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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22845/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Viterbo, pronunciata in data 16 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Ritenuto che, come precisato nelle memorie difensive depositate il 30 gennaio 2023, la persona offesa querelante, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato, in data 1 giugno 2022, di rimettere la querela da cui aveva avuto origine il presente procedimento e che, in pari data, l'imputato querelato dichiarava di accettare la remissione della querela; osservato che, successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, il reato contestato è divenuto procedibile a querela di parte, non essendo più prevista, a norma del riformato ultimo comma dell'art. 640 cod. pen., la deroga al regime di procedibilità in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Viterbo, pronunciata in data 16 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che, come precisato nelle memorie difensive depositate il 30 gennaio 2023, la persona offesa querelante, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato, in data 1 giugno 2022, di rimettere la querela da cui aveva avuto origine il presente procedimento e che, in pari data, l'imputato querelato dichiarava di accettare la remissione della querela; osservato che, successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, il reato contestato è divenuto procedibile a querela di parte, non essendo più prevista, a norma del riformato ultimo comma dell'art. 640 cod. pen., la deroga al regime di procedibilità in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023
Sentenza Cassazione n. 22845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris