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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 27616/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2350/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16921/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE di SORVEGLIANZA di NAPOLI con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del GIUDICE di SORVEGLIANZA di TORINOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Torino e trasmettersi gli atti a tale Ufficio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e, per l’effetto, ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino, relativamente alla richiesta presentata dal Pubblico ministero, avente ad oggetto la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria di euro quattrocento di multa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Livorno del 18/11/2011, confermata dalla Corte di appello di Firenze in data 29/05/2012 e passata in giudicato il 29/09/2012.

1.1. Con ordinanza del 17/02/2025, il Magistrato di sorveglianza di Torino ha declinato a sua volta la competenza territoriale, in ordine alla sopra indicata domanda ed ha disposto restituirsi gli atti al Pubblico ministero, per le ricerche in ordine al domicilio effettivo del condannato.

1.2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha denunciato conflitto negativo di competenza ed ha trasmesso gli atti a questa Corte, chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino.

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino.

Non può trovare applicazione l’art. 677 primo comma cod. pen., dato che – al momento della richiesta presentata dal Pubblico ministero, in data 06/06/2022 - il condannato si trovava in stato di libertà.

Si deve applicare, dunque, la previsione di cui al secondo comma della medesima disposizione codicistica, dovendosi prendere atto del fatto che l’interessato risiede in Torino; in ogni caso, pur a voler ritenere tale indicazione priva di effettività, deve farsi riferimento al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27616/2025 Roma, lì, 28/07/2025 domicilio del condannato, elemento che - al pari della residenza – è contemplato dalla norma sopra richiamata.

Sul punto, può affermarsi con certezza che il condannato abbia stabilito il proprio domicilio nel Comune di Alpignano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza; l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto - formalmente manifestato - di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile, senza l'intervento di questa Corte.

Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino.

2. Come già sintetizzato in parte narrativa, il conflitto trae origine dalla richiesta di sostituzione in libertà controllata, relativa a una pena pecuniaria pari a euro quattrocento di multa.

Tale richiesta è stata, in prima battuta, rivolta al Magistrato di sorveglianza di Napoli, il quale – con provvedimento risalente al 30 novembre 2022 – ha declinato la propria competenza, ordinando la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino.

Quest’ultimo si è parimenti dichiarato incompetente, ma - piuttosto che sollevare immediatamente conflitto negativo di competenza, come sarebbe stato invece corretto - ha restituito gli atti al Pubblico ministero.

Pervenuti gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, vi è stato un nuovo inoltro – anche per l’eventuale proposizione di conflitto - al Magistrato di sorveglianza di Napoli; il conflitto negativo, infine, è stato sollevato mediante l’ordinanza indicata in epigrafe.

2.1. Non vi è chi non rilevi come - allorquando è stata proposta la richiesta di conversione, ossia nell’anno 2022 - il condannato si trovasse nella condizione di libero, essendone iniziata la detenzione solo nell’anno 2024.

Occorre far riferimento, allora, alla regola dettata dal secondo comma dell’art. 677 cod. proc. pen. (utilizzo del criterio della residenza o del domicilio, ai fini dell’individuazione del giudice competente).

Pacifico è poi che il condannato risieda in provincia di Torino sin dal 2013; apprezzabile per tabulas, inoltre, è il fatto che il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] si trovi in provincia di Torino, segnatamente in Alpignano (ciò è evincibile dalla dichiarazione dallo stesso resa al momento dell’ingresso in carcere, già nel 2024).

2.2. È incongruo il richiamo operato dal Magistrato di sorveglianza di Torino all’art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689, per una duplice ragione.

In primo luogo, tale norma è stata novellata dall’art. 71, comma 1, lett. gg) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, assumendo l’attuale veste, secondo la quale: ‹‹Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e

69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale››.

Prima della modifica operata dalla succitata riforma cd.

Cartabia, peraltro, questa Corte si era pronunciata sullo specifico tema, ritenendo già abrogato il precedente testo dell’art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689 (si veda Sez. 1, n. 4392 del 08/01/2020, MS di Alessandria, Rv. 278160, in motivazione; si veda, soprattutto, il dictum di Sez. 1, n. 50971 del 28/09/2018, MS di Avellino, Rv. 274516 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di conversione delle pene pecuniarie, il criterio attributivo della competenza per territorio corrisponde a quello enunciato dal primo comma dell'art. 677 cod. proc. pen., la cui estensione copre tanto la pronuncia dell'ordine di conversione, quanto l'individuazione delle modalità esecutive››).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino, al quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2350/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16921/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE di SORVEGLIANZA di NAPOLI con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del GIUDICE di SORVEGLIANZA di TORINOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Torino e trasmettersi gli atti a tale Ufficio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e, per l’effetto, ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino, relativamente alla richiesta presentata dal Pubblico ministero, avente ad oggetto la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria di euro quattrocento di multa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Livorno del 18/11/2011, confermata dalla Corte di appello di Firenze in data 29/05/2012 e passata in giudicato il 29/09/2012. 1.1. Con ordinanza del 17/02/2025, il Magistrato di sorveglianza di Torino ha declinato a sua volta la competenza territoriale, in ordine alla sopra indicata domanda ed ha disposto restituirsi gli atti al Pubblico ministero, per le ricerche in ordine al domicilio effettivo del condannato. 1.2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha denunciato conflitto negativo di competenza ed ha trasmesso gli atti a questa Corte, chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino. Non può trovare applicazione l’art. 677 primo comma cod. pen., dato che – al momento della richiesta presentata dal Pubblico ministero, in data 06/06/2022 - il condannato si trovava in stato di libertà. Si deve applicare, dunque, la previsione di cui al secondo comma della medesima disposizione codicistica, dovendosi prendere atto del fatto che l’interessato risiede in Torino; in ogni caso, pur a voler ritenere tale indicazione priva di effettività, deve farsi riferimento al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27616/2025 Roma, lì, 28/07/2025 domicilio del condannato, elemento che - al pari della residenza – è contemplato dalla norma sopra richiamata. Sul punto, può affermarsi con certezza che il condannato abbia stabilito il proprio domicilio nel Comune di Alpignano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza; l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto - formalmente manifestato - di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile, senza l'intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino. 2. Come già sintetizzato in parte narrativa, il conflitto trae origine dalla richiesta di sostituzione in libertà controllata, relativa a una pena pecuniaria pari a euro quattrocento di multa. Tale richiesta è stata, in prima battuta, rivolta al Magistrato di sorveglianza di Napoli, il quale – con provvedimento risalente al 30 novembre 2022 – ha declinato la propria competenza, ordinando la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino. Quest’ultimo si è parimenti dichiarato incompetente, ma - piuttosto che sollevare immediatamente conflitto negativo di competenza, come sarebbe stato invece corretto - ha restituito gli atti al Pubblico ministero. Pervenuti gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, vi è stato un nuovo inoltro – anche per l’eventuale proposizione di conflitto - al Magistrato di sorveglianza di Napoli; il conflitto negativo, infine, è stato sollevato mediante l’ordinanza indicata in epigrafe. 2.1. Non vi è chi non rilevi come - allorquando è stata proposta la richiesta di conversione, ossia nell’anno 2022 - il condannato si trovasse nella condizione di libero, essendone iniziata la detenzione solo nell’anno 2024. Occorre far riferimento, allora, alla regola dettata dal secondo comma dell’art. 677 cod. proc. pen. (utilizzo del criterio della residenza o del domicilio, ai fini dell’individuazione del giudice competente). Pacifico è poi che il condannato risieda in provincia di Torino sin dal 2013; apprezzabile per tabulas, inoltre, è il fatto che il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] si trovi in provincia di Torino, segnatamente in Alpignano (ciò è evincibile dalla dichiarazione dallo stesso resa al momento dell’ingresso in carcere, già nel 2024). 2.2. È incongruo il richiamo operato dal Magistrato di sorveglianza di Torino all’art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689, per una duplice ragione. In primo luogo, tale norma è stata novellata dall’art. 71, comma 1, lett. gg) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, assumendo l’attuale veste, secondo la quale: ‹‹Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale››. Prima della modifica operata dalla succitata riforma cd. Cartabia, peraltro, questa Corte si era pronunciata sullo specifico tema, ritenendo già abrogato il precedente testo dell’art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689 (si veda Sez. 1, n. 4392 del 08/01/2020, MS di Alessandria, Rv. 278160, in motivazione; si veda, soprattutto, il dictum di Sez. 1, n. 50971 del 28/09/2018, MS di Avellino, Rv. 274516 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di conversione delle pene pecuniarie, il criterio attributivo della competenza per territorio corrisponde a quello enunciato dal primo comma dell'art. 677 cod. proc. pen., la cui estensione copre tanto la pronuncia dell'ordine di conversione, quanto l'individuazione delle modalità esecutive››). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino, al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27616/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris