CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 15119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 09/05/2022 della Corte di appello di Ancona. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 3 giugno 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 336, 337, 612, comma secondo, cod. pen. nonché della contravvenzione di cui all'art. 4, I. 18 aprile 1975, n. 110, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei reati contestati e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine alla inconfigurabilità sia dei delitti sia della contravvenzione contestati, anche con riferimento all'elemento soggettivo. I giudici di appello respingevano altresì le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico e articolato motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza denunziando l'inosservanza di norme processuali con riguardo agli artt. 161, 162, 178 lett. c), 179, 185, 420-bis, 601 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 disp. att. cod. proc. pen., dal momento che la Corte territoriale ha ritenuto perfezionata la notificazione all'imputato del decreto di citazione avanti la medesima Corte, nonostante non ne sia mai stata neppure tentata la notifica presso la sorella dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], presso la quale egli aveva eletto domicilio con dichiarazione allegata all'atto di appello, indicando la stessa quale domiciliataria, in Giulianova (TE), via [OSCURATO:PERSONA], 1/c. Viceversa, il decreto di citazione per l'udienza del 10 marzo 2022 era inviato ai CC di [OSCURATO:PERSONA] (TE) che restituivano inevaso l'atto, rappresentando che la persona non era stata rintracciata ed allegando il verbale di vane ricerche effettuate in [OSCURATO:PERSONA] nella via [OSCURATO:PERSONA] ai numeri civici 155 e 166. Si procedeva quindi alla notifica del medesimo atto a mezzo PEC presso lo studio del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. All'udienza del 10 marzo 2022, la Corte rilevava la tardività della notifica e rinviava all'udienza del 9 maggio 2022 disponendo una nuova notifica sempre ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.Nel frattempo, i CC. di [OSCURATO:PERSONA] restituivano il decreto di citazione relativo all'udienza del 1° marzo 2022 notificato a mani proprie allo stesso [OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 2022. All'udienza celebrata il 9 maggio 2022, in assenza dell'imputato, la Corte emetteva la sentenza impugnata. Quindi, da un lato il decreto di citazione non è mai stato notificato all'imputato presso il domicilio eletto, né vi è mai stato tentativo di consegna presso il domiciliatario indicato; dall'altro, il decreto per l'udienza del 10 marzo 2022 è stato notificato dapprima presso lo studio del difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., indi personalmente all'imputato solo in epoca successiva, cioè il 17 aprile 2022. Si è quindi determinata una nullità assoluta non essendo l'imputato mai stato reso edotto in ordine alla data in cui si sarebbe celebrato il processo di appello. In data 28 febbraio 2023 sono pervenute conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui vengono riaffermati i motivi svolti nel ricorso. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dagli atti si evince infatti, che l'imputato era elettivamente domiciliato in Giulianova, via [OSCURATO:PERSONA] 1/c, presso la sorella, essendo allegata la elezione di domicilio all'atto di appello come, del resto, è indicato anche nell'intestazione della sentenza impugnata. Dagli allegati al ricorso emerge che la notifica per la citazione in appello non è stata effettuata presso il domicilio eletto, ma sono state effettuate ricerche e si è tentata la notifica presso l'ultimo indirizzo conosciuto, come se [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai eletto domicilio. Non risulta, quindi, alcun tentativo di notifica presso l'indirizzo che la stessa sentenza indica come quello di elezione di domicilio. Ne deriva che la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia non appare essere stata preceduta da una verifica dell'impossibilità di consegnare l'atto presso il luogo indicato come domicilio eletto. Il processo ha subito un rinvio dall'udienza del 1° marzo 2022 al 9 maggio 2022 per rinnovare la notifica, unicamente per ragioni di tardività e non in relazione alle modalità con cui era stata effettuata. Vero è che il 17 aprile 2022, la citazione è stata consegnata all'imputato a mani proprie (peraltro non presso il domicilio eletto, da quanto si comprende), ma l'atto notificatogli era comunque la citazione per l'udienza del 10 marzo 2022, nel corso della quale il processo era stato rinviato al 9 maggio 2022 proprio per rinnovare la notifica, non invece quella per la nuova udienza del 9 maggio 2022. 3. Si osserva che per considerare legittima la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è necessaria una rigorosa verifica della impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto; nei casi in cui tale verifica non sia stata effettuata si pone il problema di verificare se la notifica sostitutiva al difensore possa considerarsi "irregolare" o se, invece il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto imponga piuttosto di ritenere la notifica "mancante". Ritiene il collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra il vizio in esame come nullità assoluta. Nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione si assume la responsabilità della "idoneità" del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata al difensore nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo. Quando, come nel caso di specie, la notifica è effettuata presso il difensore di fiducia diventa rilevante accertare se è stata effettuata la "prima notifica personale" dato che in tal caso la procedura da applicare è quella prevista dall'art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen. Diversamente quando manchi la "prima notifica personale", quella mediata prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l'inidoneità del domicilio eletto: l'omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Si ribadisce infatti che la "conoscenza" effettiva, seppur mediata dell'atto ha efficacia sanante solo nei casi in cui la notifica sia "irregolare", e non in quelli in cui la notifica presso il domicilio eletto sia del tutto omessa (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palunnbo, Rv. 229541). La puntuale verifica della idoneità del luogo assume quindi una rilevanza centrale, dal mometno che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona "diversa" dall'imputato, ovvero in una omessa citazione (Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747). Nella fattispecie in esame non risulta dunque che sia stata effettuata una citazione valida nei confronti dell'imputato per l'udienza del 1° marzo 2022, né emerge che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto alcuna comunicazione per l'udienza del 9 maggio 2022, integrandosi così una nullità assoluta. 4. Alla luce delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza