tipo o a una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell’ambito dello stesso genere. La vendita di aliud pro alio, allora,come chiarito da questa Corte, dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ. perché Ric. 2020n.22880 sez. S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 6 - presuppone che la causa concreta che aveva giustificato l’atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale) e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa(Cass. 13214/24 cit.). In tal senso, nella specie, la Corte d’appello e, prima ancora, il Tribunale, hanno rimarcato che i mattoncini di carbone vegetaleproprio in quanto destinati ad essere utilizzati quali combustibile, dovevano necessariamente avere la «caratteristica intrinseca» (così in sentenza), di essere infiammabili,sicché è stata esclusa la consegna di aliud pro alio. La diversa questione della sussistenza di vizi della merce quali la mancata stabilizzazione e il non adeguato raffreddamento all’origine, come dedotti dall’acquirente, è stata, poi, superata dal Giudice del merito, in primo e in secondo grado, con la ricostruzione della causa della perdita del bene, individuata quale fattore sopravvenuto escludente nella inosservanza delle istruzioni di stoccaggio. 2.2. Così ricostruita, la motivazione non risulta né apparente, né intrinsecamente contraddittoria, cosicché non sussiste la lamentata nullità ex art. 132 cod. proc. civ.: questa Corte ha, infatti, costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza Ric. 2020n.22880 sez. S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 7 - assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022). Nella specie, come detto, il ragionamento che sorregge la pronuncia di merito risulta comprensibile e coerente. 2.3. Neppure può ravvisarsi la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su uno dei motivi di appello: dopo aver escluso, come detto, la configurabilità di un’ipotesi di aliud pro alio, la Corte territoriale ha individuato quale causa sopravvenuta determinante dell’incendio la violazione, da parte dell’attore acquirente, delle regole prescritte per lo stoccaggio dell’oggetto compravendutoe ha in conseguenza negato una corresponsabilità del venditoree la rilevanza degli asseriti vizi. In tal senso, ha esplicitamente dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di appello dal secondo al quinto. Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l’ipotesi della decisione implicita di una questione, seppure in difetto di una specifica trattazione, conseguente alla sua incompatibil ità con la soluzione adottata: in tale ipotesi la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è sindacabile da questa Corte non in quanto omessa Ric. 2020n.22880 sez. S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 8 - pronuncia bensì per difetto di motivazione o per violazione di legge , sempreché risulti utilmente censurata anche quale decisione inespressa(cfr. Sez. 3 , n. 12131 del 08/05/2023 ). 2.4. Ebbene, nella specie la individuazione della causa escludente costituisce un giudizio di fattonon più sindacabile da questa Corte per essere inammissibile lacensura ex n. 5 perché preclusa ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ.: la norma è applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2016 ed è stato rigettato sulla base dello stesso iter logico del primo Giudice, sicché ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; l’inammissibilità, peraltro, ricorre non soltanto quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 -2, n. 7724 del 09/03/2022). In tal senso, èinammissibile per mancanza di specificità il profilo relativo alla conformità del bene alla direttiva 67/548/CE: di là del richiamo normativo come formulato in appello, dalla sentenza impugnata, invero, la questionenon risulta trattata nelle fasi di merito ed è, perciò, preclusa in questa sede di legittimità. 2.5. Inammissibile è, poi, la censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: per dedurla, infatti, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di Ric. 2020n.22880 sez. S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 9 - convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020). 3. Con il terzomotivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., lasocietà ha nuovamente prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appelloritenuto assolto l’onere probatorio in capo al venditore soltanto con l’apposizione dell ’avvertenza del rischio di infiammazione spontanea. 3.1. Il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio decidendi. La Corte d’appello ha, come detto, individuato la causa della perdita del bene nello stesso comportamento incauto dell’acquirente,escludendo a priori la sussistenza dei presupposti della risoluzione per aliud pro alioper le ragioni già evidenziate al punto 2.1. e, quindi, anche la rilevanza degli asseriti vizi di qualità, per la prevalenza causale del difetto di stoccaggio: in tal senso, allora, non ricorre alcuna delle violazioni di legge denunciatee la censura si risolve in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, preclusa inqueta sede di legittimità. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., invero, si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichéin questo caso è invece prospettato un erroneo apprezzamento sull'esito della prova ; quest’ultimovizio, tuttavia, è sindacabile in sede di legittimità sol tanto ex n. 5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , purché non ricorra, come nella specie, la preclusione da «doppia conforme» (v. precedente punto 2.4). Ric. 2020n.22880 sez. S2 - ud. 26 - 3 - 20 2 5 - 10 - 4. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di Agritecnica di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di Agritecnica di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr
Decreto Cassazione n. 33623/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris