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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 46762/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento e deposita copia dì documentazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 3/07/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di SALERNO in data 29/06/2016, aveva condannato MARINELLI Carmine a pena di giustizia per reati di violazione edilizia (capi a, b e c) e per danneggiamento (capo d), accertati a SALERNO il 9 settembre 2011.

La CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere per gli illeciti di cui ai primi tre capi, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena per il reato residuo di danneggiamento, confermando la sentenza di primo grado per il reato sub d).

2. MARINELLI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivi la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento alla istanza difensiva di acquisizione di fotografie dei luoghi, e la non colpevolezza dell'imputato, alla cui condotta il danneggiamento non sarebbe riconducibile.

3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato di danneggiamento è estinto per prescrizione intervenuta.

Posto infatti che la data di accertamento del reato è quella del 9/09/2011, il termine massimo di 7 a e 6 mesi è scaduto il 9/03/2019.

Il giudizio ha seguito davanti al TRIBUNALE le seguenti sospensioni: - 60 giorni per impedimento del difensore dal 14/01/2015; - un mese e 3 giorni per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali dal 26/05 al 29/06/2016; e davanti alla CORTE territoriale le seguenti sospensioni: - 60 giorni per impedimento del difensore dal 9/03/2018; - 5 mesi e 13 giorni per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali dal 9/10/2018 al 22/03/2019; - 14 giorni per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali dal 22/10 al 5/11/2019; - 7 giorni per impedimento del difensore dal 5 al 12/11/2019.

In tal modo si perviene alla data di maturazione del termine di prescrizione del 16/02/2020, che impedisce di tenere conto della sospensione Covid, ed è antecedente alla data di pronuncia in appello I motivi proposti non manifestano l'evidenza di cause di assoluzione prevalenti sulla sospensione.

Vanno confermate le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso il 9/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DAnenico Gallo ou-ek

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento e deposita copia dì documentazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 3/07/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di SALERNO in data 29/06/2016, aveva condannato MARINELLI Carmine a pena di giustizia per reati di violazione edilizia (capi a, b e c) e per danneggiamento (capo d), accertati a SALERNO il 9 settembre 2011. La CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere per gli illeciti di cui ai primi tre capi, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena per il reato residuo di danneggiamento, confermando la sentenza di primo grado per il reato sub d). 2. MARINELLI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivi la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento alla istanza difensiva di acquisizione di fotografie dei luoghi, e la non colpevolezza dell'imputato, alla cui condotta il danneggiamento non sarebbe riconducibile. 3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato di danneggiamento è estinto per prescrizione intervenuta. Posto infatti che la data di accertamento del reato è quella del 9/09/2011, il termine massimo di 7 a e 6 mesi è scaduto il 9/03/2019. Il giudizio ha seguito davanti al TRIBUNALE le seguenti sospensioni: - 60 giorni per impedimento del difensore dal 14/01/2015; - un mese e 3 giorni per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali dal 26/05 al 29/06/2016; e davanti alla CORTE territoriale le seguenti sospensioni: - 60 giorni per impedimento del difensore dal 9/03/2018; - 5 mesi e 13 giorni per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali dal 9/10/2018 al 22/03/2019; - 14 giorni per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali dal 22/10 al 5/11/2019; - 7 giorni per impedimento del difensore dal 5 al 12/11/2019. In tal modo si perviene alla data di maturazione del termine di prescrizione del 16/02/2020, che impedisce di tenere conto della sospensione Covid, ed è antecedente alla data di pronuncia in appello I motivi proposti non manifestano l'evidenza di cause di assoluzione prevalenti sulla sospensione. Vanno confermate le statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 9/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DAnenico Gallo ou-ek
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