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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 44139/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava, con diversa motivazione, l'anteriore ordinanza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato l'istanza con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato condannato in esito al giudizio abbreviato, sollecitava -ora per allora- la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, per decorso del termine di fase relativo alle indagini preliminari.

1.1. La misura cautelare, in fase di indagini, era stata applicata dal medesimo Tribunale di Bologna, su appello cautelare del Pubblico ministero, in data 4 settembre 2019, in ordine ai reati di tentato omicidio premeditato e di detenzione di sostanza stupefacente, ex art. 73, comma 1, del relativo T.U.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, Vinci aveva optato per il rito abbreviato e vi era stato ammesso il 9 giugno 2020.

In data 2 febbraio 2021 era stata pronunciata la relativa sentenza di condanna, sopra Menzionata, previa derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di tentata lesione personale aggravata.

Vinci era stato tuttavia privato della libertà personale sin dal 7 luglio 2019, in quanto arrestato, a [OSCURATO:PERSONA], nella flagranza del reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., e dal 9 luglio 2019 si trovava, secondo quanto disposto dal G.i.p. del Tribunale di Sciacca, in arresti domiciliari per tale reato.

Sul presupposto che le due condotte sanzionate dal T.U. stup. fossero tra loro in rapporto di connessione qualificata, per identità di disegno criminoso, e che quella anteriormente commessa in territorio di [OSCURATO:PERSONA] fosse già desumibile dagli atti in possesso del G.i.p. di Sciacca allorché questi aveva applicato la misura cautelare, la difesa aveva invocato, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., la retrodatazione al 9 luglio 2019 del termine di fase relativo alle indagini preliminari del procedimento penale reggiano, sostenendo che detto termine, pari a sei mesi, ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. pen., fosse così scaduto anteriormente all'emissione dell'ordinanza che aveva disposto il giudizio abbreviato.

1.2. Il Tribunale, nel decidere il nuovo appello cautelare, disattendeva tale prospettazione, negando sia l'identità di disegno criminoso (e, quindi, la connessione qualificata ex art. 297 cod. proc. pen.) sia, comunque, la possibilità di desumere dagli atti del procedimento saccense i gravi indizi di colpevolezza dei fatti anteriormente commessi.

Il Tribunale osservava inoltre che, anche ad ammettere la retrodatazione, il termine di fase delle indagini preliminari era pari ad un anno - applicandosi, con riferimento ad entrambi i reati contestati nel provvedimento di rigore (il tentato omicidio, derubricato solo in sentenza in tentata lesione personale, e la violazione dell'art. 73, comma 1, T.U. stup.), l'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen. - sicché il termine stesso, anche a prescindere dalla sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica, non era affatto scaduto alla data del 9 giugno 2020, di intervenuta ammissione dell'imputato al rito abbreviato.

2. Avverso la decisione così argomentata [OSCURATO:PERSONA], munito di rituale assistenza difensiva, ricorre per cassazione, sulla base di unico motivo in cui denuncia violazione della legge processuale.

Secondo il ricorrente, la sentenza pronunciata dal G.u.p. di [OSCURATO:PERSONA] conteneva elementi per ritenere la continuazione tra le condotte, sanzionate dal T.U. stup., addebitate nelle diverse sedi giudiziarie, sussistendo dunque tra di loro connessione qualificata; né poteva ragionevolmente negarsi che l'Autorità giudiziaria saccense, allorché emise il provvedimento restrittivo di sua competenza, avesse contezza dell'indagine reggiana e dei fatti che ne formavano oggetto.

La riqualificazione dell'omicidio tentato in lesione personale tentata, operata nella citata sentenza, non poteva, inoltre, non rivestire rilievo retrospettivo, quanto meno con riferimento al termine della fase intercorrente tra il provvedimento ammissivo del rito abbreviato e la pronuncia della relativa sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nell'istanza di scarcerazione per decorrenza termini, presentata al G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la difesa aveva unicamente dedotto il superamento -ora per allora- del termine di fase delle indagini preliminari, disciplinato dall'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Le argomentazioni spese dal giudice a quo, per negare tale superamento, sono ineccepibili, almeno quanto al fatto che detto termine fosse pari ad un anno e non fosse pertanto decorso, anche ad ammettere la retrodatazione del termine ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., alla data del provvedimento ammissivo del rito abbreviato.

Viene infatti in rilievo la fattispecie di cui al n. 3) del comma 1, lett. a), art. 303, citato, tanto con riferimento al reato in materia di stupefacenti (la cui pena edittale massima eguaglia i venti anni di reclusione), che con riferimento al tentato omicidio premeditato (reato punito nel massimo con ventiquattro anni di reclusione, e comunque compreso nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, del codice, avente pena massima superiore a sei anni).

E' evidente, a quest'ultimo riguardo, che la derubricazione operata in sentenza - da omicidio tentato a lesione personale tentata - non può spiegare effetti sul termine di una fase, quella delle indagini, antecedentemente conclusa a seguito dell'emissione dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e in cui si erà proceduto per l'ipotesi di reato più grave.

Restano così assorbite le censure, inerenti la mancata applicazione dell'art.297 cod. proc. pen. 3.

La riqualificazione dell'omicidio tentato in lesione personale tentata poteva effettivamente assumere rilievo, quanto alla determinazione del termine di custodia cautelare della fase intercorrente tra il provvedimento annmissivo del rito abbreviato e la pronuncia della sentenza corrispondente, che la riqualificazione aveva operato; termine regolato dall'art. 303, comma 1, lett. b- bis), cod. proc. pen.

L'eventuale superamento di questo diverso termine, come già evidenziato, non formava però oggetto dell'istanza di scarcerazione avanzata dinanzi al giudice di merito Il tema è stato posto, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione, e tale rilevo ne giustifica la conclusiva declaratoria di inammissibilità.

