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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 49271/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023 del Tribunale di Ferrara che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale era stato chiesto lo scioglimento del cumulo di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara del 21 ottobre 2020, affinché il Tribunale di Ferrara quale giudice dell'esecuzione richiedesse al giudice tutelare di Padova la chiusura della tutela a seguito dell'espiazione della condanna ad anni 5 di reclusione inflitta dal Tribunale di Ferrara in data 18.10.2018 con sentenza confermata alla Corte di appello di Bologna in data 13.9.2019, che prevedeva la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione non aveva considerato che, tra i reati in esecuzione, quello per il quale era stata comminata la pena accessoria dell'interdizione legale prevedeva una pena interamente eseguita, atteso che la pena accessoria sarebbe iniziata già in data 8 aprile 2016, quando aveva avuto inizio l'espiazione delle pene di cui al cumulo ed era possibile quindi imputare la pena accessoria alla pene già espiate rispetto alla pena totale di anni 10 e mesi 10 di reclusione con fine pena al 28.11.2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Opportunamente ha già spiegato il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, che la richiesta non poteva essere accolta, perché l'inizio della pena accessoria non poteva essere antecedente il momento in cui la pronuncia di condanna è divenuta definitiva (6 ottobre 2020).

Infatti, la sanzione dell'interdizione legale del condannato discende, ai sensi dell'art. 32 cod. pen., dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena principale dalla quale deriva.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023 del Tribunale di Ferrara che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale era stato chiesto lo scioglimento del cumulo di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara del 21 ottobre 2020, affinché il Tribunale di Ferrara quale giudice dell'esecuzione richiedesse al giudice tutelare di Padova la chiusura della tutela a seguito dell'espiazione della condanna ad anni 5 di reclusione inflitta dal Tribunale di Ferrara in data 18.10.2018 con sentenza confermata alla Corte di appello di Bologna in data 13.9.2019, che prevedeva la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione non aveva considerato che, tra i reati in esecuzione, quello per il quale era stata comminata la pena accessoria dell'interdizione legale prevedeva una pena interamente eseguita, atteso che la pena accessoria sarebbe iniziata già in data 8 aprile 2016, quando aveva avuto inizio l'espiazione delle pene di cui al cumulo ed era possibile quindi imputare la pena accessoria alla pene già espiate rispetto alla pena totale di anni 10 e mesi 10 di reclusione con fine pena al 28.11.2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Opportunamente ha già spiegato il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, che la richiesta non poteva essere accolta, perché l'inizio della pena accessoria non poteva essere antecedente il momento in cui la pronuncia di condanna è divenuta definitiva (6 ottobre 2020). Infatti, la sanzione dell'interdizione legale del condannato discende, ai sensi dell'art. 32 cod. pen., dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena principale dalla quale deriva. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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