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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11140/2026

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fesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. del difensore;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia n. 3259/3/2021, pubblicata il 15 dicembre 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanzerilevanti in questa sede, si osserva che la vicenda trae origine dall’avvisodi accertamento n.

TVM030403746 per l’importo complessivo di €.53.537,00 (euro cinquantatremilacinquecentotrentasette/00), ex art. 40Numero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972,notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nell’anno 2010 ed emessodall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Lecce.

Con tale attoimpositivo, l’amministrazione finanziaria accertò, per l’anno d’imposta2007, maggiori ricavi, per l’importo complessivo di €. 170.050,00 (eurocentosettantamilacinquanta/00), quale somma derivante dai versamenti eprelevamenti sui conti correnti bancari, a seguito di una verifica eseguitadalla Guardia di Finanza di Gallipoli e ultimata con il p.v.c., consegnato allaparte il 29 gennaio 2010.

Tale verifica venne sostenuta dalle indaginifinanziarie regolarmente autorizzate, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973e art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e che furono condotte nei confrontidella società e dei relativi amministratori e soci.L’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, rettificò: - il reddito d’impresadella società in €. 197.204,00 (eurocentonovantasettemiladuecentoquattro/00), avendo i soci optato per ilregime di tassazione in trasparenza; - il reddito di partecipazione delle duesocie, [OSCURATO:PERSONA] per €. 118.322,00 (eurocentodiciottomilatrecentoventidue/00) (quota del 60%) e [OSCURATO:PERSONA] €. 78.882,00 (euro settantottomilaottocentottantadue/00) (quota del40%) e le relative imposte dovute dagli medesimi soci.

Infine, accertò, acarico della società, un maggior volume d’affari per €. 129.905,00 (eurocentoventinovemilanovecentocinque/00), oltre ad IRAP [€. 7.567,00 (eurosettemilacinquecentosessantasette/00)] ed IVA [€.17.530,00 (eurodiciassettemilatrecentocinquanta/00)], oltre sanzioni e interessi.2.- La società contribuente impugnò l’atto impositivo, deducendo: a)difetto di motivazione dell’autorizzazione all’indagine finanziaria eviolazione della ragionevole durata della verifica; b) difetto di motivazionedell’avviso impugnato; c) illegittimità dell’inversione dell’onere della provarelativamente ai conti correnti intestati ai terzi (amministratore e soci); d)illegittimità dell’avviso di accertamento per non aver tenuto conto di unaragionevole quota di costi a fronte dei presunti maggiori ricavi e perassenza di prove; f) illegittimità dell’atto opposto per il ricorso alla dupliceNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026presunzione per fondare la prova; g) errore materiale-superficialitàdell’azione accertativa in quanto l’Agenzia delle Entrate non avevaproceduto all’annullamento parziale dell’atto in autotutela nonostante legiustificazioni e i documenti offerti dalla società e dai terzi.Il giudice di prime cure rigettò il ricorso, riconoscendo la correttezza ela legittimità dell’operato dell’amministrazione finanziaria e del relativonon accoglimento delle argomentazioni e dei motivi sollevati dalla societàricorrente, ritenendo che tutti i versamenti e i prelevamenti bancariaccertati non erano stati provati e giustificati adeguatamente eanaliticamente dalla società ricorrente come estranei all’attività dellasocietà, né in fase amministrativa e né in fase giudiziaria, in base alladocumentazione agli atti, incombendo alla stessa l’onere probatorio persuperare la presunzione legale di ricavi.3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contribuente,deducendo: 1) la nullità della sentenza per illegittimità dell’avviso diaccertamento per carenza dei poteri di firma per violazione degli artt. 42,commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 21-septies della l. n. 241 del1990, nuovo motivo, in relazione alla sottoscrizione dello stesso da partedella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], capo ufficio controlli, non appartenentealla carriera direttiva e con la dicitura a penna “con delega di fatto”, oltrealla firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], capo team; 2) l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnatarelativamente alla carenza assoluta di motivazione, mancanza di esamecritico dell’amministrazione finanziaria e violazione dell’art. 7 l. n. 212 del2000; 3) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dellasentenza impugnata relativamente alla riferibilità dei conti bancari dei terzi(amministratore e soci); 4) l’omessa e carente motivazione della sentenzaimpugnata per non aver motivato il diniego delle giustificazioni addotte,con violazione del principio del contradditorio; 5) l’omessa motivazionedella sentenza impugnata quanto all’illegittimità dell’atto per assenza diNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026prove e la violazione del divieto alla doppia presunzione per fondare laprova.Con la sentenza impugnata è stato respinto l’appello della contribuentein base alla seguente motivazione: «Inammissibile è il primo motivodell’appello che ha per oggetto un presunto difetto di sottoscrizione e didelega dell’avviso opposto, in quanto il predetto motivo è stato introdottoper la prima volta nel presente giudizio di appello, in violazione dell’art. 57del dec. lgs. n. 546/92. inoltre, la predetta eccezione di nullitàdell’accertamento deve essere eccepita in primo grado, a pena didecadenza, come disposto dall’art. 61, comma 2, del d.p.r. n.600/73 (cfr.:Cass. n.13126/2016, n. 18425/2018, n. 13087/2003).

Comunque, a parteche l’annotazione a mano riporta la sola dicitura "con delega di firma" e"non di fatto", l’Ufficio ha presentato, in questa fase del giudizio, idonea esufficiente documentazione in merito alla qualifica dirigenziale delfunzionario A. Rotello e alla regolare delega di firma alla medesima,provando la legittimità anche sotto tale profilo dell’opposto avviso diaccertamento.

Gli altri motivi dell’appello sono infondati e non possonoessere accolti. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa vizi di motivazione nellasentenza appellata in quanto il Giudice di prime cure ha motivato edillustrato adeguatamente l’iter logico seguito per pervenire alle propriedecisioni e conclusioni, sia per i versamenti che per i prelevamenti bancari,ed ha chiarito su quali prove ha fondato il proprio convincimento,affrontando e motivando puntualmente tutti i motivi del ricorso; pertanto,si può non concordare con essa, ma non è una motivazione apparente e/opriva di fondamento giuridico, in violazione dell’art.113 c.p.c., poiché nonsi pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cfr.: Cass. Sez.U.,n.22232/2016 e n.8053/2014).

Per giurisprudenza consolidata dilegittimità in materia di accertamenti bancari, come nel caso de quo, gravasul contribuente l’onere probatorio di superare la presunzione legalerelativa, posta dalle disposizioni normative, vigenti ratione temporis,dell’art. 32, 1 comma, n. 2 e 7, del d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 51, 2 comma,n.2 e 7, del d.p.r. n. 633/73 a favore dell’Erario, offrendo non una provaNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementidesumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioniimponibili, mediante indicazione specifica delle diverse cause giustificativedelle singole operazioni effettuate e della loro estraneità a fatti imponibili(cfr. ex multis: Cass. Sent., n.20958/2020; n.18419/2020; n.15161/2020;n.13505/2020; n.9909/2020).

Nella fattispecie in questione, la societàcontribuente non ha posto a base dei versamenti e prelevamenti bancarivalide argomentazioni probatorie e relative prove, per giustificare i suddettimovimenti bancari con i ricavi contabilizzati e dichiarati.

Quindi, indefinitiva, le argomentazioni e le prove dedotte ed offerte dalla societàappellante non sono state analitiche, precise e puntuali con riferimento aiversamenti e prelevamenti bancari che, pertanto, vanno considerati ricavie soggetti a tassazione, anche quelli dei conti dell’amministratore e dei sociche per presunzione si riferiscono alla società, tenendo conto de/lorovincolo familiare e lavorativo e assenza o irrilevanti di autonome fonti direddito, tutti elementi indiziati, come nel caso de quo (cfr.: Cass n.26768/2020, n.20118/2018). [OSCURATO:PERSONA] non ritiene leso il diritto didifesa in quanto la motivazione per "relationem" dell’avviso diaccertamento, che rientrerebbe nella tipologia analitico - induttivo anchese non indicata nel predetto avviso, riporta in maniera chiara ed esaustivai presupposti e le ragioni dell’accertamento alla società, richiamando ancheil P.V.C. già a conoscenza della stessa, senza che sia, quindi, necessarioallegarlo, come da orientamento maggioritario del giudice di legittimità.

Aciò si aggiunga che l’appellante ben ha compreso le motivazionidell’accertamento effettuato dall’Ufficio in quanto riportate nel suo ricorsointroduttivo.

In merito al difetto del contraddittorio, la Commissioneosserva che nel nostro ordinamento tributario non è previsto un generaleprincipio di osservanza del contraddittorio endoprocedimentale nelprocedimento accertativo tributario ma il contraddittorio è previsto solo inalcune ipotesi tipizzate dal legislatore nelle singole disposizioni fiscali edanche nella legge n. 212/2000 non ci sono norme che prevedono ilcontraddittorio nel procedimento accertativo in questione e sottopostoNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026all’esame di questo Giudice ma solo in alcuni altri casi, così come affermatodalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza9/12/2015 n. 24823 e poi ribadita nelle successive decisioni rese dalleSezioni semplici della Corte (si vedano: Cass. n. 998/2018 e Cass. n.2875,n.10030, n.20799, n.21071 e n.26943, tutte del 2017).

