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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14361/2026

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entato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controVm [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.9492/2021 depositata il 27/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7984/2022Numero sezionale 4055/2026Numero di raccolta generale 14361/2026Data pubblicazione 15/05/2026La controversia trae origine dalla cartella di pagamento n.29620150035352973, notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]. di VincenzoMontanelli, in liquidazione, in data 7 settembre 2015, recante il recuperodell’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2011, per complessivi euro94.934,00, oltre sanzioni e interessi, emersa all’esito del controlloautomatizzato della dichiarazione, ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633del 1972 e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Palermo, impugnando parzialmente la cartella e chiedendo,in particolare, lo sgravio dell’IVA riferibile a operazioni ad esigibilitàdifferita ex art. 7 del d.l. n. 185 del 2008 (euro 20.239,46), nonchédell’IVA afferente a operazioni attive non incassate (euro 12.552,96).L’Agenzia delle entrate si costituiva, eccependo preliminarmentel’inammissibilità del ricorso per tardività e sostenendo che la notifica dellacartella era avvenuta il 7 settembre 2015, e non il 14 settembre 2015,come dedotto dalla contribuente, con conseguente decorso del termine dicui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; nel merito, confutava i motivi diricorso, rilevando, tra l’altro, che l’imposta risultava liquidata anche inrelazione alle operazioni ad esigibilità differita (rigo VE36) e che il c.d.“cash accounting” non era applicabile ratione temporis.

La CTP di Palermo,con sentenza n. 5953/6/2018, accoglieva parzialmente il ricorso:segnatamente, disattendeva l’eccezione di tardività per difetto di provadella data di notifica, riconosceva, in parte, la fondatezza della doglianzasull’IVA ad esigibilità differita e disponeva il ricalcolo dell’imposta e degliaccessori, mentre rigettava la domanda di sgravio per le operazioni nonincassate.Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, producendo, tra l’altro, la relatadi notifica della cartella; la società, nonostante la regolare notifica, non sicostituiva nel giudizio di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale della Sicilia, con sentenza n. 9492/12/2021, depositata il 27Numero registro generale 7984/2022Numero sezionale 4055/2026Numero di raccolta generale 14361/2026Data pubblicazione 15/05/2026ottobre 2021, rigettava l’appello, ritenendo tempestivo il ricorsointroduttivo in ragione della mancanza di prova dell’avviso di ricevimentodella raccomandata informativa, e confermava l’annullamento parzialedella cartella nella parte relativa all’IVA ad esigibilità differita (euro20.239,46), reputando provato il mancato incasso delle fatture recanti larelativa dicitura nei confronti di enti pubblici.Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 60, comma 1, lett. a) e b-bis), del d.P.R. n. 600 del1973, in relazione all’art. 139 c.p.c., deducendo che la CTR ha errato nelritenere non perfezionata la notificazione della cartella e, quindi, nelreputare tempestivo il ricorso introduttivo per la mancata produzionedell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, nonostante laconsegna dell’atto a persona diversa dal destinatario.Il primo motivo è fondato.La CTR ha ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo sul presupposto dellamancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandatainformativa successiva alla consegna dell’atto a soggetto diverso daldestinatario.

Tuttavia, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri attiche, per legge, devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messicomunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio ai sensi dell’art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, quando la consegnaavvenga al portiere ovvero, più in generale, a persona diversa daldestinatario, la notificazione deve essere seguita dalla spedizione dellaraccomandata informativa, ma si tratta di raccomandata informativasemplice e non con avviso di ricevimento, poiché la lett. b-bis) delmedesimo comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulterioriNumero registro generale 7984/2022Numero sezionale 4055/2026Numero di raccolta generale 14361/2026Data pubblicazione 15/05/2026specificazioni (Cass., Sez. 5, ord. n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662-01;conf.

Cass., Sez. 5, n. 2229 del 2020).

Ne consegue che l’eventualemancanza di prova dell’avviso di ricevimento della raccomandatainformativa non incide sul perfezionamento del procedimento notificatorio,essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione dell’avvisoinformativo, e che la CTR è incorsa in violazione di legge nel far dipenderela decorrenza del termine di impugnazione da un adempimento (A/R) nonrichiesto dalla disciplina applicabile.Nel caso di specie, essendo pacifica la consegna della cartella in data 7settembre 2015, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorreda tale data; pertanto, poiché il ricorso introduttivo è stato notificato il 13novembre 2015, esso risulta tardivo e va dichiarato inammissibile.

Lasentenza impugnata deve, quindi, essere cassata senza rinvio, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.Resta assorbito l’esame del secondo motivo, con il quale l’Agenzia delleentrate denuncia, in via subordinata, l’erroneità della statuizione di meritocon cui la CTR ha confermato l’annullamento parziale della cartella inrelazione all’IVA ad esigibilità differita, contestando la riconducibilità delleoperazioni al regime invocato e la ritenuta prova del mancato incasso dellefatture, anche in relazione alla non applicabilità, ratione temporis, del c.d.cash accounting.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo, conassorbimento del secondo.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto,la causa va decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilitàdell’originario ricorso del contribuente.Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate inrelazione ai tre gradi del giudizio, nei termini esplicitati in dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 7984/2022Numero sezionale 4055/2026Numero di raccolta generale 14361/2026Data pubblicazione 15/05/2026Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo diricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarainammissibile l’originario ricorso del contribuente.

Condanna quest’ultimoal pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.400,00 per ilprimo grado; in euro 3.900,00 per il grado d’appello; in euro 2.400,00 peril presente giudizio di legittimità, oltre eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controVm [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.9492/2021 depositata il 27/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7984/2022Numero sezionale 4055/2026Numero di raccolta generale 14361/2026Data pubblicazione 15/05/2026La controversia trae origine dalla cartella di pagamento n.29620150035352973, notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]. di VincenzoMontanelli, in liquidazione, in data 7 settembre 2015, recante il recuperodell’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2011, per complessivi euro94.934,00, oltre sanzioni e interessi, emersa all’esito del controlloautomatizzato della dichiarazione, ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633del 1972 e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Palermo, impugnando parzialmente la cartella e chiedendo,in particolare, lo sgravio dell’IVA riferibile a operazioni ad esigibilitàdifferita ex art. 7 del d.l. n. 185 del 2008 (euro 20.239,46), nonchédell’IVA afferente a operazioni attive non incassate (euro 12.552,96).L’Agenzia delle entrate si costituiva, eccependo preliminarmentel’inammissibilità del ricorso per tardività e sostenendo che la notifica dellacartella era avvenuta il 7 settembre 2015, e non il 14 settembre 2015,come dedotto dalla contribuente, con conseguente decorso del termine dicui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; nel merito, confutava i motivi diricorso, rilevando, tra l’altro, che l’imposta risultava liquidata anche inrelazione alle operazioni ad esigibilità differita (rigo VE36) e che il c.d.“cash accounting” non era applicabile ratione temporis. La CTP di Palermo,con sentenza n. 5953/6/2018, accoglieva parzialmente il ricorso:segnatamente, disattendeva l’eccezione di tardività per difetto di provadella data di notifica, riconosceva, in parte, la fondatezza della doglianzasull’IVA ad esigibilità differita e disponeva il ricalcolo dell’imposta e degliaccessori, mentre rigettava la domanda di sgravio per le operazioni nonincassate.Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, producendo, tra l’altro, la relatadi notifica della cartella; la società, nonostante la regolare notifica, non sicostituiva nel giudizio di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale della Sicilia, con sentenza n. 9492/12/2021, depositata il 27Numero registro generale 7984/2022Numero sezionale 4055/2026Numero di raccolta generale 14361/2026Data pubblicazione 15/05/2026ottobre 2021, rigettava l’appello, ritenendo tempestivo il ricorsointroduttivo in ragione della mancanza di prova dell’avviso di ricevimentodella raccomandata informativa, e confermava l’annullamento parzialedella cartella nella parte relativa all’IVA ad esigibilità differita (euro20.239,46), reputando provato il mancato incasso delle fatture recanti larelativa dicitura nei confronti di enti pubblici.Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi. La [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 60, comma 1, lett. a) e b-bis), del d.P.R. n. 600 del1973, in relazione all’art. 139 c.p.c., deducendo che la CTR ha errato nelritenere non perfezionata la notificazione della cartella e, quindi, nelreputare tempestivo il ricorso introduttivo per la mancata produzionedell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, nonostante laconsegna dell’atto a persona diversa dal destinatario.Il primo motivo è fondato.La CTR ha ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo sul presupposto dellamancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandatainformativa successiva alla consegna dell’atto a soggetto diverso daldestinatario. Tuttavia, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri attiche, per legge, devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messicomunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio ai sensi dell’art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, quando la consegnaavvenga al portiere ovvero, più in generale, a persona diversa daldestinatario, la notificazione deve essere seguita dalla spedizione dellaraccomandata informativa, ma si tratta di raccomandata informativasemplice e non con avviso di ricevimento, poiché la lett. b-bis) delmedesimo comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulterioriNumero registro generale 7984/2022Numero sezionale 4055/2026Numero di raccolta generale 14361/2026Data pubblicazione 15/05/2026specificazioni (Cass., Sez. 5, ord. n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662-01;conf. Cass., Sez. 5, n. 2229 del 2020). Ne consegue che l’eventualemancanza di prova dell’avviso di ricevimento della raccomandatainformativa non incide sul perfezionamento del procedimento notificatorio,essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione dell’avvisoinformativo, e che la CTR è incorsa in violazione di legge nel far dipenderela decorrenza del termine di impugnazione da un adempimento (A/R) nonrichiesto dalla disciplina applicabile.Nel caso di specie, essendo pacifica la consegna della cartella in data 7settembre 2015, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorreda tale data; pertanto, poiché il ricorso introduttivo è stato notificato il 13novembre 2015, esso risulta tardivo e va dichiarato inammissibile. Lasentenza impugnata deve, quindi, essere cassata senza rinvio, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.Resta assorbito l’esame del secondo motivo, con il quale l’Agenzia delleentrate denuncia, in via subordinata, l’erroneità della statuizione di meritocon cui la CTR ha confermato l’annullamento parziale della cartella inrelazione all’IVA ad esigibilità differita, contestando la riconducibilità delleoperazioni al regime invocato e la ritenuta prova del mancato incasso dellefatture, anche in relazione alla non applicabilità, ratione temporis, del c.d.cash accounting.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo, conassorbimento del secondo. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto,la causa va decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilitàdell’originario ricorso del contribuente.Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate inrelazione ai tre gradi del giudizio, nei termini esplicitati in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 7984/2022Numero sezionale 4055/2026Numero di raccolta generale 14361/2026Data pubblicazione 15/05/2026Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo diricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarainammissibile l’originario ricorso del contribuente. Condanna quest’ultimoal pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.400,00 per ilprimo grado; in euro 3.900,00 per il grado d’appello; in euro 2.400,00 peril presente giudizio di legittimità, oltre eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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