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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38833/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa.

Si contestava al Colnaghi di avere incassato dalla parte civile la somma di 55.000 euro contrattando la vendita di un immobile che non era nella sua disponibilità.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: i giudici di merito avrebbero condannato il ricorrente rilevando una attività decettiva non contestata, ovvero il fatto che il ricorrente si era proposto falsamente come "proprietario" dell'immobile compravenduto.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito una esaustiva risposta alle allegazioni difensive contenute nella prima impugnazione, dirette a dimostrare la reale disponibilità dell'appartamento compravenduto in capo al ricorrente (si faceva riferimento alla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che faceva espresso riferimento all'appartamento in questione e si ribadiva la verosimiglianza della tesi alternativa proposta dalla difesa, ovvero il mutamento degli accordi tra la società del ricorrente e la Continental project s.r.I.).

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Violazione di legge: il ricorrente era stato condannato al pagamento di una provvisionale pari all'importo versato dalla parte civile, nonostante questa si fosse insinuata nel passivo fallimentare della [OSCURATO:PERSONA], circostanza che avrebbe duplicato il risarcimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con specifico riguardo alla identificazione di attività decettiva che non sarebbe contestata nel capo di imputazione è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la circostanza che il Colnaghi avesse effettuato la compravendita di un immobile del quale non aveva la proprietà è descritta in modo compiuto nel capo di imputazione dove si contesta espressamente che questi «riceveva 50.000 euro a titolo di caparra confirmatoria di un appartamento di proprietà "altrui"», macro-condotta alla cui contestazione seguiva la specificazione delle precise attività decettive funzionali ad indurre nelle persone offese la falsa rappresentazione che egli fosse il promissario acquirente dell'immobile.

Non si rinviene dunque nessun difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto; del pari non emergono profili indicativi della lesione del diritto di difesa, considerato che il ricorrente ha predisposto nel corso di tutta la progressione processuale una strategia difensiva specificamente mirata a dimostrare la effettiva proprietà dell'immobile.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame la Corte di appello, confermando la analoga valutazione effettuata dal Tribunale, rilevava che dai documenti acquisiti emergeva che la ditta dell'imputato aveva concluso un contratto preliminare relativo ad unità immobiliari tra le quali "non" era compresa l'Unita A01 e che, quando tale unità è stata offerta in vendita agli offesi - in data 11 luglio 2012 - la ditta dell'imputato non ne aveva la proprietà né vantava diritti reale o obbligatori (pag. 11 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

1.3. Il motivo con il quale si contesta la legittimità del diniego delle attenuanti generiche è inammissibile.Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01 Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello denegava il beneficio sanzionatorio ritenendo ostativo il precedente vantato e l'intensità del dolo emergente dalle modalità prolungate della condotta (pag. 12 della sentenza impugnata). 1.4 Anche l'ultimo motivo di ricorso che contesta la inflizione di una provvisionale nonostante l'insinuazione degli offesi nel passivo del fallimento della ditta del Colnaghi è manifestamente infondato.

In via preliminare il collegio ribadisce che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014 - dep. 03/12/2014, P.C. e G, Rv. 261536; Sez.

U, n. 2246 del 19/12/1990 - dep. 19/02/1991, Capelli, Rv. 18672201).

A ciò si aggiunge, come legittimamente rilevato dalla Corte di appello (pag. 13 della sentenza impugnata), che l'insinuazione nel passivo del fallimento della società, e la correlata partecipazione alla procedura concorsuale, non osta alla azione civile (in questo caso proposta nell'ambito del procedimento penale) nei confronti della persona fisica autrice della condotta delittuosa che ha cagionato il danno. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa. Si contestava al Colnaghi di avere incassato dalla parte civile la somma di 55.000 euro contrattando la vendita di un immobile che non era nella sua disponibilità. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: i giudici di merito avrebbero condannato il ricorrente rilevando una attività decettiva non contestata, ovvero il fatto che il ricorrente si era proposto falsamente come "proprietario" dell'immobile compravenduto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito una esaustiva risposta alle allegazioni difensive contenute nella prima impugnazione, dirette a dimostrare la reale disponibilità dell'appartamento compravenduto in capo al ricorrente (si faceva riferimento alla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che faceva espresso riferimento all'appartamento in questione e si ribadiva la verosimiglianza della tesi alternativa proposta dalla difesa, ovvero il mutamento degli accordi tra la società del ricorrente e la Continental project s.r.I.). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione di legge: il ricorrente era stato condannato al pagamento di una provvisionale pari all'importo versato dalla parte civile, nonostante questa si fosse insinuata nel passivo fallimentare della [OSCURATO:PERSONA], circostanza che avrebbe duplicato il risarcimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con specifico riguardo alla identificazione di attività decettiva che non sarebbe contestata nel capo di imputazione è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la circostanza che il Colnaghi avesse effettuato la compravendita di un immobile del quale non aveva la proprietà è descritta in modo compiuto nel capo di imputazione dove si contesta espressamente che questi «riceveva 50.000 euro a titolo di caparra confirmatoria di un appartamento di proprietà "altrui"», macro-condotta alla cui contestazione seguiva la specificazione delle precise attività decettive funzionali ad indurre nelle persone offese la falsa rappresentazione che egli fosse il promissario acquirente dell'immobile. Non si rinviene dunque nessun difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto; del pari non emergono profili indicativi della lesione del diritto di difesa, considerato che il ricorrente ha predisposto nel corso di tutta la progressione processuale una strategia difensiva specificamente mirata a dimostrare la effettiva proprietà dell'immobile. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello, confermando la analoga valutazione effettuata dal Tribunale, rilevava che dai documenti acquisiti emergeva che la ditta dell'imputato aveva concluso un contratto preliminare relativo ad unità immobiliari tra le quali "non" era compresa l'Unita A01 e che, quando tale unità è stata offerta in vendita agli offesi - in data 11 luglio 2012 - la ditta dell'imputato non ne aveva la proprietà né vantava diritti reale o obbligatori (pag. 11 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.3. Il motivo con il quale si contesta la legittimità del diniego delle attenuanti generiche è inammissibile.Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01 Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello denegava il beneficio sanzionatorio ritenendo ostativo il precedente vantato e l'intensità del dolo emergente dalle modalità prolungate della condotta (pag. 12 della sentenza impugnata). 1.4 Anche l'ultimo motivo di ricorso che contesta la inflizione di una provvisionale nonostante l'insinuazione degli offesi nel passivo del fallimento della ditta del Colnaghi è manifestamente infondato. In via preliminare il collegio ribadisce che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014 - dep. 03/12/2014, P.C. e G, Rv. 261536; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 - dep. 19/02/1991, Capelli, Rv. 18672201). A ciò si aggiunge, come legittimamente rilevato dalla Corte di appello (pag. 13 della sentenza impugnata), che l'insinuazione nel passivo del fallimento della società, e la correlata partecipazione alla procedura concorsuale, non osta alla azione civile (in questo caso proposta nell'ambito del procedimento penale) nei confronti della persona fisica autrice della condotta delittuosa che ha cagionato il danno. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00
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