4. Ad essa consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 'del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle,' n i spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Lassa i delle . c • i ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava, con diversa motivazione, l'anteriore ordinanza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato l'istanza con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato condannato in esito al giudizio abbreviato, sollecitava -ora per allora- la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, per decorso del termine di fase relativo alle indagini preliminari. 1.1. La misura cautelare, in fase di indagini, era stata applicata dal medesimo Tribunale di Bologna, su appello cautelare del Pubblico ministero, in data 4 settembre 2019, in ordine ai reati di tentato omicidio premeditato e di detenzione di sostanza stupefacente, ex art. 73, comma 1, del relativo T.U. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, Vinci aveva optato per il rito abbreviato e vi era stato ammesso il 9 giugno 2020. In data 2 febbraio 2021 era stata pronunciata la relativa sentenza di condanna, sopra Menzionata, previa derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di tentata lesione personale aggravata. Vinci era stato tuttavia privato della libertà personale sin dal 7 luglio 2019, in quanto arrestato, a [OSCURATO:PERSONA], nella flagranza del reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., e dal 9 luglio 2019 si trovava, secondo quanto disposto dal G.i.p. del Tribunale di Sciacca, in arresti domiciliari per tale reato. Sul presupposto che le due condotte sanzionate dal T.U. stup. fossero tra loro in rapporto di connessione qualificata, per identità di disegno criminoso, e che quella anteriormente commessa in territorio di [OSCURATO:PERSONA] fosse già desumibile dagli atti in possesso del G.i.p. di Sciacca allorché questi aveva applicato la misura cautelare, la difesa aveva invocato, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., la retrodatazione al 9 luglio 2019 del termine di fase relativo alle indagini preliminari del procedimento penale reggiano, sostenendo che detto termine, pari a sei mesi, ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. pen., fosse così scaduto anteriormente all'emissione dell'ordinanza che aveva disposto il giudizio abbreviato. 1.2. Il Tribunale, nel decidere il nuovo appello cautelare, disattendeva tale prospettazione, negando sia l'identità di disegno criminoso (e, quindi, la connessione qualificata ex art. 297 cod. proc. pen.) sia, comunque, la possibilità di desumere dagli atti del procedimento saccense i gravi indizi di colpevolezza dei fatti anteriormente commessi. Il Tribunale osservava inoltre che, anche ad ammettere la retrodatazione, il termine di fase delle indagini preliminari era pari ad un anno - applicandosi, con riferimento ad entrambi i reati contestati nel provvedimento di rigore (il tentato omicidio, derubricato solo in sentenza in tentata lesione personale, e la violazione dell'art. 73, comma 1, T.U. stup.), l'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen. - sicché il termine stesso, anche a prescindere dalla sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica, non era affatto scaduto alla data del 9 giugno 2020, di intervenuta ammissione dell'imputato al rito abbreviato. 2. Avverso la decisione così argomentata [OSCURATO:PERSONA], munito di rituale assistenza difensiva, ricorre per cassazione, sulla base di unico motivo in cui denuncia violazione della legge processuale. Secondo il ricorrente, la sentenza pronunciata dal G.u.p. di [OSCURATO:PERSONA] conteneva elementi per ritenere la continuazione tra le condotte, sanzionate dal T.U. stup., addebitate nelle diverse sedi giudiziarie, sussistendo dunque tra di loro connessione qualificata; né poteva ragionevolmente negarsi che l'Autorità giudiziaria saccense, allorché emise il provvedimento restrittivo di sua competenza, avesse contezza dell'indagine reggiana e dei fatti che ne formavano oggetto. La riqualificazione dell'omicidio tentato in lesione personale tentata, operata nella citata sentenza, non poteva, inoltre, non rivestire rilievo retrospettivo, quanto meno con riferimento al termine della fase intercorrente tra il provvedimento ammissivo del rito abbreviato e la pronuncia della relativa sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell'istanza di scarcerazione per decorrenza termini, presentata al G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la difesa aveva unicamente dedotto il superamento -ora per allora- del termine di fase delle indagini preliminari, disciplinato dall'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Le argomentazioni spese dal giudice a quo, per negare tale superamento, sono ineccepibili, almeno quanto al fatto che detto termine fosse pari ad un anno e non fosse pertanto decorso, anche ad ammettere la retrodatazione del termine ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., alla data del provvedimento ammissivo del rito abbreviato. Viene infatti in rilievo la fattispecie di cui al n. 3) del comma 1, lett. a), art. 303, citato, tanto con riferimento al reato in materia di stupefacenti (la cui pena edittale massima eguaglia i venti anni di reclusione), che con riferimento al tentato omicidio premeditato (reato punito nel massimo con ventiquattro anni di reclusione, e comunque compreso nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, del codice, avente pena massima superiore a sei anni). E' evidente, a quest'ultimo riguardo, che la derubricazione operata in sentenza - da omicidio tentato a lesione personale tentata - non può spiegare effetti sul termine di una fase, quella delle indagini, antecedentemente conclusa a seguito dell'emissione dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e in cui si erà proceduto per l'ipotesi di reato più grave. Restano così assorbite le censure, inerenti la mancata applicazione dell'art.297 cod. proc. pen. 3. La riqualificazione dell'omicidio tentato in lesione personale tentata poteva effettivamente assumere rilievo, quanto alla determinazione del termine di custodia cautelare della fase intercorrente tra il provvedimento annmissivo del rito abbreviato e la pronuncia della sentenza corrispondente, che la riqualificazione aveva operato; termine regolato dall'art. 303, comma 1, lett. b- bis), cod. proc. pen. L'eventuale superamento di questo diverso termine, come già evidenziato, non formava però oggetto dell'istanza di scarcerazione avanzata dinanzi al giudice di merito Il tema è stato posto, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione, e tale rilevo ne giustifica la conclusiva declaratoria di inammissibilità. 4. Ad essa consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 'del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle,' n i spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Lassa i delle . c • i ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter
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