Comunque, lasocietà appellante ha partecipato al contraddittorio sia nella proceduradella verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza che nella proceduradell’accertamento con adesione e si è potuta sempre difendere, così comerisulta dalla documentazione delle predette procedure agli atti del giudizio.In merito alla presunzione di riferibilità alla società delle movimentazionibancarie sui conti dei soci e amministratori e di distribuzione ai soci degliutili extra-bilancio nelle società di capitale a ristretta base societaria,questa Commissione osserva che è ormai principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità e di merito che in tale fattispecie opera ed èlegittima le presunzioni di attribuzione alla società delle predettemovimentazioni sui conti dei soci e ai medesimi soci degli eventuali utiliextracontabili accertati, ricavi evasi e/o costi inesistenti, conl’accertamento delle imposte sui redditi di società di capitali a ristretta basepartecipativa e dei soci, nel caso come quello in esame, salvo provacontraria a carico della società e del socio (cfr. ex plurimis: Cass.n.32468/2018; Cass. Ord. n.18627/2018; Cass. n.27778/2017; Cass.n.15824/2016; Cass. n.25468/2015).

Infine, non si ritengono meritevoli diaccoglimento le censure afferenti il mancato riconoscimento dei costiforfettari e la presunta illegittimità dell’atto impositivo per carenza diprove, in quanto nel caso in esame si è davanti ad un accertamentoanalitico-induttivo basato su una presunzione legale ed è onere delcontribuente dimostrare con prove certe e precise gli eventuali costisostenuti ed omessi, anche ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b,secondo periodo del TUIR, cosa che non è mai avvenuta nemmeno nelpresente giudizio (cfr.: Cass. n.8590/2020, n.14990/2020).

E per gli stessimotivi non può essere nominato un CTU al fine di ricercare prove o perescludere elementi imponibili previsti da disposizioni normative.».Numero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/20264.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente societàIdea [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973e 51 d.P.R. n. 633 del 1972.Assume, al riguardo, che l’amministrazione finanziaria non avrebbefornito alcuna dimostrazione circa la riferibilità delle operazioni effettuatesui conti personali delle socie Sindaco e [OSCURATO:PERSONA] (soggetti terzi)all’attività della società, dando per scontato, invece, l’imputabilità allasocietà di fatti riguardanti un terzo.

Si sarebbe tentato, così, di ribaltare acarico della contribuente l’onere di una prova che incomberebbesull’Amministrazione finanziaria che manifesta la pretesa.2.- La censura è manifestamente infondata.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, in tema diaccertamento dell’IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali disoggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolarirapporti contrattuali (nel caso di specie, le indagini bancarie sono statecondotte sui conti correnti delle due uniche socie, trattandosi di unasocietà a ristretta base partecipativa) possono essere riferiti alcontribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarnei maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguitàrappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di provapresuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non siain grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e nondisponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dallagestione dell’attività imprenditoriale (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 20668del 1° ottobre 2014).

Analogamente, questa Corte ha precisato che intema di accertamento IVA relativo a società di capitali, l’art. 51, comma2, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente “ratione temporis”),nel prevedere che gli Uffici finanziari e la Guardia di finanza, previaNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia deiconti intrattenuti con il contribuente, non pone alcuna limitazioneall’attività di indagine, in quanto l’accesso ai conti intestati formalmente aterzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasivae la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestatiall’amministratore, ai soci o ai loro familiari, ben possono esseregiustificati da elementi sintomatici evidenziati dalla peculiare fattispecie(nella specie, la particolare ristrettezza della compagine sociale),incombendo in ogni caso a carico della società contribuente la prova chele ingenti somme rinvenute sui conti intestati ai terzi, non siano alla stessariferibili (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 26829 del 18 dicembre 2014).Ancora, in epoca più recente, questa Sezione ha avuto modo diprecisare che, in tema di accertamento del reddito d’impresa, gli artt. 32,comma 1, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972autorizzano l’amministrazione finanziaria a procedere all’accertamentofiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmenteintestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti alreddito del contribuente, sicché possono assumere rilievo ai fini delleindagini i conti correnti intestati all’amministratore unico e socio assolutodi maggioranza di una società a responsabilità limitata in ragione dimovimentazioni sia in entrata che in uscita che non trovino corrispondenzaalcuna nelle registrazioni contabili (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 1898del 6 febbraio 2016; cfr., in senso sostanzialmente analogo e ancor piùcalzante con espresso riguardo alla fattispecie in esame, anche Cass. civ.,Sez. 5, ordinanza n. 7758 del 20marzo 2019, secondo cui sono consentite,previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, le indagini bancarie daparte degli Uffici finanziari e della Guardia di finanza, ai finidell’accertamento dei redditi di una società a responsabilità limitata suiconti correnti dei soci, incombendo sulla prima l’onere di dimostrare chenon sono a sé riconducibili gli importi rinvenuti sugli stessi).Ciò premesso in iure, non è chi non veda come, con espresso riguardoalla fattispecie in esame, la sentenza impugnata si sottragga alle censureNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026sviluppate dall’odierna ricorrente, giacché tale pronuncia ha pienamentecondiviso l’orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra enucleato,come, del resto, risulta estremamente agevole desumere dalla lettura edisamina delle pagg. 4-5 della motivazione della sentenza impugnata.3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4), c.p.c..Assume, infatti, che la decisione impugnata non avrebbe motivatocirca le giustificazioni addotte dalla società con riguardo allemovimentazioni in uscita.

Sostiene, al riguardo, di aver prodotto,nell’ambito del giudizio di merito, documentazione valevole a giustificareanaliticamente le movimentazioni bancarie oggetto di indagine.4.- La censura presenta profili sia d’inammissibilità che diinfondatezza.Ed invero, anzitutto essa risulta inammissibile perché sarebbe statonecessario, giusta il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. unaspecifica indicazione dei documenti su cui il motivo pretende di fondarsi,unitamente all’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi e, quindi,uno specifico riferimento a ciascuno degli elementi documentali su cui laCTR non si sarebbe pronunciata.

Invece, nel ricorso vi è solo unriferimento generico ai documenti prodotti a sostegno delle menzionategiustificazioni.Quanto al profilo d’infondatezza, va evidenziato come, con tale motivo,la ricorrente censuri la motivazione della sentenza impugnata,sostanzialmente lamentandone l’apparenza e l’insufficienza.Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»Numero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguitoalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonè più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operatadalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramutiin violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di“sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez.

U., sentenza n. 8053del 7 aprile 2014).Tale sindacato, dunque, risulta oggi suscettibile di essere ammessoesclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (come,peraltro, richiesto dalla ricorrente) e, quindi, in termini di nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., che, delresto, prescrivendo la necessità della concisa esposizione delle ragioni difatto e di diritto della decisione, si salda con il precetto costituzionale dicui all’art. 111, comma 6, Cost..

Tuttavia, come già detto, esso restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del cd.

«minimo costituzionale»richiesto dalla disposizione costituzionale menzionata, che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr., in tal senso, la già citata Cass. civ., Sez. 1,ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022).Nel caso di specie, alcuna delle gravi anomalie motivazionali sopraindicate risulta ravvisabile, perché la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato, sia pure in maniera sintetica, in relazione alleragioni che avevano fondato il proprio convincimento dirigendolo verso ilrigetto dell’appello proposto dalla contribuente società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..In particolare, la sentenza della CTR ha chiarito come la predettacontribuente non avesse fornito prove precise e puntuali, con riferimentoai versamenti e prelevamenti bancari che avevano formato oggetto diindagine, in base alle disposizioni normative già sopra menzionate.

E ciò,anche in considerazione del granitico orientamento giurisprudenzialesecondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi e conriguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi siadei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabileNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagaredeterminati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, invirtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava a carico delcontribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa)dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, chedev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzionio affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità (Cass.civ., Sez. 5, sentenza n. 15161 del 16 luglio 2020).

Dunque, la CTR hachiarito come la ragione per la quale non ha reputato convincenti glielementi di prova forniti dalla società contribuente risiedesseessenzialmente in un difetto di specificità degli stessi.In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non risultaviziata da apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altroidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. civ., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).Aggiungasi, infine e quale ulteriore profilo d’inammissibilità, come lacensura risulti altresì diretta a sindacare accertamenti in fatto e, inparticolare, le valutazioni probatorie compiute dalla CTR, nonché la sceltadelle risultanze valevoli a sostenere la motivazione, cosicché essa è incontrasto con l’orientamento consolidato secondo cui la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di provacon esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare leragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ognisingolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendoritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbenenon menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggioNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/20262006; conf.

Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014;Cass. civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).5.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia nuovamente,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Sostiene, al riguardo, che la decisione impugnata non avrebbemotivato circa le ragioni valevoli a ricondurre alla società lemovimentazioni bancarie riscontrate sui conti correnti dei soci e circa laviolazione del divieto di doppia presunzione, giacché l’intero apparatoargomentativo si fonderebbe sulla presunzione che quei conti sianoriferibili alla società e sull’ulteriore presunzione che quelle movimentazioni(prelevamenti e versamenti) attengono a ricavi non dichiarati.6.- La censura è manifestamente infondata.In primo luogo, anche in ordine a tale profilo la motivazione dellasentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né risultamanifestamente illogica ed è senz’altro idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dalgiudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez.

U,Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).La CTR, infatti, nell’ultimo capoverso di pag. 6 ha espressamentechiarito come la riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie suiconti dei soci derivasse dall’operare, nella fattispecie in esame, dellapresunzione enucleata dal consolidato orientamento giurisprudenziale dicui si è già sopra ampiamente dato conto e secondo cui l’amministrazionefinanziaria può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri ad essacorrenti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni iviriscontrate, perché la ristretta base partecipativa della società è idonea afar presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali esocietari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dallasocietà con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrarel’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa.Numero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026In secondo luogo, la censura si infrange contro l’ulteriore consolidatoorientamento di questa Corte regolatrice alla stregua del quale, nelsistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondogrado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in viapresuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea - inquanto a sua volta adeguata - a fondare l’accertamento del fatto ignoto(cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 14788del 27 maggio 2024).7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 29 ottobre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. del difensore;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia n. 3259/3/2021, pubblicata il 15 dicembre 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanzerilevanti in questa sede, si osserva che la vicenda trae origine dall’avvisodi accertamento n. TVM030403746 per l’importo complessivo di €.53.537,00 (euro cinquantatremilacinquecentotrentasette/00), ex art. 40Numero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972,notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nell’anno 2010 ed emessodall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Lecce. Con tale attoimpositivo, l’amministrazione finanziaria accertò, per l’anno d’imposta2007, maggiori ricavi, per l’importo complessivo di €. 170.050,00 (eurocentosettantamilacinquanta/00), quale somma derivante dai versamenti eprelevamenti sui conti correnti bancari, a seguito di una verifica eseguitadalla Guardia di Finanza di Gallipoli e ultimata con il p.v.c., consegnato allaparte il 29 gennaio 2010. Tale verifica venne sostenuta dalle indaginifinanziarie regolarmente autorizzate, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973e art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e che furono condotte nei confrontidella società e dei relativi amministratori e soci.L’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, rettificò: - il reddito d’impresadella società in €. 197.204,00 (eurocentonovantasettemiladuecentoquattro/00), avendo i soci optato per ilregime di tassazione in trasparenza; - il reddito di partecipazione delle duesocie, [OSCURATO:PERSONA] per €. 118.322,00 (eurocentodiciottomilatrecentoventidue/00) (quota del 60%) e [OSCURATO:PERSONA] €. 78.882,00 (euro settantottomilaottocentottantadue/00) (quota del40%) e le relative imposte dovute dagli medesimi soci. Infine, accertò, acarico della società, un maggior volume d’affari per €. 129.905,00 (eurocentoventinovemilanovecentocinque/00), oltre ad IRAP [€. 7.567,00 (eurosettemilacinquecentosessantasette/00)] ed IVA [€.17.530,00 (eurodiciassettemilatrecentocinquanta/00)], oltre sanzioni e interessi.2.- La società contribuente impugnò l’atto impositivo, deducendo: a)difetto di motivazione dell’autorizzazione all’indagine finanziaria eviolazione della ragionevole durata della verifica; b) difetto di motivazionedell’avviso impugnato; c) illegittimità dell’inversione dell’onere della provarelativamente ai conti correnti intestati ai terzi (amministratore e soci); d)illegittimità dell’avviso di accertamento per non aver tenuto conto di unaragionevole quota di costi a fronte dei presunti maggiori ricavi e perassenza di prove; f) illegittimità dell’atto opposto per il ricorso alla dupliceNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026presunzione per fondare la prova; g) errore materiale-superficialitàdell’azione accertativa in quanto l’Agenzia delle Entrate non avevaproceduto all’annullamento parziale dell’atto in autotutela nonostante legiustificazioni e i documenti offerti dalla società e dai terzi.Il giudice di prime cure rigettò il ricorso, riconoscendo la correttezza ela legittimità dell’operato dell’amministrazione finanziaria e del relativonon accoglimento delle argomentazioni e dei motivi sollevati dalla societàricorrente, ritenendo che tutti i versamenti e i prelevamenti bancariaccertati non erano stati provati e giustificati adeguatamente eanaliticamente dalla società ricorrente come estranei all’attività dellasocietà, né in fase amministrativa e né in fase giudiziaria, in base alladocumentazione agli atti, incombendo alla stessa l’onere probatorio persuperare la presunzione legale di ricavi.3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contribuente,deducendo: 1) la nullità della sentenza per illegittimità dell’avviso diaccertamento per carenza dei poteri di firma per violazione degli artt. 42,commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 21-septies della l. n. 241 del1990, nuovo motivo, in relazione alla sottoscrizione dello stesso da partedella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], capo ufficio controlli, non appartenentealla carriera direttiva e con la dicitura a penna “con delega di fatto”, oltrealla firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], capo team; 2) l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnatarelativamente alla carenza assoluta di motivazione, mancanza di esamecritico dell’amministrazione finanziaria e violazione dell’art. 7 l. n. 212 del2000; 3) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dellasentenza impugnata relativamente alla riferibilità dei conti bancari dei terzi(amministratore e soci); 4) l’omessa e carente motivazione della sentenzaimpugnata per non aver motivato il diniego delle giustificazioni addotte,con violazione del principio del contradditorio; 5) l’omessa motivazionedella sentenza impugnata quanto all’illegittimità dell’atto per assenza diNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026prove e la violazione del divieto alla doppia presunzione per fondare laprova.Con la sentenza impugnata è stato respinto l’appello della contribuentein base alla seguente motivazione: «Inammissibile è il primo motivodell’appello che ha per oggetto un presunto difetto di sottoscrizione e didelega dell’avviso opposto, in quanto il predetto motivo è stato introdottoper la prima volta nel presente giudizio di appello, in violazione dell’art. 57del dec. lgs. n. 546/92. inoltre, la predetta eccezione di nullitàdell’accertamento deve essere eccepita in primo grado, a pena didecadenza, come disposto dall’art. 61, comma 2, del d.p.r. n.600/73 (cfr.:Cass. n.13126/2016, n. 18425/2018, n. 13087/2003). Comunque, a parteche l’annotazione a mano riporta la sola dicitura "con delega di firma" e"non di fatto", l’Ufficio ha presentato, in questa fase del giudizio, idonea esufficiente documentazione in merito alla qualifica dirigenziale delfunzionario A. Rotello e alla regolare delega di firma alla medesima,provando la legittimità anche sotto tale profilo dell’opposto avviso diaccertamento. Gli altri motivi dell’appello sono infondati e non possonoessere accolti. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa vizi di motivazione nellasentenza appellata in quanto il Giudice di prime cure ha motivato edillustrato adeguatamente l’iter logico seguito per pervenire alle propriedecisioni e conclusioni, sia per i versamenti che per i prelevamenti bancari,ed ha chiarito su quali prove ha fondato il proprio convincimento,affrontando e motivando puntualmente tutti i motivi del ricorso; pertanto,si può non concordare con essa, ma non è una motivazione apparente e/opriva di fondamento giuridico, in violazione dell’art.113 c.p.c., poiché nonsi pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cfr.: Cass. Sez.U.,n.22232/2016 e n.8053/2014). Per giurisprudenza consolidata dilegittimità in materia di accertamenti bancari, come nel caso de quo, gravasul contribuente l’onere probatorio di superare la presunzione legalerelativa, posta dalle disposizioni normative, vigenti ratione temporis,dell’art. 32, 1 comma, n. 2 e 7, del d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 51, 2 comma,n.2 e 7, del d.p.r. n. 633/73 a favore dell’Erario, offrendo non una provaNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementidesumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioniimponibili, mediante indicazione specifica delle diverse cause giustificativedelle singole operazioni effettuate e della loro estraneità a fatti imponibili(cfr. ex multis: Cass. Sent., n.20958/2020; n.18419/2020; n.15161/2020;n.13505/2020; n.9909/2020). Nella fattispecie in questione, la societàcontribuente non ha posto a base dei versamenti e prelevamenti bancarivalide argomentazioni probatorie e relative prove, per giustificare i suddettimovimenti bancari con i ricavi contabilizzati e dichiarati. Quindi, indefinitiva, le argomentazioni e le prove dedotte ed offerte dalla societàappellante non sono state analitiche, precise e puntuali con riferimento aiversamenti e prelevamenti bancari che, pertanto, vanno considerati ricavie soggetti a tassazione, anche quelli dei conti dell’amministratore e dei sociche per presunzione si riferiscono alla società, tenendo conto de/lorovincolo familiare e lavorativo e assenza o irrilevanti di autonome fonti direddito, tutti elementi indiziati, come nel caso de quo (cfr.: Cass n.26768/2020, n.20118/2018). [OSCURATO:PERSONA] non ritiene leso il diritto didifesa in quanto la motivazione per "relationem" dell’avviso diaccertamento, che rientrerebbe nella tipologia analitico - induttivo anchese non indicata nel predetto avviso, riporta in maniera chiara ed esaustivai presupposti e le ragioni dell’accertamento alla società, richiamando ancheil P.V.C. già a conoscenza della stessa, senza che sia, quindi, necessarioallegarlo, come da orientamento maggioritario del giudice di legittimità. Aciò si aggiunga che l’appellante ben ha compreso le motivazionidell’accertamento effettuato dall’Ufficio in quanto riportate nel suo ricorsointroduttivo. In merito al difetto del contraddittorio, la Commissioneosserva che nel nostro ordinamento tributario non è previsto un generaleprincipio di osservanza del contraddittorio endoprocedimentale nelprocedimento accertativo tributario ma il contraddittorio è previsto solo inalcune ipotesi tipizzate dal legislatore nelle singole disposizioni fiscali edanche nella legge n. 212/2000 non ci sono norme che prevedono ilcontraddittorio nel procedimento accertativo in questione e sottopostoNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026all’esame di questo Giudice ma solo in alcuni altri casi, così come affermatodalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza9/12/2015 n. 24823 e poi ribadita nelle successive decisioni rese dalleSezioni semplici della Corte (si vedano: Cass. n. 998/2018 e Cass. n.2875,n.10030, n.20799, n.21071 e n.26943, tutte del 2017). Comunque, lasocietà appellante ha partecipato al contraddittorio sia nella proceduradella verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza che nella proceduradell’accertamento con adesione e si è potuta sempre difendere, così comerisulta dalla documentazione delle predette procedure agli atti del giudizio.In merito alla presunzione di riferibilità alla società delle movimentazionibancarie sui conti dei soci e amministratori e di distribuzione ai soci degliutili extra-bilancio nelle società di capitale a ristretta base societaria,questa Commissione osserva che è ormai principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità e di merito che in tale fattispecie opera ed èlegittima le presunzioni di attribuzione alla società delle predettemovimentazioni sui conti dei soci e ai medesimi soci degli eventuali utiliextracontabili accertati, ricavi evasi e/o costi inesistenti, conl’accertamento delle imposte sui redditi di società di capitali a ristretta basepartecipativa e dei soci, nel caso come quello in esame, salvo provacontraria a carico della società e del socio (cfr. ex plurimis: Cass.n.32468/2018; Cass. Ord. n.18627/2018; Cass. n.27778/2017; Cass.n.15824/2016; Cass. n.25468/2015). Infine, non si ritengono meritevoli diaccoglimento le censure afferenti il mancato riconoscimento dei costiforfettari e la presunta illegittimità dell’atto impositivo per carenza diprove, in quanto nel caso in esame si è davanti ad un accertamentoanalitico-induttivo basato su una presunzione legale ed è onere delcontribuente dimostrare con prove certe e precise gli eventuali costisostenuti ed omessi, anche ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b,secondo periodo del TUIR, cosa che non è mai avvenuta nemmeno nelpresente giudizio (cfr.: Cass. n.8590/2020, n.14990/2020). E per gli stessimotivi non può essere nominato un CTU al fine di ricercare prove o perescludere elementi imponibili previsti da disposizioni normative.».Numero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/20264.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente societàIdea [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973e 51 d.P.R. n. 633 del 1972.Assume, al riguardo, che l’amministrazione finanziaria non avrebbefornito alcuna dimostrazione circa la riferibilità delle operazioni effettuatesui conti personali delle socie Sindaco e [OSCURATO:PERSONA] (soggetti terzi)all’attività della società, dando per scontato, invece, l’imputabilità allasocietà di fatti riguardanti un terzo. Si sarebbe tentato, così, di ribaltare acarico della contribuente l’onere di una prova che incomberebbesull’Amministrazione finanziaria che manifesta la pretesa.2.- La censura è manifestamente infondata.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, in tema diaccertamento dell’IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali disoggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolarirapporti contrattuali (nel caso di specie, le indagini bancarie sono statecondotte sui conti correnti delle due uniche socie, trattandosi di unasocietà a ristretta base partecipativa) possono essere riferiti alcontribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarnei maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguitàrappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di provapresuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non siain grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e nondisponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dallagestione dell’attività imprenditoriale (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 20668del 1° ottobre 2014). Analogamente, questa Corte ha precisato che intema di accertamento IVA relativo a società di capitali, l’art. 51, comma2, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente “ratione temporis”),nel prevedere che gli Uffici finanziari e la Guardia di finanza, previaNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia deiconti intrattenuti con il contribuente, non pone alcuna limitazioneall’attività di indagine, in quanto l’accesso ai conti intestati formalmente aterzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasivae la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestatiall’amministratore, ai soci o ai loro familiari, ben possono esseregiustificati da elementi sintomatici evidenziati dalla peculiare fattispecie(nella specie, la particolare ristrettezza della compagine sociale),incombendo in ogni caso a carico della società contribuente la prova chele ingenti somme rinvenute sui conti intestati ai terzi, non siano alla stessariferibili (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 26829 del 18 dicembre 2014).Ancora, in epoca più recente, questa Sezione ha avuto modo diprecisare che, in tema di accertamento del reddito d’impresa, gli artt. 32,comma 1, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972autorizzano l’amministrazione finanziaria a procedere all’accertamentofiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmenteintestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti alreddito del contribuente, sicché possono assumere rilievo ai fini delleindagini i conti correnti intestati all’amministratore unico e socio assolutodi maggioranza di una società a responsabilità limitata in ragione dimovimentazioni sia in entrata che in uscita che non trovino corrispondenzaalcuna nelle registrazioni contabili (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 1898del 6 febbraio 2016; cfr., in senso sostanzialmente analogo e ancor piùcalzante con espresso riguardo alla fattispecie in esame, anche Cass. civ.,Sez. 5, ordinanza n. 7758 del 20marzo 2019, secondo cui sono consentite,previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, le indagini bancarie daparte degli Uffici finanziari e della Guardia di finanza, ai finidell’accertamento dei redditi di una società a responsabilità limitata suiconti correnti dei soci, incombendo sulla prima l’onere di dimostrare chenon sono a sé riconducibili gli importi rinvenuti sugli stessi).Ciò premesso in iure, non è chi non veda come, con espresso riguardoalla fattispecie in esame, la sentenza impugnata si sottragga alle censureNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026sviluppate dall’odierna ricorrente, giacché tale pronuncia ha pienamentecondiviso l’orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra enucleato,come, del resto, risulta estremamente agevole desumere dalla lettura edisamina delle pagg. 4-5 della motivazione della sentenza impugnata.3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4), c.p.c..Assume, infatti, che la decisione impugnata non avrebbe motivatocirca le giustificazioni addotte dalla società con riguardo allemovimentazioni in uscita. Sostiene, al riguardo, di aver prodotto,nell’ambito del giudizio di merito, documentazione valevole a giustificareanaliticamente le movimentazioni bancarie oggetto di indagine.4.- La censura presenta profili sia d’inammissibilità che diinfondatezza.Ed invero, anzitutto essa risulta inammissibile perché sarebbe statonecessario, giusta il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. unaspecifica indicazione dei documenti su cui il motivo pretende di fondarsi,unitamente all’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi e, quindi,uno specifico riferimento a ciascuno degli elementi documentali su cui laCTR non si sarebbe pronunciata. Invece, nel ricorso vi è solo unriferimento generico ai documenti prodotti a sostegno delle menzionategiustificazioni.Quanto al profilo d’infondatezza, va evidenziato come, con tale motivo,la ricorrente censuri la motivazione della sentenza impugnata,sostanzialmente lamentandone l’apparenza e l’insufficienza.Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»Numero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguitoalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonè più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operatadalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramutiin violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di“sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 8053del 7 aprile 2014).Tale sindacato, dunque, risulta oggi suscettibile di essere ammessoesclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (come,peraltro, richiesto dalla ricorrente) e, quindi, in termini di nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., che, delresto, prescrivendo la necessità della concisa esposizione delle ragioni difatto e di diritto della decisione, si salda con il precetto costituzionale dicui all’art. 111, comma 6, Cost.. Tuttavia, come già detto, esso restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del cd. «minimo costituzionale»richiesto dalla disposizione costituzionale menzionata, che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr., in tal senso, la già citata Cass. civ., Sez. 1,ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022).Nel caso di specie, alcuna delle gravi anomalie motivazionali sopraindicate risulta ravvisabile, perché la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato, sia pure in maniera sintetica, in relazione alleragioni che avevano fondato il proprio convincimento dirigendolo verso ilrigetto dell’appello proposto dalla contribuente società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..In particolare, la sentenza della CTR ha chiarito come la predettacontribuente non avesse fornito prove precise e puntuali, con riferimentoai versamenti e prelevamenti bancari che avevano formato oggetto diindagine, in base alle disposizioni normative già sopra menzionate. E ciò,anche in considerazione del granitico orientamento giurisprudenzialesecondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi e conriguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi siadei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabileNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagaredeterminati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, invirtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava a carico delcontribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa)dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, chedev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzionio affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità (Cass.civ., Sez. 5, sentenza n. 15161 del 16 luglio 2020). Dunque, la CTR hachiarito come la ragione per la quale non ha reputato convincenti glielementi di prova forniti dalla società contribuente risiedesseessenzialmente in un difetto di specificità degli stessi.In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non risultaviziata da apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altroidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).Aggiungasi, infine e quale ulteriore profilo d’inammissibilità, come lacensura risulti altresì diretta a sindacare accertamenti in fatto e, inparticolare, le valutazioni probatorie compiute dalla CTR, nonché la sceltadelle risultanze valevoli a sostenere la motivazione, cosicché essa è incontrasto con l’orientamento consolidato secondo cui la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di provacon esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare leragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ognisingolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendoritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbenenon menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggioNumero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/20262006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014;Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).5.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia nuovamente,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Sostiene, al riguardo, che la decisione impugnata non avrebbemotivato circa le ragioni valevoli a ricondurre alla società lemovimentazioni bancarie riscontrate sui conti correnti dei soci e circa laviolazione del divieto di doppia presunzione, giacché l’intero apparatoargomentativo si fonderebbe sulla presunzione che quei conti sianoriferibili alla società e sull’ulteriore presunzione che quelle movimentazioni(prelevamenti e versamenti) attengono a ricavi non dichiarati.6.- La censura è manifestamente infondata.In primo luogo, anche in ordine a tale profilo la motivazione dellasentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né risultamanifestamente illogica ed è senz’altro idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dalgiudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U,Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).La CTR, infatti, nell’ultimo capoverso di pag. 6 ha espressamentechiarito come la riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie suiconti dei soci derivasse dall’operare, nella fattispecie in esame, dellapresunzione enucleata dal consolidato orientamento giurisprudenziale dicui si è già sopra ampiamente dato conto e secondo cui l’amministrazionefinanziaria può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri ad essacorrenti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni iviriscontrate, perché la ristretta base partecipativa della società è idonea afar presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali esocietari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dallasocietà con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrarel’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa.Numero registro generale 9001/2022Numero sezionale 7324/2025Numero di raccolta generale 11140/2026Data pubblicazione 25/04/2026In secondo luogo, la censura si infrange contro l’ulteriore consolidatoorientamento di questa Corte regolatrice alla stregua del quale, nelsistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondogrado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in viapresuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea - inquanto a sua volta adeguata - a fondare l’accertamento del fatto ignoto(cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 14788del 27 maggio 2024).7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 29 ottobre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11140/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris