CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33220/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo - che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato e la violazione degli artt. 624-bis cod. pen. e 533 cod. proc. pen. - e il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come violazione di domicilio - sono versati in fatto e generici poiché perorano un diverso apprezzamento del compendio probatorio (in ordine sia all'acquisizione di elementi dimostrativi dell'attribuzione del fatto all'imputato sia alla qualificazione di esso), reiterando il medesimo ordine allegazioni disattese dalla Corte di merito senza muovere rituali censure di legittimità al piano argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i