CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08045/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19857/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] A.S.L. TO3 in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GraziaMirabella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoSaltarelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-intimato-avverso la sentenza n. 101/2025 emessa dalla Corte d’appello di Torino il28/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19857/2025Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 8045/2026Data pubblicazione 01/04/2026Considerato che il difensore della parte ricorrente ha depositato in data 26marzo 2026 dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta;Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quarantadalla comunicazione della medesima proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele