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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32664/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Livorno e condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di furto (art. 624 cod. pen.), con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione e,tvcensurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

La Corte di appello ha offerto una motivazione adeguata e corretta in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità e sul punto ha argomentato circa l'abitualità del comportamento criminoso che non consente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., richiamando plurime condotte del ricorrente in relazione allo stesso reato contestato, ma anche ad altri reati contro il patrimonio o lucro genetici per reati di narcotraffico commessi per finalità di lucro e profitto commerciale (si veda pag. 7 e 8): sul punto il motivo non si confronta con la sentenza e non censura la valutazione della Corte, limitandosi a confrontarsi solo con i furti e la rapina, per altro comunque, per quanto risalenti, molteplici; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie tentato - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità specifica che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della refurtiva, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016): infatti, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), il che nel caso di specie risulta avvenuto secondo la Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta errata applicazione di legge e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in punto di misura della pena a che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 15 e 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

I Giudici hanno fornito idonea motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in virtù del corposo casellario giudiziario e dello status sistematico e abituale di realizzazione di reati, anche 2 tit,t1)• considerato l'arco temporale alquanto prolungato.

Motivazione non manifestamente illogico con la quale il ricorrente non si confronta (si veda pag. 15 e 16 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Livorno e condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di furto (art. 624 cod. pen.), con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione e,tvcensurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La Corte di appello ha offerto una motivazione adeguata e corretta in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità e sul punto ha argomentato circa l'abitualità del comportamento criminoso che non consente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., richiamando plurime condotte del ricorrente in relazione allo stesso reato contestato, ma anche ad altri reati contro il patrimonio o lucro genetici per reati di narcotraffico commessi per finalità di lucro e profitto commerciale (si veda pag. 7 e 8): sul punto il motivo non si confronta con la sentenza e non censura la valutazione della Corte, limitandosi a confrontarsi solo con i furti e la rapina, per altro comunque, per quanto risalenti, molteplici; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie tentato - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità specifica che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della refurtiva, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016): infatti, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), il che nel caso di specie risulta avvenuto secondo la Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta errata applicazione di legge e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in punto di misura della pena a che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 15 e 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). I Giudici hanno fornito idonea motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in virtù del corposo casellario giudiziario e dello status sistematico e abituale di realizzazione di reati, anche 2 tit,t1)• considerato l'arco temporale alquanto prolungato. Motivazione non manifestamente illogico con la quale il ricorrente non si confronta (si veda pag. 15 e 16 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.M
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